Sentenza 14 giugno 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 14/06/2001, n. 8070 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8070 |
| Data del deposito : | 14 giugno 2001 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Dott. Gaet 807 0/0 1 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto Riscatto agrario SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli. Ill R.G.N. 21306/98 FI Presidente Dott. Ugo FAVARA Consigliere Cron.18563 Consigliere Dott. Francesco TRIFONE .29.29 Rep. ✓ Dott. Ennio MALZONE Consigliere Ud. 25/01/01 Rel. Consigliere CALABRESE Dott. Donato ha pronunciato la seguente CORTE SU NG SENTENZA Richiesta copia sutuo sul ricorso proposto da: IL SOLE 24 ORE dal Sig. 6000 domiciliato in ROMer diritti L PRINZI SEBASTIANO, elettivamente 14 GIU. 2001 IL CANCELE dell'avvocato IGNAZIO VIA AGRI 3, presso lo studio MORMINO, che lo difende, giusta delega in atti;
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE
- ricorrente -
Richiesta copia esecutiva dal Sig. SA contro per diritti L/4.000 +3. SA SEBASTIANO, SA CARMELO, SA SALVATORE, it 22 SET 2001 IL CANCELLIERE SA CALOGERO, elettivamente domiciliati in ROMA VLE R.MARGHERITA 15, presso lo studio dell'avvocato SERGIO CARNABUCI, difesi dall'avvocato MASSIMO BASILE, giusta delega in atti;
2001 controricorrenti *155 avverso la sentenza n. 232/98 della Corte d'Appello di CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE MESSINA, Sez. Civ., emessa il 25/05/98 e depositata il UFFICIO COPIE Rilasciata copia legalecopia 16/06/98 (R.G. 154/97); al Sig. SFERRUZZA udita la relazione della causa svolta nella pubblica per during 16.20314 36 81 SET. udienza del 25/01/01 dal Consigliere Dott. Donato IL CANCELLIERE CALABRESE;
udito l'Avvocato Ignazio MORMINO;
ANCELLERIA udito l'Avvocato Massimo BASILE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Pietro ABBRITTI che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto notificato nel marzo - aprile 1975 i ger- mani US IA, GE, AL e Carme- 10, assumendo di essere affittuari di un fondo rustico con annesso fabbricato rurale in località Chiappe dell'agro di Caronia, esteso ha 7.43.20, di proprietà di RI NC e lamentando che questa, con ro- CANCELLERIA gito del 27.4.1974, aveva venduto l'immobile per il prezzo di L.
9.000.000 a PR IG BE ci- tavano in riscatto l'alienante e il compratore innanzi al Tribunale di Mistretta. Stabilitosi il con- traddittorio, il procedimento veniva sospeso, pri- ma ai sensi dell'art. 296 c.p.c. su concorde ri- chiesta delle parti, e poi a norma dell'art. 295 c.p.c. stante la pendenza di un'altra controversia, 2 promossa dal PR per l'accertamento dell'insussistenza di rapporti di affitto tra la RI ed i US sul fondo acquistato. Senonchè, definita tale causa nel 1982 con pronuncia della Corte di Cassa- zione, il procedimento quiescente non era riassunto nei termini di legge. Ciò premesso, con citazione notificata il 7.5.1990 i US convenivano PR IA (erede del pa- dre IG BE, nelle more deceduto) davanti allo stesso Tribunale di Mistretta per sentirsi dichiarare proprietari del fondo riscattato. Con sentenza del 15.1.1992 il tribunale, pur respingendo le eccezioni den preliminari di decadenza e di prescrizione sollevate dal convenuto, rigettava la domanda, ritenendo non pro- vato dagli attori il possesso di tutti i requisiti per l'esercizio della prelazione. Quindi, pronunciando su- gli appelli, principale e incidentale, rispettivamente proposti dai US e dal PR, la Corte d'appello di Messina con sentenza del 12.12.1994 dichiarava pre- scritto il diritto di retratto, ma la Corte di Cassa- zione con sentenza del 4.12.1996 annullava la decisio- ne, con rinvio ad altra Sezione di quella Corte. Alla conseguente riassunzione provvedevano i Musar- ra con atto del 17.4.1997, insistendo nella domanda di accertamento dell'acquisita proprietà del fondo in vir- 3 tù dell'esercitato riscatto. Il PR resisteva, ri- proponendo il suo appello incidentale. Con sentenza del 16.6.1998 la Corte d'appello di Messina accoglieva l'appello principale e dichiarava che i US avevano riscattato ed erano proprietari per quote uguali del fondo rustico con annesso fabbricato rurale in oggetto;
