Sentenza 8 agosto 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 08/08/2002, n. 11988 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11988 |
| Data del deposito : | 8 agosto 2002 |
Testo completo
MINORI CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE M Richiesta copia stu E PUBBLICA ITALIANA Sele dal Sig. E 155 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO per diritti 08 AGQ. 2002 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto IL CANCELLIERE Composta dagli Ill i Sig.ri Magis1 1 9 88 /02 SEZIONE PRIMA CIVILE R. G. N. 16906/01 Presidente Dott. Angelo GRIECO Dott. Giuseppe Vito Antonio MAGNO Consigliere Cron. 28598 FIORETTI Rel. Consigliere Dott. Francesco AR 3196 Rep. Consigliere FELICETTI Dott. Francesco Ud. 05/07/02 DI AMATO Consigliere Dott. Sergio ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE SENTENZA Richiesta copia sul ricorso proposto da: dal Sig. PRATO ANNA RITA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA per diritti € 455 08 AGO.2002 IL CANCELLIERE CALABRIA 7, presso l'avvocato ELISABETTA MACRINA, che la rappresenta e difende, giusta delega a margine del CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Richiesta copia studio ricorso;
F1dal Sig. 4755 ricorrente - per diritti € 08 AGO.2002-
contro
IL CANCELLIERE LI AO ORONZO;
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE intimato - Richiesta copia studio 955 avversO il decreto della Corte d'Appello di TORINO, dal Sig. per diritti € depositato il 09/04/01; 08 660 2002 IL CANCELLIERE 2002 udita la relazione della causa svolta nella pubblica 1521 udienza del 05/07/2002 dal Consigliere Dott. Francesco 1 AR FIORETTI;
udito per il ricorrente l'Avvocato Macrina che si rimette agli atti;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Aurelio GOLIA che ha concluso l'improcedibilità del ricorso;
N SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con decreto in data 20 dicembre 2000, depositato in data 13.01.2001, il Tribunale per i Minorenni di Torino dichiarava PR NN RI decaduta dalla potestà genitoriale sul figlio minore AG LU, disponendo contestualmente l'allontanamento di questo dall'abitazione materna (ubicata in Torino, via Vandalino 125) ed il suo inserimento in una struttura comunitaria al fine di prepararne il rientro presso il padre, AG LO NZ, "al quale è affidato in forza di quanto disposto dal T.M. e dalla C.A. di Roma". Avverso tale decreto PR NN RI ha proposto reclamo, in data 23.01.2001, alla Corte d'appello di Torino, sez. per i minorenni, chiedendo la revoca della declaratoria di decadenza dalla potestà dei genitori ed il reinserimento, almeno provvisorio, del minore presso la madre. Con memoria di costituzione e risposta AG LO NZ si opponeva al reclamo, deducendo, tra l'altro, che il minore in data 23.02.2001 era stato condotto presso l'abitazione del AG stesso in Frascati in forza di provvedimento del Tribunale Minorile di Torino del 21.02.2001, depositato il 22.02.2001, che aveva disposto "il rientro del minore presso il padre" legale affidatario dello stesso. Anche avverso detto ultimo decreto PR NN RI proponeva reclamo alla Corte d'appello di Torino, che, previa riunione dei due procedimenti, respingeva entrambi i menzionati reclami, confermando i decreti del Tribunale per i minorenni di Torino del 20.12.2000 e del 21.02.2001. Osservava la corte d'appello: che il primo reclamo era infondato, in quanto la pronuncia di decadenza della PR dalla potestà dei genitori era stata determinata dalla sua condotta Jur gravemente pregiudizievole per il minore, avendo, come dimostrato dal Tribunale con dovizia di argomentazioni, coinvolto il figlio, nella totale noncuranza delle preminenti istanze educative e di crescita dello stesso, in un conflitto ad oltranza con l'altro genitore, unicamente finalizzato alla totale "cancellazione” di quest'ultimo, che anche il secondo reclamo non aveva fondamento, essendosi il Tribunale di Torino limitato a dare corso, con il provvedimento reclamato, a quanto statuito con il decreto precedente, portando così a compimento una serie misure a protezione del minore, rese necessarie dal fatto da qui la competenza a- -provvedere del giudice per i minorenni di Torino che il minore si trovava nell'ambito del territorio del Tribunale Minorile di Torino per esservi stato trattenuto indebitamente, da circa un anno e mezzo, dalla madre con condotte gravemente pregiudizievoli, non riuscendo questa ad accettare l'idea che il figlio andasse a vivere con il padre e preferisse stare con lui. Avverso tale decisione PR NN RI ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi. L'intimato AG LO NZ non ha spiegato difese in questa fase del giudizio. Alla udienza del 18 gennaio 2002 la corte di cassazione ha disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti del Procuratore Generale presso la Corte d'appello di Torino nel termine di trenta giorni dalla pronuncia della ordinanza. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo la ricorrente eccepisce la incompetenza territoriale della Corte d'appello di Torino- sez. per i minorenni- a statuire sulla decadenza della potestà "materna". Essendo il procedimento relativo al conflitto "sull'affidamento При дви potestà genitoriale relativo al minore” iniziato a Roma, varrebbe il principio della perpetuatio iurisdictionis, di cui all'art. 5 c.p.c.. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia violazione del principio del giusto processo ex art. 111 Cost., non essendosi tenuto conto del fatto che nel periodo 99-2000 il bambino era ben inserito con la madre e che la sua volontà era di continuare a stare con la stessa. Il ricorso è improcedibile. Nella precedente udienza del 18 gennaio 2002 questa corte ha disposto la integrazione del contraddittorio nei confronti del Procuratore Generale presso la Corte d'appello di Torino nel termine di trenta giorni dalla data summenzionata. Il difensore della ricorrente ha dichiarato in udienza di avervi provveduto. Non risulta, però, che l'atto di integrazione del contraddittorio sia stato dallo stesso depositato presso la cancelleria di questa corte, come prescritto dall'art. 371-bis cod. proc. civ., il che comporta, ai sensi della citata norma, la dichiarazione di improcedibilità del ricorso. Non vi è materia per provvedere sulle spese giudiziali, non essendosi nessuno degli intimati costituito in giudizio. 10ST 129,11
P.Q.M.
2.66 for 149,771 La Corte dichiara improcedibile il ricorso. Così deciso in Roma il 5 luglio 2002. 00 Presidente 806, 1 161177 Il Consigliere estensore France, woll Kioretti DEPOSITATA IN CANCELLERIA -- 8 HGU 2007 IL CANCELLERE AR Di NU, Oggi, Marile IL CANCELLIERE AR Di NA