CASS
Sentenza 31 luglio 2023
Sentenza 31 luglio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 31/07/2023, n. 33494 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33494 |
| Data del deposito : | 31 luglio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da AN IE, nato il [...] a [...] avverso la ordinanza del 01/03/2023 del Tribunale di Catanzaro, sezione per il riesame Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Maria Silvia Giorgi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Luigi Cuomo, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito il difensore dell'indagato, Avv. Giovanni Piccolo, che ha concluso riportandosi ai motivi di ricorso e insistendo per l'accoglimento. ijt Penale Sent. Sez. 6 Num. 33494 Anno 2023 Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI Relatore: GIORGI MARIA SILVIA Data Udienza: 20/06/2023 RITENUTO IIN FATTO 1. Il Tribunale di Catanzaro, sezione per il riesame, con l'ordinanza in epigrafe confermava il provvedimento emesso il 10 gennaio 2023 dal Giudice per le indagini preliminari, applicativo della misura della custodia in carcere nei confronti di IE AN, indagato (insieme ad altri) in ordine ai reati di cui all'art. 416-bis cod. pen. (capo A) - per avere fatto parte, quale "storico maggiorente" dell'associazione 'ndranghetistica di NN e CO e, in particolare, della "cosca AN", facente capo a US AN detto "mbroglia" - e agli artt. 56 e 629 in relazione all'art. 628, commi 1 e 3, n. 3 cod. pen. (capo H) - per la tentata estorsione in danno di un imprenditore impegnato nei lavori affidati alla ditta "De SI MM - Impresa Costruzioni" di esecuzione delle opere di difesa costiera e ricostruzione del litorale. Il Tribunale, all'esito di una diffusa narrazione delle più generali vicende concernenti l'esistenza e l'operatività della struttura unitaria della 'ndrangheta, articolata nei territori di AD e CO in locali e 'ndrige - già accertata nella sua esistenza da vari procedimenti giudiziari - esaminava la consistenza probatoria delle specifiche accuse riguardanti AN. La prova cautelare del ruolo dell'indagato di partecipe della indicata cosca mafiosa emergeva dagli esiti investigativi compendiati nelle propalazioni accusatorie dei collaboratori di giustizia OL RE, ND EL ed EM AN. RE ha indicato l'indagato come collocato ai vertici della famiglia AN, riconosciuto anche al di fuori del territorio calabrese. EL ha riferito che lo stesso si occupava soprattutto di estorsioni nel settore edilizio e vantava interessi nel circuito degli autotrasporti, operando in Tropea e coordinandosi con la famiglia La Rosa. Nel corso di un periodo di detenzione aveva altresì conferito una dote di 'ndrangheta a un detenuto di Sinopoli. Infine, EM AN ha narrato che dopo l'arresto dello zio IE il figlio CO ne aveva "ereditato" il potere, e che egli stesso si accompagnava a tale socigetto, essendo così a conoscenza delle dinamiche interne. Ha aggiunto che dopo la scarcerazione IE AN si era trasferito al villaggio Heaven in Santa Maria di Ricadi, di cui era proprietario, continuando da lì a coordinare le attività del sodalizio. Siffatte dichiarazioni accusatorie erano giudicate attendibili, siccome provenienti da soggetti intranei alle consorterie criminali del Vibonese e perciò a conoscenza diretta dei fatti narrati, e fra loro coerenti nel nucleo essenziale. Esse risultavano altresì riscontrate dalle dinamiche estorsive a cui il AN aveva preso parte in relazione all'altro delitto contestato di cui al capo H, dalle immagini di videosorveglianza all'interno del villaggio turistico Heaven, all'interno del quale avvenivano incontri fra AN e altri sodali. 2 Quanto al capo H), con cui si contesta a IE AN (insieme a UR, PI, La Torre, Accorinti e DI) il delitto di tentata estorsione in danno di un imprenditore impegnato nei lavori affidati alla ditta "De SI MM - Impresa Costruzioni", i contenuti, univoci e chiari, della conversazione intercettata il 12 settembre 2018 evidenziavano l'interesse dei AN a partecipare in qualche modo all'esecuzione delle opere, tanto che UR affermava "altrimenti.., gli buttiamo quattro fucilate a quei mezzi appena li portano". I servizi di osservazione della polizia giudiziaria confermavano che i lavori erano stati effettivamente affidati alla ditta De SI e che i soggetti intercettati si lamentavano che nessuno si fosse ancora recato a parlare con loro, alla luce della consuetudine mafiosa secondo cui, a fronte di prestazioni rese nell'area, l'impresa ospite doveva subappaltare qualche lavoro in favore delle imprese controllate dalla 'ndrina locale. In tal senso il Tribunale valorizzava le conversazioni