rigettava l'appello incidentale;
emetteva i consequen- ziali provvedimenti del caso e provvedeva in ordine al- le spese come da relativo dispositivo. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cas- sazione PR IA, affidando l'impugnazione a due motivi. Hanno resistito con controricorso US Sebastia- no, EL, AL e GE. der MOTIVI DELLA DECISIONE IA -denunciando 1. Col primo mezzo PR violazione dell'art. 2909 C.C. in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.C., omesso esame di un punto decisivo e insufficiente e contraddittoria motivazione- deduce: a) che la Corte di merito, nel riconoscere ai US la qualità di affittuari del terreno in questione, ha omesso di considerare che con sentenza del 24.5.1980, in altra controversia, la Sezione specializzata agraria della stessa Corte d'appello di Messina, su appello di RI NC, proprietaria venditrice del fondo, 4 aveva disconosciuto ai medesimi US la qualità di conduttori di tale terreno;
b) che la Corte di Cassa- zione, su ricorso dei US, con sentenza 3.9.1982 n. 4805 aveva tra l'altro riconosciuto il diritto della RI di avere riconosciuta l'insussistenza del rap- porto di locazione;
c) che sulla detta statuizione del- 邶 la Corte d'appello si è quindi formato il giudicate che esso PR, ai sensi dell'art. 2909 c.C., ha diritto di avvalersi dello stesso, sia perché ha partecipato al relativo giudizio, sia per l'efficacia riflessa del giudicato medesimo.
1.1. La censura non è fondata.
1.2. In primis, per una migliore comprensione della situazione di specie, è da ricordare che con citazione del 1975 i fratelli US, quali affittuari del fondo "Chiappe", agirono in riscatto nei confronti di RI NC, proprietaria alienante, e di PR IG Al- berto, acquirente. Il giudizio, in pendenza di altra controversia promossa con citazione del 1974 a sua vol- ta dal PR nei confronti della RI e dei US, per far dichiarare l'inesistenza del rapporto di affit- to accampato dai US, fu sospeso, senza essere più riassunto, dopo che su quest'ultima causa intervenne in data 3.9.1982 pronuncia definitiva della Corte di Cas- sazione. 5 Quanto al giudizio promosso nel 1974 dal PR cui viene fatto ricollegare il presente giudizio- va in particolare detto: che con sentenza del 6.2.1978 l'adito Tribunale di Mistretta- Sezione specializzata agraria rigettò la domanda del PR, ritenendo prova- to che i US detenessero in affitto il fondo;
che la Corte d'appello di Messina, su gravame soltanto del- la RI -e non pure del PR- con sentenza del 18.6.1978, riformando la decisione di quel Tribunale, escluse la sussistenza del rapporto d'affitto vantato che condanno al rilascio del fondo;
che la Corte di Cassazione, su ricorso dei US, dai US con la menzionata sentenza del 3.9.1982 n. 4805 annullò senza rinvio la pronuncia di condanna dei medesimi US al rilascio (rilevando che per questo capo di domanda la RI non poteva proporre appello, il suo interesse essendo limitato all'esclusione dell'obbligo di garanzia verso il compratore PR) ed espressamente affermò che nei confronti di quest'ultimo [cioè del PR], in difetto di suo gravame, si era formata la cosa giudicata sulla sentenza di primo gra- do, che, riconoscendo fondata la pretesa dei US, aveva rigettato la domanda proposta contro gli stessi da PR per ottenere l'accertamento della insussi- stenza del rapporto di affittanza. Ciò riferito, va quindi detto per quanto più at- tualmente interessa- che con citazione del 7.5.1990 i germani US IA, EL, AL e Calo- gero convenivano PR IA, erede del padre IG BE, nelle more deceduto, davanti allo stesso Tribunale di Mistretta per ottenere sentenza che di- chiarasse l'appartenenza ad essi istanti del fondo de quo in forza della dichiarazione di riscatto contenuta nell'atto di citazione del 1975. Con sentenza del 15.1.1992 il Tribunale respingeva le eccezioni di deca- denza e di prescrizione