Sentenza 22 giugno 2001
Massime • 1
L'assenza alla visita di controllo, per non essere sanzionata dalla perdita del trattamento economico di malattia ai sensi dell'art. 5, comma quattordicesimo, del D.L. n. 463 del 1983, convertito nella legge n. 638 del 1983, può essere giustificata oltre che dal caso di forza maggiore, da ogni situazione, la quale, ancorché non insuperabile e nemmeno tale da determinare, ove non osservata, la lesione di beni primari, abbia reso indifferibile altrove la presenza personale dell'assicurato, come la concomitanza di visite mediche, prestazioni sanitarie o accertamenti specialistici, purché il lavoratore dimostri l'impossibilità di effettuare tali visite in orario diverso da quello corrispondente alle fasce orarie di reperibilità. La valutazione del giudice di merito in proposito si risolve in un apprezzamento di fatto che, se adeguatamente motivato sotto il profilo logico - giuridico, è incensurabile in sede di legittimità. (Nella specie la Suprema Corte ha ritenuto che fosse incensurabile, perché sorretta da corretta motivazione la valutazione con cui il giudice di merito aveva ritenuto che fosse giustificata l'assenza alla visita fiscale di un lavoratore che aveva dato dimostrazione di essersi recato, su indicazione del proprio medico curante, presso uno stabilimento termale per un ciclo di cure diretto ad ottenere un più pronto ristabilimento dello stato di salute, corrispondente anche agli interessi economici del datore di lavoro).
Commentario • 1
- 1. Reperibilità e malattia: se il medico fiscale non ti trova a casaRedazione · https://www.laleggepertutti.it/ · 28 settembre 2016
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 22/06/2001, n. 8544 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8544 |
| Data del deposito : | 22 giugno 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MICHELE ANNUNZIATA - Presidente -
Dott. PIETRO CUOCO - Consigliere -
Dott. LUCIANO VIGOLO - Consigliere -
Dott. GUIDO VIDIRI - Consigliere -
Dott. ALDO DE MATTEIS - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, presentato e difeso dagli avvocati CERIONI VINCENZO, PROSPERI VALENTI FAUSTO MARIA, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
PA OV;
- intimata -
avverso la sentenza n.989/98 del Tribunale di REGGIO EMILIA, depositata il 12/10/98 r.g.n. 1946/94;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/03/01 dal Consigliere Dott. Aldo DE MATTEIS;
udito l'Avvocato CERIONI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio BUONAJUTO che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo
Il Pretore di Reggio Emilia, con sentenza 26.8.1996, in accoglimento della domanda proposta di MP AN, ha condannato l'INPS a corrisponderle l'indennità economica di malattia, ritenendo che l'assenza alla visita di controllo domiciliare in data 12 settembre 1990 dovesse ritenersi giustificata, in quanto determinata dalla necessità di recarsi presso un stabilimento termale per un ciclo di cure diretto ad ottenere un più pronto ristabilimento dello stato di salute.
Il Tribunale di Reggio Emilia, investito dell'appello dall'Inps, lo ha rigettato con sentenza 6/12 ottobre 1998 n. 989. Il Tribunale ha rilevato che dalla documentazione prodotta dalla MP risulta che alla stessa, assente dal lavoro a causa di lombalgia con sciatalgia e gonalgia", fu prescritto dal medico curante dott. Valenti, in data 3/9/1990, un ciclo di terapie consistenti in ionoforesi, massaggi e applicazione di ultrasuoni;
che la MP si presentò effettivamente il giorno 5/9/1990 presso le Terme della Salvarola per l'inizio di un ciclo di cure della durata di dieci giorni, provvedendo al pagamento del ticket (informativa 25/3/1996 della s.p.a. Terme della Salvarola e documentazione allegata prodotta dalla ricorrente in primo grado all'udienza 24 giugno 1996).
Ciò posto, il Tribunale, tenuto conto della prescrizione medica e della natura delle cure (specificamente finalizzate a conseguire una più rapida guarigione e comportanti la necessità di permanenza presso lo stabilimento termale, tra attesa e applicazione delle terapie, per un certo periodo di tempo) nonché della distanza dello stabilimento termale dal domicilio dell'interessata, ha ritenuto provato, da un lato, la indispensabilità del trattamento terapeutico in questione, dall'altro, la pratica impossibilità di soddisfare tale esigenza di cura al di fuori delle fasce orarie di reperibilità.