del 13 e 19 settembre, nonché dell'8 e 18 ottobre 2018. A ciò si aggiungevano le dichiarazioni di De SI, il quale ha riferito di avere ricevuto pressioni di natura estorsiva da parte di PI e UR, i quali riportavano direttamente a IE AN, nonché da DI, a sua volta fiduciario di Accorinti. Quanto alla sussistenza dell'aggravante mafiosa in relazione alla tentata estorsione, il Tribunale ha sottolineato come le modalità della minaccia, caratterizzata dall'implicito richiamo ad atti di violenza su persone e cose in caso di mancato pagamento, la continuità della pretesa a titolo di protezione criminale, il frequente richiamo al contesto ambientale ove la "protezione" è ineludibile e necessaria, il taglieggiamento di ogni forma di ricchezza commerciale fossero tipiche espressioni del metodo mafioso. Circa le esigenze cautelari, il Tribunale, richiamata la presunzione legale di pericolosità e di esclusiva adeguatezza della custodia in carcere per i delitti contestati, dava peraltro conto della attualità e della concretezza del pericolo di reiterazione criminosa, alla luce della persistente operatività del sodalizio criminoso e dell'assenza di prova dell'avvenuta recisione di ogni legame con il circuito 'ndranghetistico, stimando perciò unica misura adeguata a farvi fronte quella di massimo rigore. 2. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'indagato, chiedendo l'annullamento del provvedimento, di cui si denunzia la violazione di legge e il vizio di motivazione: 2.1. con riferimento al rappresentato travisamento di un dato emergente da due decisioni giudiziarie favorevoli al ricorrente - revoca da parte della Corte di appello di Catanzaro (14 maggio 2019) ciella misura di prevenzione della 3 y-e/ sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel Comune di residenza nonché da parte del Magistrato di sorveglianza di Catanzaro (26 gennaio 2022) della misura di sicurezza della libertà vigilata - ed alla omessa valutazione delle eccezioni sollevate in relazione alla attendibilità dei collaboratori di giustizia, nonché al travisamento del dato riferito ai rapporti intercorsi fra il ricorrente e l'imprenditore Calafati, basato su un contenuto di una inte -cettazione rimasto privo di riscontri;
2.2. con riguardo alla ritenuta sussistenza della gravità indiziaria rispetto al delitto di estorsione contestato al capo H) segnalando l'assenza di riscontri rispetto al contenuto di una intercettazione, la insussistenza dell'elemento oggettivo del reato per l'assenza di condotte sussumibili nella violenza o nella minaccia e per la mancata individuazione dell'imprenditore cui attribuire - nella prospettazione accusatoria - la qualifica di persona offesa;
2.3. circa la ritenuta sussistenza della aggravante di cui all'articolo 416-bis.1 cod. pen. in relazione al delitto di estorsione di cui al capo H), dal momento che la motivazione del Tribunale è lacunosa nello spiegare come la condotta ascritta a AN abbia svolto un effetto di agevolazione della consorteria 'ndranghetistica; 2.4. con riferimento alle esigenze cautellari. AN non si trovava già in carcere, come affermato nel provvedimento impugnato, ma era in stato di libertà e aveva ottenuto due decisioni giudiziarie a sé favorevoli (v. sub 2.1.). Il Tribunale ha omesso una valutazione individualizzata e attualizzata delle esigenze cautelari. Inoltre, la presunzione di adeguatezza della custodia carceraria non ha carattere assoluto quanto alle ipotesi delittuose aggravate ai sensi dell'art. 416-bis.1 cod. pen. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è parzialmente fondato nei limiti di seguito evidenziati. 2. Il primo motivo di ricorso investe, per i profili della violazione di legge e della mancanza o manifesta illogicità della motivazione, il giudizio di gravità del quadro indiziario in ordine al delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen. ascritto all'indagato: difetterebbe il presupposto probatorio della intraneità dell'indagato alla cosca 'ndranghetistíca, anche per l'assenza di condotte concrete, evocative di un contributo causalmente apprezzabile all'operatività della stessa. Orbene, le doglianze riguardanti la valutazione di attendibilità e coerenza dei dati probatori, nella specie di tipo dichiarativo e intercettativo, risultano 4 infondate, siccome sostanzialmente dirette ad una non consentita rilettura degli elementi indiziari e ad una diversa e alternativa ricostruzione della vicenda criminosa. Il Tribunale del riesame, nel contesto di una più ampia narrazione delle vicende criminose e della struttura unitaria della 'ndrangheta nei terrori di AD e CO, ha infatti dato