Sentenza 17 giugno 2002
Massime • 1
L'interventore volontario, il cui intervento sia stato dichiarato inammissibile con sentenza parziale di primo grado contenente anche la liquidazione delle spese giudiziali, non può interporre riserva di appello ma deve proporre appello immediato, in quanto la sentenza che definisce il suo rapporto processuale con le parti originarie del giudizio deve ritenersi definitiva.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 17/06/2002, n. 8694 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8694 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VINCENZO CALFAPIETRA - Presidente -
Dott. NT VELLA - Consigliere -
Dott. GIANDONATO NAPOLETANO - Consigliere -
Dott. ROSARIO DE JULIO - Consigliere -
Dott. OLINDO SCHETTINO - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
AP NT difeso da se stesso, AP RO, AP AR, elettivamente domiciliati in ROMA VIA CAVOUR 96, presso lo studio dell'avvocato NT AP, che le difende, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
SA LU, elettivamente domiciliato in ROMA VIA MAZZINI 6, presso lo studio dell'avvocato VANIA ROMANO che lo difende, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 548/99 della Corte d'Appello di 53 BARI, depositata il 09/06/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/01/02 dal Consigliere Dott. Olindo SCHETTINO;
udito l'Avvocato AP NI, difensore dei ricorrenti che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito l'Avvocato Romano VANIA, difensore del resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Aurelio GOLIA che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione notificata il 9-3-1984, de PA UI, inquilino nel condominio di Via Saseo n.58, Foggia, conveniva in giudizio davanti al tribunale di quella città UC ES, quale amministratore pro tempore del condominio medesimo, per sentir dichiarare nulla la nomina di lui ad amministratore e per sentir dichiarare, inoltre, lo stesso tenuto a restituire le somme riscosse e non dovute, in quanto, essendo il convenuto funzionario del Banco di Napoli, non poteva assumere, per contratto dell'istituto di credito, l'amministrazione del condominio e perché non soltanto aveva ottenuto la nomina ad amministratore con 222 millesimi, rappresentati da lui stesso per delega della ditta Bernasconi, ma aveva presentato il piano di ripartizione delle quote anche per l'anno precedente l'incarico di amministratore al fine di riscuotere le somme maggiorate. Si costituiva in giudizio il ES, eccependo l'inammissibilità della domanda, in quanto non erano state impugnate le delibere assembleari di approvazione dei bilanci di spesa "presentati dall'attore" (?), e contestando, inoltre, la fondatezza della domanda, "del tutto sconclusionata", della quale, pertanto, chiedeva il rigetto.
Intervenivano in giudizio TO NI, TO OS e TO IA, proprietari di due appartamenti nel predetto stabile, i quali, premesso che il ES aveva incassato, quale amministratore del condominio, nel giugno 1983, la somma di lire 74.000.000 per l'esecuzione di lavori alle parti condominiali, che o non erano stati eseguiti oppure erano stati eseguiti soltanto parzialmente, e che egli si era reso pertanto inadempiente alle sue mansioni di amministratore ed era tenuto, conseguentemente, alla restituzione delle somme relative ai lavori non eseguiti ed al risarcimento dei danni, chiedevano dichiararsi la decadenza di lui dall'incarico di amministratore per le gravi irregolarità denunciate, con condanna all'esecuzione delle opere per le quali aveva già incassato le quote o, in via subordinata, alla restituzione delle somme incassate per le opere non eseguite, con interessi e svalutazione.
Il convenuto eccepiva l'inammissibilità dell'intervento. L'adito tribunale, pronunciando su tale preliminare questione, con sentenza del 16-10-1987, dichiarava inammissibile l'intervento di TO OS, IA e NI e condannava gli stessi alle spese;
e, con successiva sentenza del 16-2/30-9-1992, dichiarava improcedibile la domanda e condannava il de PA al pagamento delle spese in favore del convenuto.
