CASS
Sentenza 1 agosto 2023
Sentenza 1 agosto 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 01/08/2023, n. 33866 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33866 |
| Data del deposito : | 1 agosto 2023 |
Testo completo
SENTENZA Sul ricorso proposto da Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Venezia, avverso la sentenza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Venezia, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., in data 02/07/2021, nei confronti di LL VI MA, nato a [...] il [...]; visti gli atti;
udita la relazione svolta dal Consigliere dott.ssa Rossella Catena;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Mariaemanuela Guerra, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. 1 Penale Sent. Sez. 5 Num. 33866 Anno 2023 Presidente: PEZZULLO ROSA Relatore: CATENA ROSSELLA Data Udienza: 01/06/2023 RITENUTO IN FATTO 1.Con la sentenza impugnata il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Venezia applicava a MA VI LL, su concorde richiesta delle parti, la pena di mesi cinque e giorni dieci di reclusione, sostituendola con giorni 160 di lavoro di pubblica utilità, in relazione al reato di cui all'art. 495 cod. pen., a lui ascritto. 2. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Venezia ricorre, deducendo violazione di legge, ai sensi dell'art. 606, lett. b) cod. proc. pen., in riferimento all'illegalità della pena, in quanto per la fattispecie di reato ascritta all'imputato nessuna disposizione normativa consente la sostituzione della pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Venezia è inammissibile per carenza di interesse. La formulazione dell'art. 20-bis cod. pen., inserita dal d. Igs. 10 ottobre 2022 n. 150, prevede, tra le pene sostitutive della reclusione e dell'arresto, il lavoro di pubblica utilità sostitutivo, applicabile dal giudice in caso di condanna alla reclusione o all'arresto non superiori a tre anni. Come si evince dal tenore della Relazione illustrativa al d. Igs. 10 ottobre 2022, n. 150, il legislatore ha previsto una riforma organica delle tipologie sanzionatorie, soprattutto in riferimento alle "sanzioni sostitutive brevi" introdotte dalla legge 24 novembre 19821 n, 689, nel senso della estensione della loro applicazione e, quindi, della sfera applicativa del regime di sostituibilità. Anche tenuto conto dell'evoluzione degli orientamenti relativi al sistema sanzionatorio in ambito internazionale ed alla finalità rieducativa di cui all'art. 27 Costituzione, quindi, si è ampliato l'ambito applicativo delle pene detentive di beve durata in funzione della risocializzazione del condannato e, in tale contesto, è stata estesa la portata delle sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi, valorizzando la tendenza già seguita dal legislatore nel 1993 e poi nel 2003, allorquando l'area della sostituibilità era stata estesa dalla originaria previsione di una pena detentiva della misura massima di sei mesi, ad una pena detentiva sostituibile nella misura massima dapprima di un anno e poi di due anni. Il legislatore, inoltre, ha disancorato il meccanismo delle sanzioni sostitutive dall'istituto della sospensione condizionale della pena, attraverso l'introduzione di una disciplina inedita ed organica, scegliendo di ampliare notevolmente l'area della pena detentiva breve sostituibile, raddoppiando il limite massimo a quattro 2 Il Presidente anni di reclusione, in linea con quanto previsto dall'art. 656, c:omma 5, cod. proc. pen. e, soprattutto realizzando un'anticipazione dell'alternativa al carcere all'esito del giudizio di cognizione. Anche il lavoro di pubblica utilità, quindi, si colloca in tale contesto di estensione generalizzata, come pena sostitutiva, in riferimento all'omonima sanzione prevista dal sistema del Giudice di pace. Altrettanto evidentemente la disposizione di cui all'art. 20-bis cod. pen. è suscettibile di immediata applicazione, in ragione del principio del favor rei;
ne consegue che la doglianza rappresentata in ricorso - secondo cui la pena risulterebbe illegale in quanto il limite edittale non consentirebbe il ricorso al lavoro di pubblica utilità in riferimento alla fattispecie contestata all'imputato - risulta superata proprio dal contenuto della detta disposizione normativa, secondo cui il lavoro di pubblica utilità sostitutivo è applicabile dal giudice in caso di condanna alla reclusione o all'arresto non superiori a tre anni. All'evidenza, quindi, la pena come sostituita non risulta affatto connotata dalla denunciata illegalità, il che rende inammissibile il ricorso del Procuratore della Repubblica per carenza di concreto interesse.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso del P.M. Così deciso in Roma, il 01/06/2023 Il Consigliere estensore