puntualmente e logicamente conto delle specifiche ragioni per le quali l'indagato era attinto da gravi indizi di colpevolezza, con riguardo al ruolo di promotore e organizzatore della 'ndrina operante nell'area di Tropea, Ricadi e zone limitrofe. La prova cautelare del ruolo contestato a AN en-lergeva soprattutto dalle chiamate in correità dei collaboratori di giustizia OL RE, ND EL ed EM AN (nipote dell'indagato), come sopra analiticamente riportate nell'esposizione in fatto. Il Tribunale ha giudicato tali propalazioni accusatorie intrinsecamente attendibili, siccome provenienti da soggetti intranei alle consorterie criminali del Vibonese e pertanto a conoscenza diretta dei fatti narrati, e fra loro convergenti nel nucleo essenziale dell'affermata appartenenza di AN alla indicata cosca mafiosa. Anche le modalità di commissione del reato di cui al capo H) confermavano la validità della tesi accusatoria. Neppure è dirimente la circostanza - dedotta dalla difesa - relativa alle decisioni favorevoli circa le revoche delle misure di prevenzione e di sicurezza assunte rispettivamente dalla Corte di Appello e dal Magistrato di Sorveglianza di Catanzaro. Tali provvedimenti, infatti, non privano il percorso argomentativo del Tribunale di un elemento decisivo ai fini della "tenuta" del cuadro gravemente indiziante, dal momento che gli allegati provvedimenti fanno riferimento a un periodo storico e a un materiale valutativo diverso, risultando di conseguenza ininfluenti rispetto al thema decidendum. Irrilevante è il riferimento contenuto ai rapporti con l'imprenditore Calafati, trattandosi di una frase rimasta senza sviluppo argomentativo e priva di essenzialità alla luce di quanto sopra evidenziato. Orbene, attesa la consistenza e la solidità del descritto compendio indiziario, non compete alla Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione alle puntuali e logiche argomentazioni svolte dal giudice del merito cautelare in ordine alla qualificata probabilità di colpevolezza dell'indagato per il delitto contestato. Esse, quando la difesa del ricorrente si limiti sostanzialmente a sollecitare il riesame fattuale della decisione impugnata, pur correttamente motivata in punto di gravità dell'acquisito quadro indiziario, non sono sindacabili in sede di controllo di legittimità del provvedimento impugnato. 5 3. Parimenti infondato è il secondo motivo di ricorso, relativo alla sussistenza del quadro gravemente indiziante in ordine alla tentata estorsione di cui al capo H). Le doglianze del ricorrente sono basate esclusivamente sulla lettura alternativa del compendio investigativo e sulla esposizione di critiche rispetto alla ricostruzione fattuale operata dal Tribunale del riesame. Viceversa, il quadro indiziario della contestata condotta estorsiva appare agevolmente evincibile dalla lettura dei contenuti delle conversazioni captate e analiticamente trascritte (in particolare quelle del 12, 13 e 19 settembre, nonché dell'8 e 18 ottobre 2018), dalle quali emerge l'insistente esigenza dei sodali di ottenere una quota dei lavori da parte della impresa affidataria come da consuetudine. Nella conversazione intercettata il 19 settembre 2018 UR e PI discutevano circa la possibilità di andare a parlare con ES AN o con Accorinti, il quale avrebbe poi riferito a IE AN detto "il professore", della partecipazione ai lavori per trarne un utile ("...lo picchia il professore questa volta. Secondo me lo pesta..."). A ciò si aggiungono le dichiarazioni rese da De SI che ha riferito di avere ricevuto pressioni di natura estorsiva da parte di PI e UR, i quali riportavano direttamente all'apicale IE AN, nonché da DI, a sua volta fiduciario di i4ccorinti. Il ricorso contiene la trascrizione di risultanze investigative, senza, tuttavia, indicare passaggi della motivazione impugnate dai quali evincere la evocata manifesta illogicità, così dovendosi evidenziare il difetto di specificità derivante dall'assenza di un effettivo confronto con il percorso argomentativo dell'impugnata ordinanza. 4. Il terzo motivo di ricorso, attinente alla pretesa insussistenza dell'aggravante ex art. 416-bis.1 cod. pen. in relazione al delitto di tentata estorsione di cui al capo H) è manifestamente infondato. Le censure difensive operano un riferimento all'aggravante nella declinazione dell'agevolazione, laddove, all'evidenza, il Tribunale ha descritto gli elementi che, nel caso di specie, connotano l'aggravante in termini di ricorso al metodo mafioso. Basti ricordare che la ratio sottesa alla aggravante non è solo quella di punire più severamente coloro che commettono reati con il fine di agevolare le associazioni mafiose, ma anche quella di contrastare in maniera più decisa, data la loro maggiore pericolosità e determinazione criminosa, l'atteggiamento di coloro che, partecipi o non di reati associativi, utilizzino metodi mafiosi, cioè si comportino come mafiosi oppure ostentino, in maniera evidente e provocatoria, una condotta idonea ad esercitare sui soggetti passivi quella particolare coartazione e quella conseguente intimidazione che sono proprie delle organizzazioni della specie considerata (Sez. 2, n. 16053 del 25/0:3/2015, Campanella, Rv. 263525). 