Quanto poi alla prova della presenza nel luogo delle cure termali al momento della visita fiscale, il Tribunale ha presunto, sulla base documentale sopra cennata, tenuto conto della durata del ciclo di cure e della usuale continuità con la quale siffatte terapie fisiche vengono prestate, la presenza della appellata presso lo stabilimento Termale in questione anche il giorno 12 settembre (data del mancato reperimento alla visita domiciliare).
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'Inps, con unico motivo.
L'intimata, ritualmente citata, non si è costituita. Motivi della decisione
Con unico complesso motivo di ricorso il ricorrente Istituto, deducendo violazione e falsa applicazione degli art. 5 d.l. 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, in Legge 11 novembre 1983, n. 638; 2727, 2729, 2697 cod. civ.; 115 c.p.c.;
nonché omessa e insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia (art. 360, n. 3 e 5 c.p.c.), censura la sentenza impugnata sia per avere ritenuto costituire giustificato motivo l'assenza per cure termali, sia per l'uso fatto dello strumento presuntivo.
Il motivo, nelle sue due articolazioni, non è fondato. Questa Corte si è occupata numerose volte del problema di quando l'assenza dal proprio domicilio durante le fasce orarie possa essere considerata giustificata da motivi attinenti alla malattia stessa, sia sotto il profilo di controlli diagnostici, in specie del proprio medico curante, sia di terapie da effettuare. Il pensiero della Corte può essere riassunto, seguendo Cass. 26 maggio 1999 n. 5150, nei seguenti termini: "L'assenza alla visita di controllo, per non essere sanzionata dalla perdita del trattamento economico di malattia ai sensi dell'art. 5, comma 14, del D.L. n. 463 del 1983, convertito nella legge n. 638 del 1983, può essere giustificata oltre che dal caso di forza maggiore, da ogni situazione, la quale, ancorché non insuperabile e nemmeno tale da determinare, ove non osservata, la lesione di beni primari, abbia reso indifferibile altrove la presenza personale dell'assicurato, come la concomitanza di visite mediche, prestazioni sanitarie o accertamenti specialistici, purché il lavoratore dimostri l'impossibilità di effettuare tali visite in orario diverso da quello corrispondente alle fasce orarie di reperibilità.
Quanto poi alla valutazione del giudice di merito in proposito, essa si risolve in un apprezzamento di fatto che, se adeguatamente motivato sotto il profilo logico-giuridico, è incensurabile in sede di legittimità (nella specie la Suprema Corte ha ritenuto che fosse incensurabile, perché sorretta da corretta motivazione la valutazione con cui il giudice di merito aveva ritenuto che fosse giustificata l'assenza alla visita fiscale di un lavoratore che aveva dato dimostrazione di essersi sottoposto a visita medica presso il proprio medico curante, al fine di verificare lo stato di salute e la possibilità di riprendere il lavoro senza pregiudizio, proprio nel pomeriggio dell'ultimo giorno e quindi in una situazione da rendere impossibile l'effettuazione di quella visita in ore diverse da quelle corrispondenti alle fasce di reperibilità, in ragione della coincidenza dell'apertura dell'ambulatorio del medico stesso). Nel caso in esame non appare censurabile la valutazione del giudice del merito, che ha ritenuto necessaria la terapia durante la malattia, anche per ragioni di economia nell'interesse del datore di lavoro.
Anche la doglianza sull'uso della prova presuntiva è infondata, dovendosi considerare, con la giurisprudenza di questa Corte, che, perché possa ritenersi correttamente desunta una presunzione semplice è sufficiente che i fatti sui quali essa si fonda siano tali da far apparire l'esistenza del fatto ignoto come una conseguenza del fatto noto, già accertato in giudizio, alla stregua di canoni di ragionevole probabilità, dovendosi cioè ravvisare una connessione fra la verificazione del fatto già accertato e quella del fatto ancora ignoto secondo regole di esperienza che convincano il giudice circa la probabilità e verosimiglianza della verificazione del secondo quale conseguenza del primo, potendo, dunque, il relativo accertamento presentare qualche margine di opinabilità, poiché il procedimento logico di deduzione non è quello rigido che è imposto, viceversa, in caso di presunzione legale. Il giudizio in base al quale il giudice di merito ragiona per presunzione semplice si sottrae al sindacato di legittimità, se convenientemente motivato alla stregua di detti criteri (Cass. 14.9.1999 n. 9782). Ed in effetti appare corretto ritenere alla luce dell'id quod plerumque accidit che un assistito che si presenta ad una stazione termale, prenota l'intero ciclo di cure prenotato e pagato. Il ricorso va pertanto respinto.
Nulla spese, stante la contumacia dell'intimata.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Nulla spese.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione lavoro, il 20 marzo 2001. Depositato in Cancelleria il 22 giugno 2001