del diritto di riscatto solle- vate dal convenuto PR, ma rigettava la domanda dei US sul rilievo che gli stessi non avevano provato di essere in possesso dei requisiti per l'esercizio della prelazione. A tale decisione seguivano, poi, su appello dei US, sentenza della Corte d'appello di thr Messina del 27.10.1994, che dichiarava prescritto il diritto di riscatto dei medesimi US, e, su ricorso di costoro, sentenza della Corte di Cassazione del 4.12.1996 n. 10826, che escludeva essere il diritto di riscatto suscettibile di prescrizione e annullava la decisione della Corte di merito con rinvio, per verifi- care cioè (una volta esclusa altresì la decadenza dal diritto di riscatto) se nel momento della dichiarazione di riscatto, insita nella citazione introduttiva del giudizio all'epoca, sussistessero i requisiti del di- ritto di prelazione dai US (ricorrenti) vantato: 7 decisione, questa, da cui è scaturita quella della stessa Corte d'appello -altra Sezione del 16.6.1998, ora all'esame.
1.3. Pacifico tutto questo, nel rendere tale sen- tenza la Corte territoriale ha rilevato: a) che la qua- lità di affittuari dei US risulta dal passaggio in giudicato della sentenza del Tribunale di Mistretta del 1978 e b) che detto giudicato non può essere rimosso dalla sentenza resa nel 1980 dalla stessa Corte d'appello messinese [che, viceversa, aveva ritenuto l'inesistenza del rapporto di affitto fra i US e la RI, e dunque l'essere primi affittuari]. A questo proposito, essa ha fatto espresso richia- der mato alla sentenza n. 4805 del 3.9.1982 con la quale la Corte di Cassazione ha illustrato le ragioni della ini- doneità della detta sentenza del 1980 a modificare il giudicato che si era formato sulla sentenza del tribu- nale del 1978. In particolare, come l'esame diretto della decisione di legittimità consente -data la natura del vizio denunciato (error in procedendo)-, il passag- gio in giudicato della sentenza del Tribunale nei con- fronti del PR è consistito nell'"avervi costui fat- to acquiescenza". Sostiene comunque il ricorrente che la Corte di me- rito avrebbe omesso di esaminare un punto decisivo del- 8 la motivazione della sentenza 4085/82 della Cassazione, ovvero il riconoscimento in capo alla venditrice RI del diritto alla riforma, nel merito, della sentenza di primo grado, nel senso che aveva diritto di avere ri- conosciuta l'insussistenza del rapporto di locazione", ma la doglianza non trova rispondenza nell'impianto ar- gomentativo della sentenza [qui] impugnata. Questa, come quella di legittimità, ed anzi sulla base della stessa, correttamente, infatti, distingue dalla posizione della RI -che, avendo appellato la sentenza resa nel 1978 dal Tribunale di Mistretta, si era vista riconoscere la insussistenza dell'affitto con gli odierni controricorrenti -la posizione del PR- nei cui confronti, non avendo quest'ultimo appellato, a sua volta, la sentenza di detto giudice, sull'essere i US affittuari, si è invece prodotto il giudicato-. Annota invero il giudice di legittimità ed il giudice X quo fa proprio- che "l'autonoma impugnazione della venditrice (garante [verso l'acquirente]), diretta a con- testare l'esistenza del diritto vantato dai US sull'immobile venduto, non è valsa ad impedire la for- mazione del giudicato formatosi nei confronti del Prin- zi per mancata impugnazione si estendesse al rapporto di garanzia" [che lega il venditore al compratore]. La distinzione risponde ai principi sulla tutela 9 giurisdizionale e sull'efficacia del giudicato, che fa stato, come riconosciuto dal giudice a quo, anche ri- spetto all'erede di PR IG BE, PR Seba- stiano, nonché adeguatamente e logicamente svolta è l'intera motivazione della sentenza quivi impugnata. Nuova è, peraltro, la deduzione di "efficacia ri- flessa" del giudicato, oltre a non potersi il ricorren- te giovare di questo giudicato in via riflessa, essen- do stata fatta acquiescenza alla pronunzia di primo grado, emessa nel 1978 dal Tribunale di Mistretta nei confronti di PR IG BE, suo dante causa.