6 Nel caso in esame, gli estremi dell'aggravante mafiosa, anche per lo specifico profilo soggettivo, sono stati ravvisati nell'utilizzo di un metodo in cui la tipologia degli atti intimidatori risulta concretamente collegata alla forza intimidatrice del vincolo associativo evocato. Il Tribunale ha sottolineato le modalità della minaccia, caratterizza dall'implicito richiamo ad atti di violenza su persone e cose in caso di mancato pagamento, la continuità della pretesa a titolo di protezione criminale, il frequente richiamo al contesto ambientale ove la "protezione" è ineludibile e necessaria, il taglieggiamento di ogni forma di ricchezza commerciale. Correttamente, quindi, i Giudici del riesame hanno rappresentato che i fatti in esame sono esemplificativi di un generalizzato contegno prevaricatorio finalizzato a dimostrare la forza del clan e il dominio sul territorio. Si tratta di metodo indubbiamente percepibile dalle vittime ed obiettivamente caratterizzato da una forza intimidatoria di particolare cogenza al punto da instillare nelle stesse quelle situazioni di assoggettamento ed omertà tipiche di chi è vittima di attività poste direttamente in essere dalle organizzazioni mafiose. 5. È viceversa fondato il quarto motivo di ricorso attinente alla sussistenza delle esigenze cautelari. Invero, con riguardo alle medesime, la motivazione sul punto (pag. 10 dell'ordinanza impugnata) si palesa meramente apparente, perché apodittica e sprovvista di ogni riferimento alla concretezza del caso o al ridimensionamento della misura coercitiva applicata, limitandosi a richiamare la presunzione di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. E però, pur se per i reati di cui all'art. 275, comma 3, è prevista una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari, qualora intercorra un considerevole lasso di tempo tra l'emissione della misura e i fatti contestati in via provvisoria all'indagato, il giudice ha l'obbligo di motivare puntualmente, :su impulso di parte — come puntualmente avvenuto nel caso di specie — o d'ufficio, in ordine alla rilevanza del tempo trascorso sull'esistenza e sull'attualità delle esigenze cautelari, anche nel caso in cui, trattandosi di reati associativi o di delitto aggravato dall'art. 416-bis.1 cod. pen., non risulti la dissociazione dell'indagato dal sodalizio criminale (Sez. 6, n. 19863 del 04/05/2021, Scozzafava, Rv. 281273). Il giudizio del Tribunale del riesame cli persistente, concreto e attuale, pericolo di recidivanza risulta invero disancorato dalle specific:he argomentazioni difensive attinenti alla obiettiva consistenza di due decisioni giudiziarie favorevoli all'indagato supra citate: la revoca da parte della Corte di appello di Catanzaro (14 maggio 2019) della misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel Comune di residenza e la revoca da parte del 7 Magistrato di sorveglianza di Catanzaro (2.6 gennaio 2022) della misura di sicurezza della libertà vigilata. Tali decisioni, che secondo l'assunto difensivo, sarebbero idonee a dimostrare la sopravvenuta presa di distanza dall'associazione criminale, ben possono apparire neutrali rispetto al giudizio di gravità indiziaria, siccome riferibili a un periodo successivo ai fatti in esame. Tuttavia, tale argomentazione non può estendersi al giudizio inerente alle esigenze cautelari, che va collegato all'attualità e alla concretezza del pericolo di recidivanza, pur in presenza della presunzione citata. Orbene, non risulta che il Tribunale abbia preso in considerazione tali elementi di fatto, offerti dalla difesa, con i quali non si confronta per giustificare, con adeguato e logico apparato argonnentativo, la effettiva e persistente esigenza ed esclusiva adeguatezza della misura carceraria, come adeguata a neutralizzare l'asserito rischio di reiterazione del reato. 6. L'ordinanza impugnata, siccome viziata da mancanza e manifesta illogicità della motivazione in punto di esigenze cautelari, va annullata con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Catanzaro. Il ricorso va rigettato nel resto.
