Sentenza 6 marzo 2008
Massime • 1
In tema di reati tributari, è legittima, e non determina alcuna nullità o inutilizzabilità dell'atto, l'esecuzione di una perquisizione domiciliare di iniziativa da parte di organi di polizia giudiziaria diversi dalla Guardia di Finanza, in quanto la legge non attribuisce agli organi di polizia tributaria una competenza funzionale, assoluta ed inderogabile, per l'accertamento delle violazioni tributarie, le quali ben possono costituire oggetto di prevenzione e repressione da parte degli altri organi di polizia giudiziaria.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 06/03/2008, n. 14724 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14724 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ALTIERI Enrico - Presidente - del 06/03/2008
Dott. ONORATO Pierluigi - Consigliere - SENTENZA
Dott. TERESI Alfredo - rel. Consigliere - N. 6004
Dott. GRILLO Carlo M. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FIALE Aldo - Consigliere - N. 29090/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SC DR CL, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma in data 13.12.2006 che ha confermato la condanna alla pena della reclusione e della multa inflittagli nel giudizio di primo grado per il reato di cui al D.P.R. n. 43 del 1973, art. 281 bis;
Visti gli atti, la sentenza denunciata e il ricorso;
Sentita in Pubblica udienza la relazione del Consigliere Dott. Alfredo Teresi;
Sentito il P.M. nella persona del P.G., Dott. BAGLIONE Tindari, il quale ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile. OSSERVA
Con sentenza in data 13.12.2006 la Corte di Appello di Roma confermava la condanna alla pena della reclusione e della multa inflitta nel giudizio di primo grado a DE DR CL per avere fatto contrabbando di kg. 64 circa di - TLE (in Roma il 22.01.2005).
Proponeva ricorso per cassazione l'imputato denunciando erronea interpretazione dell'art. 225 disp. att. c.p.p. e L. n. 4 del 1929, art. 33 che consentono soltanto alla Guardia di Finanza di eseguire perquisizioni domiciliari d'iniziativa in materia di reati fiscali. Nel caso in esame la perquisizione personale e domiciliare era stata eseguita dai CC senza autorizzazione del PM, donde la nullità della perquisizione e del verbale di sequestro delle sigarette e l'inutilizzabilità delle deposizioni dei CC operanti. L'assenza di validi elementi probatori imponeva il suo proscioglimento. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato con le conseguenze di legge.
È stato accertato che i CC Di Iorio e Testini hanno eseguito, in data 22.01.2005, un servizio di controllo presso l'abitazione dell'imputato procedendo, senza l'autorizzazione della competente AG, a perquisizione domiciliare e rinvenendo kg. 64 circa di sigarette di contrabbando, che sequestravano.
Ricorreva, quindi, la particolare facoltà di perquisizione domiciliare (ammessa, per la sua specialità, solo nella tassativa ipotesi di violazione di leggi finanziarie) stabilita dalla L. 7 gennaio 1929, n. 4, art. 3 (Norme generali per la repressione delle violazioni delle leggi finanziarie) e la cui vigenza è espressamente prevista dall'art. 225 disp. att. c.p.p. (Cassazione Sezione 3, n. 3893/1995, Guglielmi, RV. 203204). Non era, quindi, necessaria l'individuazione di un'ipotesi di reato con specifico riferimento a concreti elementi indizianti, secondo quanto, invece, è richiesto in via generale per la perquisizione disciplinata dal c.p.p..
Agli organi del nucleo di polizia tributaria non è attribuita una competenza funzionale, assoluta e inderogabile, ben potendo la violazione tributaria, come qualsiasi notizia di reato, essere accertata da altri organi, come si desume dal raffronto della L. 30 aprile 1976, n. 159, artt. 5 e 6 bis, i quali non mancano di riconoscere una legittimazione concorrente di tutti gli agenti e ufficiali di polizia tributaria, rendendo così operativo il disposto della L. 7 gennaio 1929, n. 4, art. 30, anche per la parte in cui conferisce i poteri relativi agli ufficiali e agenti della polizia giudiziaria.
Inoltre, l'art. 32 della predetta legge prevede che, quando non sia possibile l'intervento immediato degli organi di polizia tributaria, possano legittimamente provvedere agli atti del loro ufficio anche gli agenti della PG ordinaria.
Infatti, con la creazione di un nucleo speciale di polizia tributaria si è inteso solo soddisfare un'esigenza di professionalità tra gli organi di polizia senza incidere sull'autonomia funzionale di altri organi normalmente preposti alla prevenzione e alla repressione dei crimini anche di natura tributaria.
Deve escludersi, poi, che l'ufficiale di P.G., il quale abbia, in ipotesi, eseguito una perquisizione mori dei casi e non nei modi consentiti dalla legge, non abbia l'obbligo, a causa dell'abuso compiuto, di sequestrare la cosa pertinente al reato rinvenuta nel suo corso, quasi che l'arbitrarietà o l'illiceità della condotta, possa privare l'autore della qualifica soggettiva da lui rivestita. In tal caso, le esigenze di difesa sociale e di accertamento dei reati prevalgono sulla tutela dei diritti dei privati, che subiscono un affievolimento nel superiore interesse pubblico, con la conseguenza che l'eventuale vizio della perquisizione, sanzionarle con provvedimenti penali o disciplinari, non incide, a seguito della constatazione del reato, sul compimento del sequestro (cfr. Cassazione Sezione 1, n. 5430/1995, Ciacera, RV. 203099): "Qualora, in seguito a perquisizione compiuta d'iniziativa della polizia giudiziaria, venga effettuato il sequestro di cose o tracce pertinenti al reato, ogni questione di legittimità della perquisizione stessa, in punto di ricorrenza o meno dei presupposti che la autorizzano, deve ritenersi superata dal concreto rintraccio del corpo del reato, che la legittima ex se, ai sensi dell'art. 354 c.p.p., comma 2, il successivo sequestro, non potendosi ritenere che l'eventuale vizio della perquisizione - in ogni caso sanzionabile con provvedimenti disciplinari o penali - possa impedire, ad avvenuta constatazione del reato, il compimento di un atto consequenziale come il sequestro, obbligatorio nelle situazioni di pericolo di dispersione della prova e dunque legittimato dallo stesso accertamento del reato, indipendentemente dagli atti anteriori di ricerca"; conforme RV, 1901, e, inoltre, poiché, nella specie è stato convalidato il sequestro,: "Qualora il pubblico ministro convalidi la perquisizione ed il conseguente sequestro eseguiti di propria iniziativa dalla polizia giudiziaria, il provvedimento cos) emanato, impugnabile con la richiesta di riesame, costituisce un autonomo titolo del vincolo materiale sulla cosa, in cui rimane assorbita ogni questione concernente la sussistenza dei presupposti autorizzativi della attività di rintraccio ed apprensione del corpo del reato compiuta dalla polizia giudiziaria" Cassazione Sezione 1, RV. 303100).
Il rigetto del ricorso comporta l'onere delle spese del procedimento.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, nella Pubblica udienza, il 6 marzo 2008. Depositato in Cancelleria il 9 aprile 2008