Sentenza 1 agosto 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 01/08/2002, n. 11468 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11468 |
| Data del deposito : | 1 agosto 2002 |
Testo completo
Aula 'A' IN NOME EL PO LO ITA1 1 4 68 / 02 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUP EM DICASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Giuseppe IANNIRUBERTO - Presidente R.G.N. 8937/00 - Consigliere Cron. 29076 Dott. Fernando LUPI Consigliere Rep. Dott. Federico ROSELLI Dott. Camillo FILADORO Consigliere Ud. 25/06/02 Dott. Aldo DE MATTEIS Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente -
contro
IN CA;
- intimata avverso la sentenza n. 263/99 del Tribunale di REGGIO CALABRIA, depositata il 18/12/99 R.G.N. 416/98; 2002 udita la relazione della causa svolta nella pubblica 3025 udienza del 25/06/02 dal Consigliere Dott. Aldo DE -1- MATTEIS;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marcello MATERA che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- Svolgimento del processo Con sentenza 19 ottobre/18 dicembre 1999 n. 263 il Tribunale di Reggio Calabria, previa declaratoria del difetto di legittimazione passiva del Ministero del Tesoro e dell'Inps, ha condannato il Ministero dell'Interno a corrispondere la indennità di accompagnamento a OL FR con decorrenza 1.5.1996. Avverso tale sentenza, notificata il 23.2.2000, ha proposto ricorso per Cassazione il Ministero dell'Interno, con atto notificato il 21.4.2000, con unico articolato motivo. L' intimato, ritualmente citato, non si è costituito. Motivi della decisione Ази Con unico motivo il Ministero ricorrente, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 24 e 38 Cost.; 101, 102, 103 c.p.c.; 4 L. 260/1958; 6, comma 5, 3, comma 5, 4, commi 1 e 2 D.P.R. 21 settembre 1994 n. 698, coordinati con l'art. 11 legge 24 dicembre 1993 n. 537; motivazione insufficiente e contraddittoria in ordine a punti decisivi della controversia (art. 360, n. 3 e 5 c.p.c.), censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha affermato la legittimazione passiva di esso Ministero dell'Interno. Posto che l'azione giudiziaria è stata promossa con ricorso depositato il 21-7-1995, il motivo non è fondato. 3 In materia di prestazioni assistenziali in favore dei mutilati e degli invalidi civili, la distinzione delle competenze per l'accertamento dei requisiti sanitari e per economiche,la concessione delle provvidenze rispettivamente assegnate (anteriormente al trasferimento delle relative funzioni statuali al Fondo di gestione Inps e alle Regioni, ex art. 130 del D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 112) al Ministero del tesoro e al Ministero dell'interno, ai sensi dell'art. 11 della legge 24 dicembre 1993 n. 537 e degli art. 3 e 6 del regolamento contenuto nel D.P.R. 21 settembre 1994 n. 698, comporta che l'interessato, dopo inutilmente esperito il procedimento amministrativoavere Ази di accertamento della sua condizione di invalidità, deve convenire in giudizio il Ministero dell'interno per ottenerne la condanna alla corresponsione della relativa prestazione, previo l'accertamento solo incidentale dello stato di invalidità, mentre la chiamata in causa del Ministero del tesoro s'impone solo ove l'attore о il Ministero convenuto abbiano domandato l'accertamento dello "status" di invalido con efficacia di giudicato, dovendosi che l'interessato debba separatamenteinvece escludere Ministero del tesoro confronti del domandare nei successivamente nei di invalidità e l'accertamento la corresponsioneMinistero dell'interno confronti del della prestazione, in quanto l'imposizione di due distinti 4 procedimenti giudiziari, non prevista nell' art. 11 della legge n. 537 del 1993 citato, legge delega, e peraltro contrastante con le finalità di semplificazione di tale disposizione, renderebbe eccessivamente difficile il diritto di difesa in giudizio, garantito dall'art. 24 Cost., e pregiudicherebbe lo stesso diritto all'assistenza, garantito dall'art. 38 Cost. (Cass. Sez. U.
3.8.2000 n. 529). Il ricorso va pertanto respinto. Nulla spese, stante la contumacia della parte intimats -
p.q.m.
rigetta il ricorso. Nulla spese. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro, 25 giugno 2002. Il Presidente Il Consigliere Estensore Aldo se anci нашей zauc 3IL GANCELLIERE 3 5 0 kvia 1 . . N A T S R 1 AGA 2002 S 3 I A 7 A ' D - T L , , 8 L - O E A 1 L S D 1 L E JANJELLIERE I P O S S храйсь E B I N I G E N D S G G I E A O L A T S A O D A O T P L E T , L I M E I O R I R D A D T D S I O E G Ass\ic-lp minin-musolino T E R N E S E RG 8937/2000 510