udita la relazione svolta dal Consigliere dott.ssa Rossella Catena;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Mariaemanuela Guerra, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. 1 Penale Sent. Sez. 5 Num. 33866 Anno 2023 Presidente: PEZZULLO ROSA Relatore: CATENA ROSSELLA Data Udienza: 01/06/2023 RITENUTO IN FATTO 1.Con la sentenza impugnata il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Venezia applicava a MA VI LL, su concorde richiesta delle parti, la pena di mesi cinque e giorni dieci di reclusione, sostituendola con giorni 160 di lavoro di pubblica utilità, in relazione al reato di cui all'art. 495 cod. pen., a lui ascritto. 2. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Venezia ricorre, deducendo violazione di legge, ai sensi dell'art. 606, lett. b) cod. proc. pen., in riferimento all'illegalità della pena, in quanto per la fattispecie di reato ascritta all'imputato nessuna disposizione normativa consente la sostituzione della pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Venezia è inammissibile per carenza di interesse. La formulazione dell'art. 20-bis cod. pen., inserita dal d. Igs. 10 ottobre 2022 n. 150, prevede, tra le pene sostitutive della reclusione e dell'arresto, il lavoro di pubblica utilità sostitutivo, applicabile dal giudice in caso di condanna alla reclusione o all'arresto non superiori a tre anni. Come si evince dal tenore della Relazione illustrativa al d. Igs. 10 ottobre 2022, n. 150, il legislatore ha previsto una riforma organica delle tipologie sanzionatorie, soprattutto in riferimento alle "sanzioni sostitutive brevi" introdotte dalla legge 24 novembre 19821 n, 689, nel senso della estensione della loro applicazione e, quindi, della sfera applicativa del regime di sostituibilità. Anche tenuto conto dell'evoluzione degli orientamenti relativi al sistema sanzionatorio in ambito internazionale ed alla finalità rieducativa di cui all'art. 27 Costituzione, quindi, si è ampliato l'ambito applicativo delle pene detentive di beve durata in funzione della risocializzazione del condannato e, in tale contesto, è stata estesa la portata delle sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi, valorizzando la tendenza già seguita dal legislatore nel 1993 e poi nel 2003, allorquando l'area della sostituibilità era stata estesa dalla originaria previsione di una pena detentiva della misura massima di sei mesi, ad una pena detentiva sostituibile nella misura massima dapprima di un anno e poi di due anni. Il legislatore, inoltre, ha disancorato il meccanismo delle sanzioni sostitutive dall'istituto della sospensione condizionale della pena, attraverso l'introduzione di una disciplina inedita ed organica, scegliendo di ampliare notevolmente l'area della pena detentiva breve sostituibile, raddoppiando il limite massimo a quattro 2 Il Presidente anni di reclusione, in linea con quanto previsto dall'art. 656, c:omma 5, cod. proc. pen. e, soprattutto realizzando un'anticipazione dell'alternativa al carcere all'esito del giudizio di cognizione. Anche il lavoro di pubblica utilità, quindi, si colloca in tale contesto di estensione generalizzata, come pena sostitutiva, in riferimento all'omonima sanzione prevista dal sistema del Giudice di pace. Altrettanto evidentemente la disposizione di cui all'art. 20-bis cod. pen. è suscettibile di immediata applicazione, in ragione del principio del favor rei;
ne consegue che la doglianza rappresentata in ricorso - secondo cui la pena risulterebbe illegale in quanto il limite edittale non consentirebbe il ricorso al lavoro di pubblica utilità in riferimento alla fattispecie contestata all'imputato - risulta superata proprio dal contenuto della detta disposizione normativa, secondo cui il lavoro di pubblica utilità sostitutivo è applicabile dal giudice in caso di condanna alla reclusione o all'arresto non superiori a tre anni. All'evidenza, quindi, la pena come sostituita non risulta affatto connotata dalla denunciata illegalità, il che rende inammissibile il ricorso del Procuratore della Repubblica per carenza di concreto interesse.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso del P.M. Così deciso in Roma, il 01/06/2023 Il Consigliere estensore