P. Q. M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Catanzaro competente ai sensi dell'art. 309, co. 7, cod. proc. pen. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 disp. att. cod. proc. pen Così deciso il 20/06/2023
udita la relazione svolta dal Consigliere Maria Silvia Giorgi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Luigi Cuomo, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito il difensore dell'indagato, Avv. Giovanni Piccolo, che ha concluso riportandosi ai motivi di ricorso e insistendo per l'accoglimento. ijt Penale Sent. Sez. 6 Num. 33494 Anno 2023 Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI Relatore: GIORGI MARIA SILVIA Data Udienza: 20/06/2023 RITENUTO IIN FATTO 1. Il Tribunale di Catanzaro, sezione per il riesame, con l'ordinanza in epigrafe confermava il provvedimento emesso il 10 gennaio 2023 dal Giudice per le indagini preliminari, applicativo della misura della custodia in carcere nei confronti di IE AN, indagato (insieme ad altri) in ordine ai reati di cui all'art. 416-bis cod. pen. (capo A) - per avere fatto parte, quale "storico maggiorente" dell'associazione 'ndranghetistica di NN e CO e, in particolare, della "cosca AN", facente capo a US AN detto "mbroglia" - e agli artt. 56 e 629 in relazione all'art. 628, commi 1 e 3, n. 3 cod. pen. (capo H) - per la tentata estorsione in danno di un imprenditore impegnato nei lavori affidati alla ditta "De SI MM - Impresa Costruzioni" di esecuzione delle opere di difesa costiera e ricostruzione del litorale. Il Tribunale, all'esito di una diffusa narrazione delle più generali vicende concernenti l'esistenza e l'operatività della struttura unitaria della 'ndrangheta, articolata nei territori di AD e CO in locali e 'ndrige - già accertata nella sua esistenza da vari procedimenti giudiziari - esaminava la consistenza probatoria delle specifiche accuse riguardanti AN. La prova cautelare del ruolo dell'indagato di partecipe della indicata cosca mafiosa emergeva dagli esiti investigativi compendiati nelle propalazioni accusatorie dei collaboratori di giustizia OL RE, ND EL ed EM AN. RE ha indicato l'indagato come collocato ai vertici della famiglia AN, riconosciuto anche al di fuori del territorio calabrese. EL ha riferito che lo stesso si occupava soprattutto di estorsioni nel settore edilizio e vantava interessi nel circuito degli autotrasporti, operando in Tropea e coordinandosi con la famiglia La Rosa. Nel corso di un periodo di detenzione aveva altresì conferito una dote di 'ndrangheta a un detenuto di Sinopoli. Infine, EM AN ha narrato che dopo l'arresto dello zio IE il figlio CO ne aveva "ereditato" il potere, e che egli stesso si accompagnava a tale socigetto, essendo così a conoscenza delle dinamiche interne. Ha aggiunto che dopo la scarcerazione IE AN si era trasferito al villaggio Heaven in Santa Maria di Ricadi, di cui era proprietario, continuando da lì a coordinare le attività del sodalizio. Siffatte dichiarazioni accusatorie erano giudicate attendibili, siccome provenienti da soggetti intranei alle consorterie criminali del Vibonese e perciò a conoscenza diretta dei fatti narrati, e fra loro coerenti nel nucleo essenziale. Esse risultavano altresì riscontrate dalle dinamiche estorsive a cui il AN aveva preso parte in relazione all'altro delitto contestato di cui al capo H, dalle immagini di videosorveglianza all'interno del villaggio turistico Heaven, all'interno del quale avvenivano incontri fra AN e altri sodali. 2 Quanto al capo H), con cui si contesta a IE AN (insieme a UR, PI, La Torre, Accorinti e DI) il delitto di tentata estorsione in danno di un imprenditore impegnato nei lavori affidati alla ditta "De SI MM - Impresa Costruzioni", i contenuti, univoci e chiari, della conversazione intercettata il 12 settembre 2018 evidenziavano l'interesse dei AN a partecipare in qualche modo all'esecuzione delle opere, tanto che UR affermava "altrimenti.., gli buttiamo quattro fucilate a quei mezzi appena li portano". I servizi di osservazione della polizia giudiziaria confermavano che i lavori erano stati effettivamente affidati alla ditta De SI e che i soggetti intercettati si lamentavano che nessuno si fosse ancora recato a parlare con loro, alla luce della consuetudine mafiosa secondo cui, a fronte di prestazioni rese nell'area, l'impresa ospite doveva subappaltare qualche lavoro in favore delle imprese controllate dalla 'ndrina locale. In tal senso il Tribunale valorizzava le conversazioni del 13 e 19 settembre, nonché dell'8 e 18 ottobre 2018. A ciò si aggiungevano le dichiarazioni di De SI, il quale ha riferito di avere ricevuto pressioni di natura estorsiva da