Sentenza 16 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 16/03/2026, n. 9996 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9996 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2026 |
Testo completo
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In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs.
196/2003 e ss.mm.
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 9996/2026 Roma, li, 16/03/2026
Composta da CA RA
- Presidente -
TO Di AS
Sent.n.sez.401/2026 PU-26/02/2026
MA GA
R.G.N. 39559/2025
DA CR
-Relatore -
SS IA NI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso di SO AO, nato a [...] il [...]. avverso la sentenza in data 20/05/2025 della Corte di appello di Brescia, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal presidente CA RA;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Raffaele Piccirillo, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udita per la parte civile l'avv. Marcella Micheletti, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso e la liquidazione della nota spese;
uditi per l'imputato l'avv. Marcello Lattari e Marco Severgnini, che hanno concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1.Con sentenza in data 20 maggio 2025 la Corte di appello di Brescia ha confermato la sentenza in data 19 aprile 2024 del G.u.p. del Tribunale di Bergamo che aveva condannato l'imputato alle pene di legge per violenza sessuale aggravata ai danni di una sua paziente.
2. Il ricorrente censura la sentenza sulla base di due motivi. Con il primo deduce la nullità della stessa per mancanza e/o contraddittorietà della motivazione quanto alle ragioni spese dalla Corte di appello per giudicare illecite le modalità di esecuzione della visita ginecologica e in particolare per reputare prolungata la manipolazione del clitoride della paziente. Lamenta che la Corte territoriale non ha dato risposta alla relazione del consulente di parte, dott. Michele Barbato, ove si è dato conto del corretto esercizio della visita ginecologica, inopinatamente fraintesa dalla persona offesa, la quale le ha attribuito un significato sessuale inesistente. Aggiunge che la prolungata
Firmato Da: ELISABETTA ARRABITO Emesso Da: TRUSTPRO
QUALIFIED
CA 1 Seriale: 8027a563744127-Firmato Da: LUCA RAMACCI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 1452315571921655 Firmato Da: UBALDA MACRI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 63bc8685cc17db4
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manipolazione del clitoride non è stata accertata dal Tribunale di Bergamo che ha al contrario valorizzato la breve durata della condotta, ma dalla Corte di appello, per cui non si può parlare di sentenza cosiddetta doppia conforme. D'altra parte, sostiene, è stato accertato che la visita ginecologica combinata, addome-vagina, dura 15-20 secondi, per cui il racconto della donna in merito a una durata della stessa di 30 secondi è conforme alla pratica medica. Precisa che la manipolazione del clitoride è parte integrante della visita ginecologica ed è stata correttamente eseguita con mano destra in vagina e mano sinistra comprimente l'esterno della pelvi. D'altra parte, tale manovra è necessaria per apprezzare l'estensione dell'infiammazione. Inoltre, considerato che l'anamnesi era positiva per l'infiammazione del clitoride, le domande sugli orgasmi e sul dolore all'atto della penetrazione sono state legittime. In conclusione, opina che la motivazione sia, per un verso, carente e, per altro verso, contraddittoria rispetto alle autorevoli e mai contraddette conclusioni rassegnate dal consulente. Con il secondo eccepisce la il vizio di motivazione in ordine alle modalità esecutive dell'ecografia transvaginale. Sostiene che era impossibile manovrare la sonda per l'ecografia e toccare, al tempo stesso, la paziente. Sul punto evidenzia un vuoto motivazionale della Corte territoriale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Il ricorso è manifestamente infondato.
