Sentenza 11 maggio 1999
Massime • 2
In caso di evento lesivo dell'integrità personale, il danno biologico e quello patrimoniale attengono a due distinte sfere di riferimento: il primo riguardando il cosiddetto danno alla salute ed il secondo attenendo alla capacità di produrre reddito, talché il giudice deve procedere a due distinte liquidazioni e può scegliere per ciascuna di esse il criterio che ritiene più idoneo in relazione al caso concreto.
In tema di scontro tra veicoli, l'accertamento che il conducente di uno di essi abbia attraversato un incrocio regolato da semaforo emittente luce rossa in violazione dell'art. 17 comma primo lettera A d.P.R. 15 giugno 1959 n. 393 comporta il superamento della presunzione concorrente di responsabilità di cui all'art. 2054 cod. civ., non essendo tenuto il conducente dell'altro veicolo che impegna il semaforo con il verde ad osservare l'obbligo di una particolare circospezione come nel caso di attraversamento con il giallo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 11/05/1999, n. 4653 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4653 |
| Data del deposito : | 11 maggio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Vittorio DUVA - Presidente -
Dott. Ugo FAVARA - Consigliere -
Dott. Vincenzo SALLUZZO - Rel. Consigliere -
Dott. Renato PERCONTE LICATESE - Consigliere -
Dott. Donato CALABRESE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
AR ST, elettivamente domiciliato in ROMA VLE CARSO 77, presso lo studio dell'avvocato EDOARDO PONTECORVO, che lo difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
UNIASS ASSIC SPA, in persona del DIRETTORE GENERALE DR. Ennio Profeta, elettivamente domiciliato in ROMA VIA NICOLA MARCHESE 10, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE DE FELICE, che lo difende, giusta delega in atti;
- controricorrente -
nonché contro
NI LI;
- intimato -
avverso la sentenza n. 1805/97 della Corte d'Appello di ROMA, emessa il 8/4/97 depositata il 29/05/97; RG.1637/93;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/10/98 dal Consigliere Dott. Vincenzo SALLUZZO;
udito l'Avvocato EDOARDO PONTECORVO;
udito l'Avvocato GIUSEPPE DE FELICE;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato il 18-21 dicembre 1987 ST AR conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Roma LI NI e la s.p.a. UNIASS Assicurazioni chiedendone la condanna in solido al risarcimento dei danni che sosteneva avere subito in un sinistro stradale verificatosi in Roma il 14.8.1987.
Affermava che quel giorno, alle ore 12,15 circa, stava percorrendo, alla guida della propria moto Honda, la Via Cristoforo Colombo, con direzione verso il centro di Roma e che, giunto all'incrocio con la circonvallazione Ostiense, dando il semaforo "luce verde", aveva svoltato regolarmente a sinistra.
Nell'eseguire tale manovra era stato investito dall'auto Fiat Panda condotta dalla proprietaria LI NI che procedeva ad alta velocità sulla Via Cristoforo Colombo, anch'essa in direzione di Roma, ed impegnava l'incrocio nonostante il semaforo dal suo lato fosse rosso.
Aggiungeva che a causa del violentissimo urto aveva riportato gravi lesioni alla persona che avevano reso necessario il ricovero al C.T.O. di Roma e che anche la moto aveva subito ingenti danni. Instauratosi il contraddittorio le convenute contestavano la fondatezza della domanda chiedendone il rigetto e la NI inoltre, in linea riconvenzionale, formulava istanza risarcitoria dei danni che assumeva di avere a sua volta subito nell'incidente. Con sentenza 4/30.12.1992 il Tribunale di Roma così statuiva:
a)dichiarava NI LI e AR ST responsabili del sinistro, rispettivamente in misura pari all'80% ed al 20%;
b) condannava la NI e la s.p.a. UNIASS Assicurazioni, in solido, a pagare al AR la somma di L. 248.668.245, oltre agli interessi legali e all'80% delle spese del giudizio. Avverso tale sentenza proponeva gravame la UNIASS al quale resisteva il AR che a sua volta proponeva appello incidentale. E parimenti impugnazione incidentale proponeva la NI. La Corte d'Appello di Roma, disposta la rinnovazione della consulenza tecnica medico-legale, con sentenza 8.4-29.5.1997, in parziale riforma dell'impugnata pronuncia, riduceva il risarcimento accordato al AR a L. 98.873.240, e compensava interamente tra le parti le ulteriori spese del giudizio.
Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso il AR affidandone l'accoglimento a tre motivi illustrati anche da memoria difensiva.
Resiste con controricorso la UNIASS.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo mezzo il AR denuncia "violazione e falsa applicazione degli artt. 2043 c.c., 101, 102 primo e secondo comma, 17 I comma lett. A) b) del D.P.R. 15 giugno 1959 n. 393 in relazione all'art. 360 primo comma, 3) c.p.c.; omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia prospettato specificamente da esso AR con l'appello incidentale".
Sostiene che la Corte d'Appello non avrebbe tenuto conto del verbale e della planimetria redatti dalla Polizia di Stato (dai quali si ricavava che l'urto si era verificato oltre il centro della carreggiata) e sarebbe incorsa nel vizio di omessa e contraddittoria motivazione laddove, pur riconoscendo la gravissima duplice infrazione della NI (avere attraversato il semaforo con la luce rossa -non avergli concesso la precedenza) aveva poi affermato che "l'imprudenza del AR, solitamente rilevabile nei motociclisti del traffico cittadino, è stata perciò congruamente sanzionata perché non deve essere trascurato il fatto che egli confidava nella via libera concessagli dal semaforo".