parte di PI e UR, i quali riportavano direttamente a IE AN, nonché da DI, a sua volta fiduciario di Accorinti. Quanto alla sussistenza dell'aggravante mafiosa in relazione alla tentata estorsione, il Tribunale ha sottolineato come le modalità della minaccia, caratterizzata dall'implicito richiamo ad atti di violenza su persone e cose in caso di mancato pagamento, la continuità della pretesa a titolo di protezione criminale, il frequente richiamo al contesto ambientale ove la "protezione" è ineludibile e necessaria, il taglieggiamento di ogni forma di ricchezza commerciale fossero tipiche espressioni del metodo mafioso. Circa le esigenze cautelari, il Tribunale, richiamata la presunzione legale di pericolosità e di esclusiva adeguatezza della custodia in carcere per i delitti contestati, dava peraltro conto della attualità e della concretezza del pericolo di reiterazione criminosa, alla luce della persistente operatività del sodalizio criminoso e dell'assenza di prova dell'avvenuta recisione di ogni legame con il circuito 'ndranghetistico, stimando perciò unica misura adeguata a farvi fronte quella di massimo rigore. 2. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'indagato, chiedendo l'annullamento del provvedimento, di cui si denunzia la violazione di legge e il vizio di motivazione: 2.1. con riferimento al rappresentato travisamento di un dato emergente da due decisioni giudiziarie favorevoli al ricorrente - revoca da parte della Corte di appello di Catanzaro (14 maggio 2019) ciella misura di prevenzione della 3 y-e/ sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel Comune di residenza nonché da parte del Magistrato di sorveglianza di Catanzaro (26 gennaio 2022) della misura di sicurezza della libertà vigilata - ed alla omessa valutazione delle eccezioni sollevate in relazione alla attendibilità dei collaboratori di giustizia, nonché al travisamento del dato riferito ai rapporti intercorsi fra il ricorrente e l'imprenditore Calafati, basato su un contenuto di una inte -cettazione rimasto privo di riscontri;
2.2. con riguardo alla ritenuta sussistenza della gravità indiziaria rispetto al delitto di estorsione contestato al capo H) segnalando l'assenza di riscontri rispetto al contenuto di una intercettazione, la insussistenza dell'elemento oggettivo del reato per l'assenza di condotte sussumibili nella violenza o nella minaccia e per la mancata individuazione dell'imprenditore cui attribuire - nella prospettazione accusatoria - la qualifica di persona offesa;
2.3. circa la ritenuta sussistenza della aggravante di cui all'articolo 416-bis.1 cod. pen. in relazione al delitto di estorsione di cui al capo H), dal momento che la motivazione del Tribunale è lacunosa nello spiegare come la condotta ascritta a AN abbia svolto un effetto di agevolazione della consorteria 'ndranghetistica; 2.4. con riferimento alle esigenze cautellari. AN non si trovava già in carcere, come affermato nel provvedimento impugnato, ma era in stato di libertà e aveva ottenuto due decisioni giudiziarie a sé favorevoli (v. sub 2.1.). Il Tribunale ha omesso una valutazione individualizzata e attualizzata delle esigenze cautelari. Inoltre, la presunzione di adeguatezza della custodia carceraria non ha carattere assoluto quanto alle ipotesi delittuose aggravate ai sensi dell'art. 416-bis.1 cod. pen. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è parzialmente fondato nei limiti di seguito evidenziati. 2. Il primo motivo di ricorso investe, per i profili della violazione di legge e della mancanza o manifesta illogicità della motivazione, il giudizio di gravità del quadro indiziario in ordine al delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen. ascritto all'indagato: difetterebbe il presupposto probatorio della intraneità dell'indagato alla cosca 'ndranghetistíca, anche per l'assenza di condotte concrete, evocative di un contributo causalmente apprezzabile all'operatività della stessa. Orbene, le doglianze riguardanti la valutazione di attendibilità e coerenza dei dati probatori, nella specie di tipo dichiarativo e intercettativo, risultano 4 infondate, siccome sostanzialmente dirette ad una non consentita rilettura degli elementi indiziari e ad una diversa e alternativa ricostruzione della vicenda criminosa. Il Tribunale del riesame, nel contesto di una più ampia narrazione delle vicende criminose e della struttura unitaria della 'ndrangheta nei terrori di AD e CO, ha infatti dato puntualmente e logicamente conto delle specifiche ragioni per le quali l'indagato era attinto da gravi indizi di colpevolezza, con riguardo al ruolo di promotore e organizzatore della 'ndrina operante