Entrambi i motivi sono fattuali e rivalutativ i e, come tali, esorbitano dalla cognizione del giudice di legittimità. La Corte di cassazione non deve stabilire se la decisione di merito proponga la migliore ricostruzione dei fatti né deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se questa giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento. La manifesta illogicità della motivazione, prevista dall'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., presuppone, infatti, che la ricostruzione proposta dal ricorrente e contrastante con il procedimento argomentativo recepito nella sentenza impugnata sia inconfutabile e non rappresenti soltanto un'ipotesi alternativa a quella ritenuta in sentenza (Sez. 6, n. 2972 del 04/12/2020, G., Rv. 280589). In altri termini, il controllo sulla motivazione è circoscritto alla sola verifica dell'esposizione delle ragioni giuridicamente apprezzabili che l'hanno determinata, dell'assenza di manifesta illogicità dell'esposizione e, quindi, della coerenza delle argomentazioni rispetto al fine che ne ha giustificato l'utilizzo e della non emersione di alcuni dei predetti vizi dal testo impugnato o da altri atti del processo, ove specificamente indicati nei motivi di gravame (si veda tra le più recenti, Sez. 3, n. 17395 del 24/01/2023, Chen, R v. R v. 284556-01). Nel caso in esame, la Corte territoriale, che ha ribadito il giudizio di piena credibilità della persona offesa, ha risposto alle doglianze con motivazione non manifestamente illogica o contraddittoria. Innanzi tutto, la denunciante ha reso delle dichiarazioni coerenti, lineari, particolareggiate, senza contraddizioni e senza astio o rancore nei confronti dell'imputato al quale si è rivolta casualmente avendo chiesto al consultorio di essere visitata in urgenza. Inoltre, è stata immediatamente creduta dai genitori, dal marito e dalla psicologa che ne hanno potuto apprezzare il fortissimo turbamento. Poiché la donna aveva già subito una violenza sessuale da un maestro in età infantile, i familiari l'hanno spinta a denunciare e l'hanno sostenuta in questo percorso. In particolare, il marito ha testimoniato il disturbo post-
Firmato Da: ELISABETTA ARRABITO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 8027a563744127-Firmato Da: LUCA RAMACCI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 1452315571921b55 Firmato Da: UBALDA MACRI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 63bc6685cec17db4
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traumatico da stress che le ha impedito di avere rapporti sessuali sereni dopo la visita ginecologica. Il dott. Barbato, dal suo canto, ha affermato che l'imputato ha correttamente eseguito la visita ginecologica in virtù dell'anamnesi e dell'estesa infiammazione della zona clitoridea, mentre la giovane ha frainteso le domande e i gesti perché suggestionata dall'esperienza dell'abuso infantile. A differenza di quanto dedotto in ricorso, la Corte territoriale ha esaminato con attenzione la consulenza del professionista e l'ha ritenuta non rilevante, con motivazione ancora una volta non manifestamente illogica o contraddittoria. Infatti, ha osservato che la donna aveva già effettuato altre visite ginecologiche per cui era perfettamente consapevole delle ordinarie modalità di svolgimento delle stesse. Non a caso, hanno considerato i Giudici, non ha contestato l'inserimento del dito in vagina che ha reputato normale, ma ha denunciato la prolungata palpazione del clitoride, accompagnata da domande e commenti del tipo "Lei ha orgasmi di tipo clitorideo? Lei viene subito? Se faccio così lei viene subito? Se continuo così viene vero?" La Corte di appello, non illogicamente, ha, dunque, evidenziato che la palpazione del clitoride non aveva funzione medica né si rendeva necessaria per apprezzare l'infiammazione che era ben visibile già a occhio nudo. Come detto, la manipolazione è stata accompagnata da frasi avulse dal contesto, tanto più che la persona offesa è andata dal ginecologo per indagare delle perdite, mentre è stato lui a chiedere espressamente se c'erano problemi nei rapporti sessuali. La difesa, poi, ha molto insistito sull'impossibilità tecnica di palpare il clitoride durante l'ecografia transvaginale, ma, sebbene non vi sia una specifica risposta della Corte d'appello, si rileva che l'argomento è stato esaustivamente trattato dal Tribunale, che ha ritenuto credibile la donna anche su questo punto. La questione, peraltro, non è decisiva perché la denunciata palpazione è iniziata prima dell'ecografia. Come pure non ha nessun rilievo il tempo espresso in secondi di percezione della durata della condotta lesiva. L'argomento difensivo è recessivo rispetto alla constatazione della credibilità della donna che, già adusa alle visite ginecologiche, ha percepito in questa una condotta abusiva. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata, in ragione della consistenza della causa di inammissibilità del ricorso, in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Le spese della parte civile sono liquidate, alla stregua delle risultanze di causa, come da dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile che liquida in complessivi euro 3.686,00 oltre accessori di legge.
Così deciso, il 26 febbraio 2026
Il Consigliere estensore DA Macrì
Il Presidente
CA RA
Firmato Da: ELISABETTA ARRABITO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 8027a563744127-Firmato Da: LUCA RAMACCI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 1452315571921655 Firmato Da: UBALDA MACRI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 63bc8685cc17db4
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identificativi a norma dell'art 52 D. Lgs. 196/03, in quanto imposto dalla legge In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati
Firmato Da: ELISABETTA ARRABITO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 8027a563744127-Firmato Da: LUCA RAMACCI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 1452315571921b55 Firmato Da: UBALDA MACRI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 63bc8685cc17db4