Proponevano appello avverso le predette sentenze PA UI, TO OS, IA ed NI;
ed anche nel giudizio così instaurato si costituiva il ES, per eccepire la nullità dell'appello, per il decesso di De PA UI dopo il deposito della sentenza di primo grado e prima della notifica dell'atto di appello, e per dedurre, inoltre, "che in proprio era stato completamente estraneo al giudizio di primo grado, nel quale era stato convenuto il condominio di cui era amministratore", e che "le questioni introdotte dagli interventori erano completamente diverse da quelle cui faceva riferimento il De PA", concludendo, quindi, per il rigetto dell'appello.
Con sentenza depositata il 9 giugno 1999, la corte di appello di Bari ha dichiarato inammissibile l'appello ed ha condannato in solido gli appellanti alle spese in favore dell'appellato, dal momento che, per quanto riguarda l'appello di PA UI, nessun chiarimento è stato fornito dall'appellante in ordine all'identità dell'attore in primo grado ed alla diversità, denunciata con il primo motivo di appello, della persona parte effettiva del giudizio,' denominata secondo l'atto di impugnazione come PA UI e non De PA UI, sebbene lo stesso procuratore denunci l'incarico come avvenuto con l'atto introduttivo del giudizio, nel quale chiaramente il mandato ad litem è stato firmato da "UI De PA". Il convenuto, invece, ha esibito - si legge sempre in sentenza - documentazione dalla quale chiaramente si evince che condomino del fabbricato di Via Saseo n.58, Foggia, presupposto dell'azione introdotta contro l'amministratore, era proprio De PA UI, deceduto l'11-4-1993, e cioè molto prima della notifica dell'atto di appello (28-10-1993) e dopo il deposito (30-9-1992) della sentenza di primo grado, per cui non vi è alcun dubbio in ordine all'identità dell'appellante e dell'attore.
Ne deriva che, essendosi estinto il mandato con la morte della parte che lo aveva conferito per il giudizio di primo grado, l'impugnazione proposta in virtù di quel mandato è inammissibile per difetto di procura.
È anche inammissibile l'impugnazione degli interventori in primo grado avverso la sentenza n. 43/88 del 16-10-87, "peraltro pure improcedibile", per il mancato deposito della sentenza impugnata, da ritenersi, nel caso di specie, definitiva in relazione al contenuto obiettivo della statuizione in essa contenuta;
con la conseguenza che l'eventuale riserva di gravame contro la stessa formulata da una parte, peraltro non più presente nel processo, è senza effetto e non dispensa il soccombente dall'onere di proporre l'impugnazione immediata per impedire il passaggio in giudicato della sentenza stessa.
Ricorrono per la cassazione della sentenza l'Avv. NI TO e TO OS e IA, deducendo tre motivi di gravame. Resiste con controricorso il dott. UC ES, che eccepisce l'inammissibilità del ricorso sotto vari profili.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorrenti denunciano:
1) Violazione dell'art.105 c.p.c. e vizi di motivazione (artt.360 nn.3 e 5 c.p.c.), con riferimento sia alla declaratoria di inammissibilità dell'intervento autonomo spiegato da essi ricorrenti nel giudizio di primo grado sia alla declaratoria di inammissibilità e di improcedibilità dell'impugnazione da loro proposta, sebbene, per quanto riguarda la dichiarata improcedibilità, fossero state allegate al fascicolo di parte entrambe le sentenze. 2) Violazione dell'art.132, comma 2, c.p.c. (art.360 n.3 c.p.c.), per errata indicazione nella sentenza della corte di appello di PA UI, quale appellante, e di condanna, poi, alle spese di De PA UI, persona defunta, con conseguente nullità, quindi, della sentenza stessa.
