Sentenza 14 marzo 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 14/03/2002, n. 3748 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3748 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2002 |
Testo completo
Aula 'B' REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA 174 8 /0 2 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 03 7 --- SEZIONE LAVO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Guglielmo SCIARELLI Presidente R.G. N. 6418/99 Cron. 8796 Dott. Michele DE LUCA Consigliere - Consigliere Dott. Corrado GUGLIELMUCCI Rep. Dott. Saverio TOFFOLI Rel. Consigliere Ud. 14/11/01 Dott. Giovanni AMOROSO Consigliere ha pronunciato la seguente S EN T ENZA sul ricorso proposto da: TA IV NN, già elettivamente domiciliato in ROMA VIA MANTEGAZZA 24, presso lo studio dell'avvocato GARDIN LUIGI, rappresentato e difeso dall'avvocato FERRANTE ALBERTO (deceduto) e da ultimo presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE e rappresentato dall'Avvocato DE MAURO GAETANO, giusta procura speciale atto notar DOMENICO ROSSI di Lecce dell'8.11.2001; - ricorrente contro 2001 OL FA;
- intimato 4413 -1- avverso la sentenza n. 155/99 del Tribunale di LECCE, depositata il 20/01/99 R.G.N. 875/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/11/01 dal Consigliere Dott. Saverio TOFFOLI;
udito l'Avvocato DE MAURO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Riccardo FUZIO che ha concluso per l'accoglimento del secondo motivo del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso al Pretore di Lecce, AB IP esponeva di avere lavorato alle dipendenze di IA NA AR, titolare della ditta Elettra Sud, dal 26.6.1990 al 3.2.1993, con sospensione per un anno per il servizio militare, dapprima come apprendista e poi come operaio;
precisava le mansioni svolte, l'orario di lavoro osservato, le ferie godute e i compensi ricevuti. Tanto premesso lamentava, facendo riferimento, anche ai sensi dell'art. 36 Cost., alla retribuzione prevista dal c.c.n.l. di categoria, di non avere ricevuto integralmente i compensi spettantigli e chiedeva la condanna della AR al pagamento della complessiva somma di L. 17.316.997, sulla base del conteggio allegato al ricorso. La convenuta, costituendosi in giudizio, resisteva alla domanda, deducendo, tra l'altro, che l'attore era rimasto apprendista operaio comune per tutta la durata del rapporto, che non aveva prestato lavoro straordinario o notturno ed era stato adeguatamente compensato mediante le somme il cui versamento era attestato dalle buste paga prodotte. In via riconvenzionale chiedeva la condanna del lavoratore al pagamento di complessive L.
4.165.000 in relazione a danni arrecati dal medesimo a beni aziendali. Il Pretore accoglieva la domanda principale nei limiti della somma di L.
5.261.000 e respingeva la domanda riconvenzionale. A seguito di appello proposto dalla AR, a cui resisteva il lavoratore, il Tribunale di Lecce confermava la sentenza di primo grado. Il giudice del gravame reputava ineccepibile e logico sotto ogni profilo il ragionamento con cui il primo giudice era pervenuto alla decisione. Si pronunciava più specificamente in ordine al quarto motivo di appello, che riteneva parimenti infondato. Ricordato che, a seguito di querela del 3 lavoratore, che contestava la autenticità delle firme apposte sulle buste paga, la AR era stata rinviata a giudizio e il relativo processo era ancora pendente, osservava in particolare che la richiesta di verificazione delle scritture private non era stata proposta dalla parte personalmente o da un suo procuratore speciale, cosicché l'appellante non poteva validamente dolersi della mancata ammissione di detto procedimento di verificazione. Anche riguardo al rigetto della domanda riconvenzionale, il Tribunale dava atto della idoneità e completezza della motivazione resa sul punto dal Pretore. Contro la decisione d'appello la AR ricorre per cassazione, articolando due motivi di censura. La controparte non si è costituita. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo la ricorrente deduce violazione dell'art. 295 c.p.c., in relazione all'art. 360 n. 3 e 5 c.p.c. Lamenta la mancata sospensione del processo, peraltro richiesta fin dal primo grado, nonostante il carattere pregiudiziale della decisione del processo penale sulla falsità o meno delle scritture prodotte. Con il secondo motivo, in relazione all'art. 360 n. 4 c.p.c., deduce violazione dell'art. 132, secondo comma n. 4, e dell'art. 118, primo comma, disp. att. del medesimo codice. Deduce inoltre omessa e insufficiente motivazione su punti decisivi della controversia. Lamenta che la sentenza impugnata sia del tutto priva di motivazione, contenendo un richiamo telegrafico e generico alla decisione pretorile, senza alcun riferimento alle argomentazioni contenute nella sentenza di primo grado;
ne ai motivi di gravame relativi alla sospensione del giudizio;
alle risultanze 4 della prova testimoniale;
all'effettivo orario di lavoro;
alla congruità della paga corrisposta, tenuto conto della qualifica di apprendista del lavoratore;
all'inesistenza di prestazioni e notturne;
all'erroneo straordinarie disconoscimento della quietanza di cui alla busta paga e della rilevanza del mod. 101; al mancato accoglimento della domanda riconvenzionale, nonostante le risultanze probatorie relative;
alla condanna al pagamento integrale delle spese del giudizio. Ha carattere di priorità il secondo motivo, con cui si denuncia la nullità della sentenza impugnata sotto il profilo della inesistenza della motivazione. Il motivo è fondato, poiché, in presenza di una serie di questioni diverse proposte dai motivi di appello (relativamente all'orario di lavoro, all'insussistenza di lavoro straordinario e notturno e alle relative risultanze probatorie;
al valore da attribuire alla sottoscrizione del lavoratore sulle buste paga;
alle risultanze della prova testimoniale circa le somme percepite dal ricorrente;
alla qualifica al medesima spettante;
alla valutazione delle prove relative alle domande risarcitorie proposte in via riconvenzionale), il giudice di appello si è limitato ad osservare (salvo quanto si osserverà a proposito del quarto motivo) che il primo giudice "ha tenuto in debito conto le risultanze probatorie, che hanno suffragato l'assunto del ricorrente", mentre "il ragionamento cui il primo giudice è pervenuto alla decisione ineccepibile e logico sotto ogni profilo", e che il medesimo "ha rigettato la domanda riconvenzionale con idonea ed esaustiva motivazione". Tale motivazione è qualificabile come meramente apparente, poiché una motivazione per relationem della sentenza pronunciata in sede di gravame può ritenersi integrata solo alla condizione che siano vagliati, sia pure sinteticamente, il provvedimento di prirno 5 grado e le censure proposte contro di esso, in maniera che sia effettivamente identificabile un iter argomentativo desumibile dall'integrazione della motivazione delle due pronunce (v. Cass. 10 aprile 2000 n. 4485; cfr. Cass. 5 dicembre 1997 n. 12379; Cass. 23 aprile 1998 n. 4185; Cass., Sez. un., 8 giugno 1998 n. 5612; Cass. 28 gennaio 2000 n. 985). Nella specie tali requisiti minimi indubbiamente non sono presenti, e la decisione risulta, in sostanza, del tutto immotivata. Né incide su tale conclusione la presenza di considerazioni un minimo più articolate in relazione al quarto motivo, poiché non è chiarito l'inquadramento logico-giuridico delle stesse rispetto ai temi posti dall'atto d'appello e le medesime non sono idonee di per sé a rispondere esaurientemente alla questione relativa alla sussistenza o meno dei pagamenti allegati dall'attuale ricorrente. Ne consegue l'annullamento della sentenza impugnata, rimanendo assorbito il primo motivo di ricorso.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso;
cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, per nuovo esame, e anche per la regolazione delle spese di questo giudizio di legittimità, alla Corte d'appello di Bari. Così deciso in Roma il 14 novembre 2001. призвести випле IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE EST. Yuzbickn Sales Tellerтлы N O A L IL CANCELLIERE L L O Depositato in Cancelleria A B S I L E oggi, 14 MAR. 2002 L D P E S A D I T N I S S G O CANCELLIERE O N P E A S M I D I E E A A , G D O O G E T R E T T T I L S N I R E I G S A D E E 6 L R L O E D