nell'area di Tropea, Ricadi e zone limitrofe. La prova cautelare del ruolo contestato a AN en-lergeva soprattutto dalle chiamate in correità dei collaboratori di giustizia OL RE, ND EL ed EM AN (nipote dell'indagato), come sopra analiticamente riportate nell'esposizione in fatto. Il Tribunale ha giudicato tali propalazioni accusatorie intrinsecamente attendibili, siccome provenienti da soggetti intranei alle consorterie criminali del Vibonese e pertanto a conoscenza diretta dei fatti narrati, e fra loro convergenti nel nucleo essenziale dell'affermata appartenenza di AN alla indicata cosca mafiosa. Anche le modalità di commissione del reato di cui al capo H) confermavano la validità della tesi accusatoria. Neppure è dirimente la circostanza - dedotta dalla difesa - relativa alle decisioni favorevoli circa le revoche delle misure di prevenzione e di sicurezza assunte rispettivamente dalla Corte di Appello e dal Magistrato di Sorveglianza di Catanzaro. Tali provvedimenti, infatti, non privano il percorso argomentativo del Tribunale di un elemento decisivo ai fini della "tenuta" del cuadro gravemente indiziante, dal momento che gli allegati provvedimenti fanno riferimento a un periodo storico e a un materiale valutativo diverso, risultando di conseguenza ininfluenti rispetto al thema decidendum. Irrilevante è il riferimento contenuto ai rapporti con l'imprenditore Calafati, trattandosi di una frase rimasta senza sviluppo argomentativo e priva di essenzialità alla luce di quanto sopra evidenziato. Orbene, attesa la consistenza e la solidità del descritto compendio indiziario, non compete alla Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione alle puntuali e logiche argomentazioni svolte dal giudice del merito cautelare in ordine alla qualificata probabilità di colpevolezza dell'indagato per il delitto contestato. Esse, quando la difesa del ricorrente si limiti sostanzialmente a sollecitare il riesame fattuale della decisione impugnata, pur correttamente motivata in punto di gravità dell'acquisito quadro indiziario, non sono sindacabili in sede di controllo di legittimità del provvedimento impugnato. 5 3. Parimenti infondato è il secondo motivo di ricorso, relativo alla sussistenza del quadro gravemente indiziante in ordine alla tentata estorsione di cui al capo H). Le doglianze del ricorrente sono basate esclusivamente sulla lettura alternativa del compendio investigativo e sulla esposizione di critiche rispetto alla ricostruzione fattuale operata dal Tribunale del riesame. Viceversa, il quadro indiziario della contestata condotta estorsiva appare agevolmente evincibile dalla lettura dei contenuti delle conversazioni captate e analiticamente trascritte (in particolare quelle del 12, 13 e 19 settembre, nonché dell'8 e 18 ottobre 2018), dalle quali emerge l'insistente esigenza dei sodali di ottenere una quota dei lavori da parte della impresa affidataria come da consuetudine. Nella conversazione intercettata il 19 settembre 2018 UR e PI discutevano circa la possibilità di andare a parlare con ES AN o con Accorinti, il quale avrebbe poi riferito a IE AN detto "il professore", della partecipazione ai lavori per trarne un utile ("...lo picchia il professore questa volta. Secondo me lo pesta..."). A ciò si aggiungono le dichiarazioni rese da De SI che ha riferito di avere ricevuto pressioni di natura estorsiva da parte di PI e UR, i quali riportavano direttamente all'apicale IE AN, nonché da DI, a sua volta fiduciario di i4ccorinti. Il ricorso contiene la trascrizione di risultanze investigative, senza, tuttavia, indicare passaggi della motivazione impugnate dai quali evincere la evocata manifesta illogicità, così dovendosi evidenziare il difetto di specificità derivante dall'assenza di un effettivo confronto con il percorso argomentativo dell'impugnata ordinanza. 4. Il terzo motivo di ricorso, attinente alla pretesa insussistenza dell'aggravante ex art. 416-bis.1 cod. pen. in relazione al delitto di tentata estorsione di cui al capo H) è manifestamente infondato. Le censure difensive operano un riferimento all'aggravante nella declinazione dell'agevolazione, laddove, all'evidenza, il Tribunale ha descritto gli elementi che, nel caso di specie, connotano l'aggravante in termini di ricorso al metodo mafioso. Basti ricordare che la ratio sottesa alla aggravante non è solo quella di punire più severamente coloro che commettono reati con il fine di agevolare le associazioni mafiose, ma anche quella di contrastare in maniera più decisa, data la loro maggiore pericolosità e determinazione criminosa, l'atteggiamento di coloro che, partecipi o non di reati associativi, utilizzino metodi mafiosi, cioè si comportino come mafiosi oppure ostentino, in maniera evidente e provocatoria, una condotta idonea ad esercitare sui soggetti passivi quella particolare coartazione e quella conseguente intimidazione che sono proprie delle organizzazioni della specie considerata (Sez. 2, n. 16053 del 25/0:3/2015, Campanella, Rv. 263525). 