3) Violazione dell'art.300 c.p.c. (art.360 n.3 c.p.c.), avendo la corte territoriale dichiarato l'inammissibilità dell'appello di De PA UI, deceduto l'11-4-1993, per difetto di procura rilasciata per il giudizio di primo grado, e, quindi, per estinzione del mandato al legale, nonostante che questi non avesse fatto la dichiarazione di cui all'art.300, comma 1, c.p.c. Con il controricorso, il dott. UC ES ha eccepito l'improponibilità del ricorso, in quanto notificato ad esso ES in proprio, e non quale amministratore del condominio, nonché l'inammissibilità del ricorso medesimo, perché proposto da soggetti che non sono stati mai parti processuali nei giudizi definiti con le sentenze impugnate, entrambe, peraltro, passate in giudicato, la prima (n. 43/88), per non essere stata impugnata, e la seconda (n. 859/92), in quanto impugnata da procuratore privo di mandato, essendosi questo estinto per il decesso del De Pasquale, avvenuto prima della notifica dell'atto di appello e dopo il deposito della sentenza di primo grado.
È priva di pregio l'eccezione di inammissibiltà del ricorso sollevata dal Dott. UC ES, per l'avvenuta notifica del ricorso stesso a lui in proprio, e non nella qualità di amministratore del condominio di Via Saseo n.58, di Foggia, posto che nei precedenti gradi di giudizio, pur essendo avvenuta, a quanto pare, la notifica dei rispettivi atti introduttivi dei giudizi (citazione e appello) nelle stesse forme, il ES, non soltanto nulla ha eccepito sul punto, ma ha anche impostato le sue difese proprio nella qualità di amministratore del predetto condominio (ved. parte espositiva della sentenza impugnata); e, nel presente grado, ancora una volta resiste come amministratore, e non in proprio.
Il ricorso, peraltro, è infondato.
Risulta, invero, che gli attuali ricorrenti intervennero volontariamente nel giudizio promosso davanti al tribunale di Foggia da De PA UI nei confronti del ES;
ma, con sentenza n. 43/88 del 16-10-1987, quel giudice dichiarò inammissibile il loro intervento e li condannò al pagamento delle spese processuali, mentre con separata ordinanza rimise gli atti sul ruolo del giudice istruttore per la prosecuzione del giudizio tra il De PA ed ES.
Dopo aver fatto riserva di appello avverso la predetta sentenza, i TO hanno impugnato, quindi, sia la stessa che quella successiva n.859 dep. il 30-9-1992, pronunciata, quest'ultima, nei confronti del De PA e del ES.
Ora, correttamente la corte di appello barese ha dichiarato inammissibile l'appello da loro proposto, in quanto essi avrebbero dovuto impugnare con appello immediato la sentenza n.43/88 del 16/10/1987, con cui, come si è detto, era statu stato dichiarato inammissibile il loro intervento nel giudizio promosso dal De PA;
e ciò per il motivo, posto dalla corte territoriale a base della sua statuizione, che, essendosi pronunciato il tribunale, con tale sentenza, sulla questione dell'intervento, decidendo la causa nella maniera sopra ricordata e risolvendo, così, definitivamente il rapporto processuale tra i soggetti intervenuti ed il convenuto, la sentenza medesima doveva ritenersi definitiva e, quindi, impugnabile con appello immediato (ved.sent.10328/98; n.9448/95). Ne consegue che la censura con la quale i ricorrenti denunciano violazione di legge e vizi di motivazione (primo motivo), con riferimento alla declaratoria di inammissibilità dell'appello da loro proposto avverso la sentenza (o le sentenze) del tribunale di Foggia è priva di pregio, stante la correttezza della pronuncia della corte territoriale sul punto.
Le censure di cui al secondo e terzo motivo sono inammissibili, non sussistendo alcun interesse dei ricorrenti a proporle. Il ricorso va, dunque, rigettato con conseguente condanna del ricorrente alle spese.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido alle spese, liquidate in euro 195,11, oltre a euro 2500,00 per onorari. Così deciso in Roma, il 16 gennaio 2002.
Depositato in Cancelleria il 17 giugno 2002