Cass. pen., sez. III, sentenza 22/09/2016, n. 51907
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Sentenza 22 settembre 2016

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In tema di lavoro minorile, il reato di ammissione al lavoro del minore in mancanza di preventiva visita medica, previsto dall'art. 8, comma primo, della legge 17 ottobre 1967, n. 977, non è stato abrogato dell'art. 42, comma primo, del D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98. (In motivazione la Corte ha precisato che il D.L. citato ha depenalizzato il diverso reato di inadempimento dell'obbligo di certificazione della visita medica contemplato dall'art. 8, comma quarto, della legge n. 977 del 1967).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 22/09/2016, n. 51907
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 51907
    Data del deposito : 22 settembre 2016

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