Il motivo è fondato e meritevole di accoglimento.
La Corte territoriale, nel confermare la pronuncia del Tribunale che aveva riconosciuto un concorso di colpa della NI e del AR nella causazione del sinistro (rispettivamente nella misura dell'80% e del 20%) ha mostrato di condividere, facendola propria, la motivazione da questo adottata. Ha così rilevato che, mentre la maggiore responsabilità dell'occorso era da ascrivere alla NI "per avere commesso la grave infrazione di attraversare l'incrocio con semaforo che emetteva luce rossa e di non aver concesso la precedenza al AR" a quest'ultimo andava addebitato un concorso di colpa nella misura del 20% "per avere impegnato l'incrocio senza accertarsi che i conducenti dei veicoli non favoriti, la visibilità dei quali era ostacolata da una siepe, avessero la possibilità di arrestarsi al semaforo e per avere, appena avuta via libera, sorpassato repentinamente i veicoli che lo precedevano". Tale motivazione è però chiaramente contraddittoria. L'affermazione che la NI, attraversando il semaforo col rosso, si è resa colpevole della violazione dell'art. 17 I comma lett. A) D.P.R. 15 giugno 1959 n. 393 e delle norme sulla precedenza vale infatti a segnare il superamento della presunzione di responsabilità concorrente sancita dall'art. 2054 c.c. e a rendere inutile ogni indagine sul comportamento del veicolo antagonista che risulta, per l'effetto, assolutamente rispettoso delle norme sulla circolazione e di quelle di comune prudenza.
Ma la Corte, andando ben oltre, ha ravvisato un concorso di colpa del AR nel fatto di non essersi, prima di impegnare l'incrocio, sincerato che i conducenti dei veicoli non favoriti avessero avuto la possibilità di arrestarsi al semaforo. Siffatta osservazione, del tutto immotivata - tale non potendo certo considerarsi il generico richiamo alla solida imprudenza rilevabile nei motociclisti del traffico cittadino- appare però chiaramente in contrasto con la premessa principale, esaustiva ed assorbente, ed introduce un obbligo a carico del conducente che sta per impegnare l'incrocio segnato dalla luce verde assolutamente non previsto (e del quale non è dato cogliere la ratio). Se infatti un dovere di circospezione si impone, e questa Corte ha già avuto occasione di affermarlo (v. Cass. 14.2.1997 n. 1384) allorquando uno dei due conducenti impegni l'incrocio con la luce gialla, ciò è sicuramente da escludere quando uno attraversi col verde e l'altro col rosso. Anche il secondo motivo con il quale viene dedotta "violazione o falsa applicazione degli artt. 2043, 2056, 2058 e 2059 c.c., 115 primo comma e 116 primo comma c.p.c. in relazione all'art. 360 I comma n. 3 c.p.c.; omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa più punti decisivi della controversia prospettati dall'appellante incidentale in relazione all'art. 360 primo comma n.5 c.p.c." affermandosi che la Corte sarebbe incorsa in una molteplicità di errori di diritto e vizi di motivazione nella liquidazione del danno biologico e di quello patrimoniale, è meritevole di accoglimento.
Osserva più specificamente il ricorrente che pur essendo rimasto esaurientemente accertato che erano residuati in lui, in conseguenza dell'incidente, postumi permanenti -accorciamento dell'arto, riduzione dei movimenti dell'articolazione tibiotarsica e sottoastralgica, diffusa iponotrofia, persistente edema, alterazione estetica- la Corte di merito si era limitata a valutare e liquidare il danno biologico escludendo il danno patrimoniale dietro il rilievo che esso AR non subiva disturbi e limitazioni nel suo lavoro di gestore di un bar- pasticceria. La censura è fondata. Questo Supremo Collegio, con pacifica giurisprudenza (v. Cass.22.5.1988 n. 5135; Cass. 19 aprile 1996 n. 3727; Cass. 15 aprile
1996 n. 3539; Cass. 1 dicembre 1994 n. 10269) ha costantemente affermato il principio secondo cui: "In caso di evento lesivo dell'integrità personale, il danno biologico e quello patrimoniale attengono a due distinte sfere di riferimento: il primo riguardando il cosiddetto danno alla salute ed il secondo attenendo alla capacità di produrre reddito, talché il giudice deve procedere a due distinte liquidazioni e può scegliere per ciascuna di esse il criterio più idoneo in relazione al caso concreto". La Corte di merito ha chiaramente disatteso tale principio senza fornire motivazione alcuna: tale non potendo certo considerarsi, a fronte dei riscontrati postumi permanenti residuati al sinistro (accertati a mezzo di consulenza medico-legale della quale è stata disposta la rinnovazione in appello), l'affermazione, priva di ogni logica, che essi non causavano al AR "disturbi e limitazioni nel suo lavoro di gestore di un bar-pasticceria".
Il terzo motivo con il quale viene denunciata "violazione e falsa applicazione dell'art. 91 primo comma c.p.c. in relazione all'art. 360 n. 3 stesso codice" richiedendosi la modifica del capo della sentenza di 2 grado relativo alle spese va per l'effetto dichiarato assorbito.
L'impugnata sentenza va pertanto in relazione ai motivi accolti, cassata e rinviata, anche per le spese del giudizio di cassazione, ad altra sezione della Corte d'Appello di Roma.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo ed il secondo motivo di ricorso, assorbito il terzo, cassa in relazione e rinvia anche per le spese ad altra sezione della Corte d'Appello di Roma.
Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione il 21.10.1998.