Sentenza 17 dicembre 2003
Massime • 1
In tema di requisiti della sentenza (art. 546 cod. proc. pen.), la totale omissione della motivazione non determina l'inesistenza della pronuncia, in quanto il dispositivo letto in udienza è provvedimento decisorio con effetti propri, idoneo a passare in giudicato se non impugnato, di guisa che nel caso di impugnazione la sentenza deve essere annullata per mancanza di motivazione ed il giudice che deve procedere al nuovo giudizio è quello di primo grado.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 17/12/2003, n. 8106 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8106 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FOSCARINI Bruno - Presidente - del 17/12/2003
1. Dott. PERRONE Pasquale - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. COLONNESE Andrea - Consigliere - N. 1426
3. Dott. MARASCA Gennaro - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. PANZANI Luciano - Consigliere - N. 037216/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO TRIBUNALE di ROSSANO;
nei confronti di:
TO CO N. IL 14/11/1952;
avverso SENTENZA del 24/05/2000 TRIBUNALE di ROSSANO;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in Udienza pubblica la relazione fatta dal Consigliere Dott. PANZANI LUCIANO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Cons. Dott. Abate Antonio che ha concluso per l'annullamento con rinvio;
Con sentenza 24 maggio 2000 il Tribunale di Rossano in composizione monocratica condannava TO RA alla pena di mesi tre di reclusione e lire trecentomila di multa, per il reato di furto di energia elettrica, ritenute le attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante.
Ha proposto ricorso per Cassazione il Procuratore Generale presso la Corte d'appello di Catanzaro ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c) c.p.p. deducendo nullità della sentenza, del tutto priva di motivazione, ex artt. 546, comma 1, lett. e) e 127, comma 3, c.p.p.. La sentenza impugnata è del tutto priva di motivazione. Essa consta dell'intestazione, comprensiva del capo d'imputazione e delle conclusioni delle parti, e del dispositivo. Dall'esame degli atti risulta che il Presidente del Tribunale di Rossano in sede di formazione delle tabelle per il biennio 2002/2003, ha disposto in data 15.4.2003 il "deposito dei fascicoli penali già oggetto di sequestro da parte del Procuratore della Repubblica di Salerno nello stato in cui si trovano" ed ha mandato "al Cancelliere Dirigente di adottare ogni idoneo provvedimento per le necessarie comunicazioni al Pubblico Ministero ed alle altre parti processuali". A sua volta con provvedimento in data 12.5.2003 il Presidente della Sezione Penale del Tribunale ha disposto che il deposito dei fascicoli avvenisse con "idoneo scaglionamento", motivando il predetto deposito con la "esigenza di affermazione del diritto". In conclusione il magistrato che ha definito il giudizio dando lettura del dispositivo in udienza, ai sensi dell'art. 545 c.p.p., non ha mai redatto la motivazione. Se ne ricava che nel caso di specie la sentenza impugnata non può farsi risalire ad un cosciente atto di volizione riferibile al magistrato che l'ha pronunciata se non nel dispositivo. Va comunque affermato che dalla totale omissione della motivazione non deriva l'inesistenza della pronuncia perché il dispositivo letto in udienza è provvedimento decisorio con effetti propri, idoneo a passare in giudicato se non impugnato, mentre, in caso d'impugnazione (ed in presenza dell'interesse ex art. 568, 4^ comma, c.p.p.) la sentenza deve essere annullata per mancanza di motivazione. Il Giudice che dovrà procedere al nuovo giudizio va identificato nello stesso giudice di primo grado.
Ed infatti nella fattispecie non si ha soltanto mancanza di motivazione - che comporterebbe la rimessione del processo al Giudice di appello posto che, ai sensi dell'art. 604 c.p.p. richiamato dall'art. 569 ultimo comma il Giudice di appello può annullare la sentenza e rinviare al Giudice di 1^ grado soltanto nei casi di nullità tassativamente indicati dal menzionato articolo ai commi 1^ e 4^ - ma anche inesistenza giuridica della sentenza-documento alla quale, soltanto ai fini di eventuale impugnazione, può essere equiparata quella (come nella fattispecie) nella sostanza costituita soltanto dal dispositivo sottoscritto all'udienza; con le conseguenze previste dall'art. 185, terzo comma, c.p.p. della regressione del procedimento al Giudice di primo grado.
P.Q.M.
La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata e trasmette gli atti al Tribunale di Rossano per il giudizio.
Così deciso in Roma, il 17 dicembre 2003.
Depositato in Cancelleria il 25 febbraio 2004