Cass. civ., sez. I, sentenza 21/02/2001, n. 2481
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Sentenza 21 febbraio 2001

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La domanda proposta dal creditore del fallito, avente ad oggetto una pretesa patrimoniale potenzialmente destinata a ricevere soddisfacimento dall'attivo fallimentare, non può essere introdotta dinanzi al giudice di pace (ovvero dinanzi a qualsivoglia altro giudice ordinario), essendo inevitabilmente assoggettata alle modalità di accertamento del passivo (mediante gli strumenti dell'insinuazione tempestiva, ex art. 93 legge fall., ovvero dell'insinuazione tardiva, ex art. 101 stessa legge), nonché ai limiti della partecipazione al concorso, secondo il principio generale della sottrazione del patrimonio vincolato a qualsivoglia iniziativa depauperatoria rispondente ad interessi particolari e suscettibile di alterazione della "par condicio creditorum" (principio affermato dalla S.C. con riferimento all'istanza proposta dall'aggiudicatario di un bene immobile in sede di vendita fallimentare, il quale, sulla premessa di aver sostenuto spese legali per il rilascio coattivo del bene stesso, ne aveva chiesto il rimborso alla procedura fallimentare con domanda introdotta dinanzi al giudice di pace).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 21/02/2001, n. 2481
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2481
    Data del deposito : 21 febbraio 2001

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