6 Nel caso in esame, gli estremi dell'aggravante mafiosa, anche per lo specifico profilo soggettivo, sono stati ravvisati nell'utilizzo di un metodo in cui la tipologia degli atti intimidatori risulta concretamente collegata alla forza intimidatrice del vincolo associativo evocato. Il Tribunale ha sottolineato le modalità della minaccia, caratterizza dall'implicito richiamo ad atti di violenza su persone e cose in caso di mancato pagamento, la continuità della pretesa a titolo di protezione criminale, il frequente richiamo al contesto ambientale ove la "protezione" è ineludibile e necessaria, il taglieggiamento di ogni forma di ricchezza commerciale. Correttamente, quindi, i Giudici del riesame hanno rappresentato che i fatti in esame sono esemplificativi di un generalizzato contegno prevaricatorio finalizzato a dimostrare la forza del clan e il dominio sul territorio. Si tratta di metodo indubbiamente percepibile dalle vittime ed obiettivamente caratterizzato da una forza intimidatoria di particolare cogenza al punto da instillare nelle stesse quelle situazioni di assoggettamento ed omertà tipiche di chi è vittima di attività poste direttamente in essere dalle organizzazioni mafiose. 5. È viceversa fondato il quarto motivo di ricorso attinente alla sussistenza delle esigenze cautelari. Invero, con riguardo alle medesime, la motivazione sul punto (pag. 10 dell'ordinanza impugnata) si palesa meramente apparente, perché apodittica e sprovvista di ogni riferimento alla concretezza del caso o al ridimensionamento della misura coercitiva applicata, limitandosi a richiamare la presunzione di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. E però, pur se per i reati di cui all'art. 275, comma 3, è prevista una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari, qualora intercorra un considerevole lasso di tempo tra l'emissione della misura e i fatti contestati in via provvisoria all'indagato, il giudice ha l'obbligo di motivare puntualmente, :su impulso di parte — come puntualmente avvenuto nel caso di specie — o d'ufficio, in ordine alla rilevanza del tempo trascorso sull'esistenza e sull'attualità delle esigenze cautelari, anche nel caso in cui, trattandosi di reati associativi o di delitto aggravato dall'art. 416-bis.1 cod. pen., non risulti la dissociazione dell'indagato dal sodalizio criminale (Sez. 6, n. 19863 del 04/05/2021, Scozzafava, Rv. 281273). Il giudizio del Tribunale del riesame cli persistente, concreto e attuale, pericolo di recidivanza risulta invero disancorato dalle specific:he argomentazioni difensive attinenti alla obiettiva consistenza di due decisioni giudiziarie favorevoli all'indagato supra citate: la revoca da parte della Corte di appello di Catanzaro (14 maggio 2019) della misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel Comune di residenza e la revoca da parte del 7 Magistrato di sorveglianza di Catanzaro (2.6 gennaio 2022) della misura di sicurezza della libertà vigilata. Tali decisioni, che secondo l'assunto difensivo, sarebbero idonee a dimostrare la sopravvenuta presa di distanza dall'associazione criminale, ben possono apparire neutrali rispetto al giudizio di gravità indiziaria, siccome riferibili a un periodo successivo ai fatti in esame. Tuttavia, tale argomentazione non può estendersi al giudizio inerente alle esigenze cautelari, che va collegato all'attualità e alla concretezza del pericolo di recidivanza, pur in presenza della presunzione citata. Orbene, non risulta che il Tribunale abbia preso in considerazione tali elementi di fatto, offerti dalla difesa, con i quali non si confronta per giustificare, con adeguato e logico apparato argonnentativo, la effettiva e persistente esigenza ed esclusiva adeguatezza della misura carceraria, come adeguata a neutralizzare l'asserito rischio di reiterazione del reato. 6. L'ordinanza impugnata, siccome viziata da mancanza e manifesta illogicità della motivazione in punto di esigenze cautelari, va annullata con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Catanzaro. Il ricorso va rigettato nel resto.
P. Q. M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Catanzaro competente ai sensi dell'art. 309, co. 7, cod. proc. pen. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 disp. att. cod. proc. pen Così deciso il 20/06/2023