Sentenza 12 luglio 2011
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È nulla l'ordinanza applicativa di una misura cautelare personale emessa dalla Corte d'Assise e priva della sottoscrizione del Presidente dell'organo giudicante.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 12/07/2011, n. 36350 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36350 |
| Data del deposito : | 12 luglio 2011 |
Testo completo
36 350 / 1 1 50
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE PENALE
UDIENZA CAMERA DI
CONSIGLIO
DEL 12/07/2011 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
- Presidente - SENTENZA GENNARO MARASCA Dott. N. 1137
- Consigliere - ANTONIO BEVERE Dott.
- Consigliere - REGISTRO GENERALE Dott. GIAN GIACOMO SANDRELLI N. 11867/2011
- Consigliere - Dott. MAURIZIO FUMO
- Rel. Consigliere -Dott. GRAZIA LAPALORCIA
ha pronunciato la seguente
SENTENZA sul ricorso proposto da:
1) HI NC N. IL 11/01/1960
avverso l'ordinanza n. 474/2010 TRIB. LIBERTA' di
CALTANISSETTA, del 25/01/2011
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GRAZIA lette sentite le conclusioni del PG Dott. S. SPINACI che ha LAPALORCIA;
chiesto il ripetto del recorso;
Udit i difensor Ayv.;
La Corte d'Assise di Caltanissetta, con ordinanza 7.12.2010, ripristinava, ai sensi dell'art. 307 co. 2 cpp, ritenendo il pericolo di fuga, la custodia cautelare in carcere nei confronti di
HI NC, a seguito della sua condanna alla pena di 18 anni di reclusione per il reato di cui all'art. 416 bis cp.
Il predetto era stato in precedenza scarcerato per decorrenza dei termini.
Il Tribunale del riesame di Caltanissetta, in data 25-1-2011, rigettava l'appello proposto dall'imputato, con tre atti distinti, uno dell'interessato, il secondo dell'avv. Russo, il terzo dell'avv. Tipo, quest'ultimo ritenuto tardivo.
IA, tramite il difensore avv. Giampiero Russo, ha proposto ricorso, articolato in tre motivi, per ottenere l'annullamento di tale decisione.
1) Violazione dell'art. 292 co. 2 lett. e) cpp per mancata sottoscrizione dell'ordinanza della corte d'assise da parte del presidente del collegio.
2) Violazione delle norme relative alla proposizione dell'appello, in quanto il tribunale non ha esaminato i motivi dell'avv. Tipo, dopo averli non solo qualificati erroneamente memoria, mentre si trattava di autonoma impugnazione, ma anche ritenuti tardivi sul pure erroneo assunto che l'avviso di deposito del provvedimento fosse stato notificato al difensore il 7, anziché il 17-12-2010. Con conseguente omesso esame di tale appello.
3) Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al pericolo di fuga, ritenuto sulla sola base dell'entità della pena inflitta, trascurando sia l'intervenuta assoluzione dai reati di omicidio e tentato omicidio, sia l'accertamento della non veridicità dell'allontanamento da Mazzarino per sottrarsi alla cattura all'epoca del fermo.
Considerato in diritto:
Il primo motivo del ricorso è fondato.
In effetti l'ordinanza della corte d'assise di Caltanissetta manca della sottoscrizione del presidente del collegio e tale carenza integra la nullità di cui all'art. 292 co. 2 lett. e) cpp.
Con ragione il ricorrente ritiene tale vizio non superato dall'argomento utilizzato dal tribunale del riesame, secondo cui il provvedimento era comunque riferibile con certezza a quella corte d'assise. Infatti la circostanza che una delle pagine recasse la sigla (le iniziali) del presidente del collegio, non può valere a far ritenere l'atto sottoscritto, anche tenuto conto che l'originale depositato presso l'ufficio, recava, a differenza di esso, la sottoscrizione del presidente, e che l'atto eseguito avrebbe dovuto essere, a differenza da quanto sostenuto dal tribunale -che lo ha qualificato un secondo originale-, la copia che viene trasmessa all'organo deputato all'esecuzione: quindi in tutto corrispondente all'originale.
Ma vi è di più. Infatti l'ordinanza di ripristino della misura, notificata in carcere al IA, priva della sottoscrizione del presidente del collegio, il 7-12-2010, era depositata in cancelleria, completa di sottoscrizione, soltanto il 9-12-2010. Il che costituisce ulteriore motivo per non condividere la tesi del tribunale in ordine alla certa riferibilità del primo atto alla corte d'assise.
2 Esso è quindi affetto da nullità, ancorché relativa, che, tempestivamente eccepita, comporta la sanzione di nullità del provvedimento medesimo (Cass. 9759/2005; 31597/2004).
Nella specie infatti la proposizione dell'eccezione risulta avvenuta con il primo atto successivo utile, e cioè con l'appello avverso l'ordinanza sottoscritto personalmente dall'imputato.
L'accoglimento del primo motivo di ricorso assorbe i successivi, rilevandosi tuttavia anche la possibile tempestività, a differenza da quanto ritenuto dal tribunale, dell'appello dell'avv. Tipo, ritenuto tardivo sull'assunto che l'avviso di deposito del provvedimento fosse stato notificato al difensore il 7, anziché il 17-12-2010 (data per contro più probabile tenuto conto che il 7
l'ordinanza era stata notificata a IA, il quale nominava i due difensori).
P. Q. M.
La Corte annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Caltanissetta per nuovo esame.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 comma 1 ter disp. att. c.p.p..
Così deciso in Roma il 12-7-2011
Il consigliere est. If Presid
Depositata in Cancelleria Roma, lì -60FT 2011
Funzionario Giudiziario E Renzo SCHEGGI T R O C
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