Cass. civ., sez. III, sentenza 29/01/2003, n. 1278
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Sentenza 29 gennaio 2003

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In tema di trasferimento d'azienda, la "regula iuris" di cui all'art. 2258 cod. civ. (trasferimento al cessionario "ipso iure" di tutti i rapporti contrattuali a prestazioni corrispettive non aventi carattere personale)si applica non soltanto ai contratti di azienda , ma anche ai cosiddetti contratti d'impresa, ovvero a quelli aventi ad oggetto beni aziendali non appartenenti all'imprenditore, ma stipulati per l'esercizio dell'impresa ; in particolare, anche i contratti di assicurazione contro gli infortuni e il rischio morte dei dipendenti non possono non trasferirsi ex lege in capo al cessionario, perché attinenti all'organizzazione imprenditoriale ed, in particolare, alle risorse umane che comunque seguono la circolazione dell'azienda per effetto dell'art. 2112 cod. civ.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 29/01/2003, n. 1278
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1278
    Data del deposito : 29 gennaio 2003

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