Sentenza 16 gennaio 2003
Massime • 1
In tema di procedimento per decreto, nell'ipotesi prevista dall'art. 463, comma 1 cod. proc. pen., in cui l'esecuzione del decreto di condanna pronunciato a carico di più persone imputate dello stesso reato rimane sospesa nei confronti di coloro che non hanno proposto opposizione, la sospensione non può comportare per questi ultimi l'effetto negativo del mantenimento del sequestro preventivo, poiché la non opposizione del decreto di condanna ha determinato la definitiva cessazione dell'attività illecita che la misura cautelare ha inteso impedire (in applicazione di tale principio la Corte, nell'accogliere il ricorso dell'imputato, ha ritenuto che erroneamente il giudice del riesame aveva escluso nei confronti dell'imputato non opponente il dissequestro dell'immobile sottoposto a sequestro preventivo in relazione al reato di cui all'art. 20 lett. a) L. 47/1985).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 16/01/2003, n. 14884 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14884 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2003 |
Testo completo
composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
dott. Giuseppe SAVIGNANO Presidente
dott. Claudio VITALONE Componente
dott. Nicola QUITADAMO "
dott. Alfredo TERESI "
dott.Aldo FIALE "
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
Sul ricorso proposto da:
RO ER, nato a [...] il [...];
Avverso l'ordinanza 31 luglio 2002 del Tribunale per il riesame di Latina;
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. Aldo Fiale;
Udito il Pubblico Ministero nella persona del Dr. Mario Favalli che ha concluso per il rigetto del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ordinanza 31.7.2002 il Tribunale di Latina rigettava l'appello proposto nell'interesse di RO ER, ex art. 322 bis c.p.p., avverso il provvedimento con cui il G.I.P. di quello stesso Tribunale aveva rigettato l'istanza di dissequestro di un'unità immobiliare facente parte di un fabbricato trifamiliare "a schiera" sito in località San Remigio di Formia.
Il RO aveva prospettato che il manufatto era stato assoggettato a sequestro preventivo in relazione ai reati di cui agli artt: 20, lett. a), legge n. 47/1985; 2 e 4 legge n. 1086/1971; 17, 18 e 20 legge n. 74/1964 e che, per tali reati, era stato emesso nei suoi confronti decreto penale di condanna, che egli non aveva opposto. Da ciò aveva dedotto l'intervenuta cessazione di ogni esigenza cautelare.
Rilevava il Tribunale che il decreto penale recante condanna del RO era stato emesso anche nei confronti di altri imputati, i quali (a differenza del RO) avevano proposto opposizione. L'esecuzione del decreto medesimo, pertanto, ai sensi dell'ari. 463 c.p.p., doveva considerarsi sospesa fino a quando il giudizio di cognizione conseguente alle altre opposizioni non fosse stato definito con sentenza irrevocabile.
Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso il RO, il quale ha eccepito violazione di legge in quanto:
- l'ordinanza impugnata, sebbene apparentemente pronunciata dal Tribunale per il riesame di Latina, sarebbe stata in realtà adottata dal giudice dell'udienza preliminare dr.ssa Lucia Aielli, secondo quanto risulta dal timbro e dalla sigla apposti, in mancanza di altre sottoscrizioni, in calce al provvedimento;
- il provvedimento impugnato non avrebbe tenuto conto che la sospensione prevista dall'alt. 463 c.p.p. ha il solo scopo di evitare l'esecuzione di un titolo che potrebbe restare travolto da una pronuncia assolutoria dibattimentale comportante la revoca del decreto penale anche in favore del non opponente.
Nella specie, le posizioni degli altri imputati opponenti sono assolutamente diverse, poiché le loro posizioni ineriscono a differenti ed autonome unità immobiliari di un fabbricato "a schiera".
1. La prima doglianza è manifestamente infondata.
L'ordinanza impugnata è stata pronunziata dal Tribunale per il riesame di Latina, presieduto dalla dr.ssa Lucia Aielli, e ritualmente sottoscritta dal solo presidente del Collegio. Il timbro apposto in calce al provvedimento (evidentemente quello usualmente utilizzato dalla dr.ssa Aielli quando la stessa svolge le funzioni di giudice dell'udienza preliminare) non incide in alcun modo sulla legittimità di un'ordinanza ritualmente adottata con la procedura camerale di legge.
