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Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. III, sentenza 08/01/2026, n. 62 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 62 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 62/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 3, riunita in udienza il
18/12/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
DRAGO TIZIANA, Giudice monocratico in data 18/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2038/2025 depositato il 26/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Reggio Di Calabria - Piazza Italia - Palazzo San Giorgio 89100 Reggio Di Calabria RC
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 34435 TARI 2024
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7728/2025 depositato il
30/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: insiste sull'accoglimento del ricorso anche con riferimento alle sanzioni applicate nell'atto rettificato
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato al Comune di Reggio Calabria Ciancia Ricorrente_1 ha impugnato l'avviso di accertamento in epigrafe indicato per omesso pagamento della somma complessiva di euro
873,00, quale tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2024 relativa a due immobili per civile abitazione siti in Reggio Calabria, uno alla Indirizzo_1 III TR. n. 66 e l'altro alla Indirizzo_2 FA IN n. 26..
A sostegno del ricorso ha eccepito la carenza di soggettività passiva limitatamente all'insediamento di
Indirizzo_1 III Tratto n. 66, oltre al mancato riconoscimento della riduzione per compostaggio per l'insediamento di C.da FA IN.
Si è costituito il Comune che ha riconosciuto la fondatezza del ricorso ed ha provveduto al discarico dell'atto opposto per la somma di €245,00. Ha quindi chiesto riconoscere la legittimità della pretesa di €628,00, così come rideterminata mediante il discarico della tassa per l'insediamento di Indirizzo_1 III Tratto n. 66 e l'applicazione della riduzione per compostaggio effettuato nell'insediamento di CDA FA IN.
All'udienza del 18.12.2025 la causa è stata decisa come da dispositivo in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene la Corte che l'intervenuto sgravio da parte dell'ente impositore della tassa richiesta per l'insediamento di Indirizzo_1 III Tratto n. 66 e il riconoscimento della riduzione per compostaggio relativamente all'immobile di C.da FA IN determinino la cessazione della materia del contendere.
Non può invece accedersi all'ulteriore richiesta del ricorrente di annullamento delle voci relative a sanzioni e interessi applicate dal Comune sull'importo rideterminato come dovuto (pari ad €648,00).
Ed invero i predetti accessori sono legittimi in quanto collegati all'omesso versamento nei termini del citato importo dovuto ab origine dal contribuente.
Quanto alla regolamentazione delle spese, in applicazione del principio di soccombenza virtuale, esse vanno poste a carico del Comune di Reggio Calabria sul quale gravava l'onere di verificare la legittimità della pretesa prima di procedere alla emissione dell'avviso.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Reggio Calabria – Sez. III – in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede: visto l'art. 46 d.lgs. 546/92, dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere;
condanna il Comune al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese di lite che liquida in €143,00, oltre C.U. e accessori. Reggio Calabria, 18.12.2025
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 3, riunita in udienza il
18/12/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
DRAGO TIZIANA, Giudice monocratico in data 18/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2038/2025 depositato il 26/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Reggio Di Calabria - Piazza Italia - Palazzo San Giorgio 89100 Reggio Di Calabria RC
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 34435 TARI 2024
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7728/2025 depositato il
30/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: insiste sull'accoglimento del ricorso anche con riferimento alle sanzioni applicate nell'atto rettificato
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato al Comune di Reggio Calabria Ciancia Ricorrente_1 ha impugnato l'avviso di accertamento in epigrafe indicato per omesso pagamento della somma complessiva di euro
873,00, quale tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2024 relativa a due immobili per civile abitazione siti in Reggio Calabria, uno alla Indirizzo_1 III TR. n. 66 e l'altro alla Indirizzo_2 FA IN n. 26..
A sostegno del ricorso ha eccepito la carenza di soggettività passiva limitatamente all'insediamento di
Indirizzo_1 III Tratto n. 66, oltre al mancato riconoscimento della riduzione per compostaggio per l'insediamento di C.da FA IN.
Si è costituito il Comune che ha riconosciuto la fondatezza del ricorso ed ha provveduto al discarico dell'atto opposto per la somma di €245,00. Ha quindi chiesto riconoscere la legittimità della pretesa di €628,00, così come rideterminata mediante il discarico della tassa per l'insediamento di Indirizzo_1 III Tratto n. 66 e l'applicazione della riduzione per compostaggio effettuato nell'insediamento di CDA FA IN.
All'udienza del 18.12.2025 la causa è stata decisa come da dispositivo in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene la Corte che l'intervenuto sgravio da parte dell'ente impositore della tassa richiesta per l'insediamento di Indirizzo_1 III Tratto n. 66 e il riconoscimento della riduzione per compostaggio relativamente all'immobile di C.da FA IN determinino la cessazione della materia del contendere.
Non può invece accedersi all'ulteriore richiesta del ricorrente di annullamento delle voci relative a sanzioni e interessi applicate dal Comune sull'importo rideterminato come dovuto (pari ad €648,00).
Ed invero i predetti accessori sono legittimi in quanto collegati all'omesso versamento nei termini del citato importo dovuto ab origine dal contribuente.
Quanto alla regolamentazione delle spese, in applicazione del principio di soccombenza virtuale, esse vanno poste a carico del Comune di Reggio Calabria sul quale gravava l'onere di verificare la legittimità della pretesa prima di procedere alla emissione dell'avviso.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Reggio Calabria – Sez. III – in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede: visto l'art. 46 d.lgs. 546/92, dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere;
condanna il Comune al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese di lite che liquida in €143,00, oltre C.U. e accessori. Reggio Calabria, 18.12.2025