2. Col secondo motivo si denuncia violazione degli artt. 116, 195, 201 c.p.c. in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c. e omessa ed insufficiente motivazione su un punto decisivo. Il ricorrente assume che la valu- tazione effettuata dalla Corte di merito circa l'idoneità lavorativa dei US sulla base della re- lazione extragiudiziaria è palesemente erronea, con- traddittoria ed inficiata dall'omesso esame di circo- stanze decisive e determinanti. La sentenza non ha in- dicato e valutato -secondo il ricorrente- i criteri di determinazione delle 1.145 giornate lavorative calcola- te genericamente dal consulente di parte e non ha con- siderato e tanto meno precisato se la capacità lavora- tiva di n.
1.602 giornate era stata calcolata alla data 10 di esercizio del riscatto [ovvero nel 1975].
2.1. Il motivo, che in realtà si sostanzia in cen- sure in fatto, peraltro generiche, è infondato. La Corte territoriale ha invero dato adeguatamente coerentemente conto della ritenuta capacità lavorati - e va delle famiglie degli attuali controricorrenti, rile- vando essere la perizia giurata di parte un "elaborato ampiamente documentato, basato su precisi dati oggetti- vi e le cui conclusioni, tratte in applicazione di cor- retti criteri, non sono state neppure minimamente con- testate dal PR" ed osservando quindi: che il perito ha preso in considerazione, oltre al fondo per cui è causa, tutti terreni che catastalmente risultavano posseduti nel 1974-75 dai germani US, come pro- prietari o livellari, raggruppandoli per tipo di coltu- ra;
che, sulla base dei parametri ufficiali, riguardan- ti le diverse categorie colturali, ha poi calcolato, senza alcuna discrezionalità, in 1.145 giornate lavora- tive l'occorrente impiego di manodopera;
che, quindi, tenendo conto del numero dei componenti delle famiglie US in età lavorativa e delle loro certificate qua- lifiche di coltivatori diretti o di braccianti agrico- li, ne ha obiettivamente quantificato la complessiva capacità di lavoro in 1.602 giornate, giungendo alla logica e condivisibile conclusione della larga suffi- 11 cienza di tale capacità ai fini della conveniente col- tivazione del suddetto fondo, aggiunto agli altri pos- seduti.
3. Sotto ogni aspetto il ricorso deve essere, per- tanto, rigettato. Le spese del presente giudizio di Cassazione seguo- no le regole della soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorren- 226.000. te alle spese, liquidate in L. oltre onora- ri, liquidati in L.
5.000.000. Così deciso, il 25.1.2001. Spran Fiomain IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE fonato Calates IL CANCELLIERE CT Giovanni GiambattistaMy Depositata in Cancelleria 60000 14 610, 2001 oggi, fi 10% 360000 IL CANCELLIERE C1 E R E Giovanni Giambattista U Thy S UFFICIO DELLE ENTRATE ROMA 2 LUG 2001 Registrato in Serie 4 36630 2010.000 A Servizi 12.091 LIPPO) 1 Responsave bo At Gudiziari IL DIRIGENTE AREA SERVIZI LA DI FILIPPO)