2. L'ulteriore motivo di ricorso, invece, è fondato e merita accoglimento.
Deve ribadirsi anzitutto il principio (affermato dalla giurisprudenza costante di questa Corte Suprema) secondo cui, in materia edilizia, dopo la pronunzia definitiva di condanna - alla quale è senz'altro assimilabile il decreto penale non più opponibile - qualora non sia stata disposta la confisca e non vi sia stata conversione in sequestro conservativo, le cose sequestrate devono essere restituite a colui che prova di averne diritto ed il sequestro (probatorio o preventivo) di una costruzione abusiva non può essere mantenuto a garanzia né dei provvedimenti sanzionateli della Pubblica Amministrazione né della demolizione ordinata ai sensi dell'art. 7, ultimo comma, della legge n. 47/1985 [vedi, tra le decisioni più recenti, Cass., Sez. 3^: 29.11.2000, n. 12288, Cimaglia;
29.3.1999, n. 699, Parisi ed altro;
21.3.1997, n. 476, Di Bari;
11.3.1997, n. 711, Lieto].
Il sequestro preventivo, infatti, ha comunque un carattere strumentale che di per sé ne contrassegna la temporaneità, sicché le finalità impeditive della prosecuzione della condotta criminosa o della commissione di nuove violazioni sono collegate al potere meramente processuale del giudice e si esauriscono al termine del procedimento, allorquando la definitiva statuizione sull'illecito comporta l'adozione dei soli provvedimenti repressivi che la legge consente (pure in un'eventuale funzione preventiva). Va poi rilevato che, ai sensi del 1 comma dell'art. 463 c.p.p., "l'esecuzione del decreto di condanna pronunciato a carico di più persone imputate dello stesso reato rimane sospesa nei confronti di coloro che non hanno proposto opposizione fino a quando il giudizio conseguente all'opposizione proposta da altri coimputati non sia definito con pronuncia irrevocabile".
La ragione di tale previsione appare ad evidenza connessa con il disposto del comma 5 dell'art. 464 c.p.p., che prevede la revoca del provvedimento impugnato, anche nei confronti di tutti gli altri coimputati, nel caso in cui venga emessa una sentenza di proscioglimento (per motivi che non siano esclusivamente personali) perché il fatto non sussiste, non è previsto dalla legge come reato ovvero è commesso in presenza di una causa di giustificazione. Nel caso di specie - al di là di altre posizioni soggettive che ineriscono a differenti ed autonome, unità immobiliari di un fabbricato "a schiera" - coimputato è il direttore dei lavori commissionati dal RO, il quale (tenuto conto della formulazione delle contestazioni dei reati) risponde non a titolo di concorso con il committente, bensì a titolo autonomo, quale responsabile tecnico dell'esecuzione delle opere:
- sia della difformità dei lavori da lui diretti rispetto a quelli assentiti con il provvedimento concessorio edilizio (art. 6 della legge n. 47/1985), - sia della violazione degli obblighi a lui imposti, in virtù dello specifico rapporto di direzione dei lavori, dalle leggi n. 1086/1971 e 64/1974.
Il RO, in via ipotetica, potrebbe solo beneficiare degli effetti favorevoli di una sentenza emessa nei confronti di detto professionista (in sede di delibazione dell'opposizione da quegli proposta al decreto penale).
A fronte di un'ipotesi siffatta, la sospensione dell'esecuzione della condanna si pone quale norma di garanzia che non può comportare l'effetto negativo del mantenimento di un sequestro preventivo (non disposto cioè a fini di prova) per il solo fatto che tale condanna potrebbe eventualmente cadere e risolversi in una pronuncia di proscioglimento.
Il decreto penale non opposto dal RO ha determinato - nei suoi confronti - la definitiva cessazione di quell'attività illecita che la misura cautelare reale ha inteso impedire ed il venir meno delle finalità proprie del disposto sequestro preventivo. L'eventuale successiva prosecuzione determinerebbe, infatti, la instaurazione di una nuova e distinta azione penale.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, visti gli arti 127 e 325 c.p.p., annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone il dissequestro dell'immobile di cui al ricorso, nonché la restituzione all'avente diritto.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 626 c.p.p. Così deciso in Roma, il 16 gennaio 2003.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 31 MARZO 2003 .