Cass. pen., sez. I, sentenza 19/09/2006, n. 33062
CASS
Sentenza 19 settembre 2006

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

L'art. 659, comma nono, lett. c), cod. proc. pen., come modificato dalla legge 5 dicembre 2005 n. 251, siccome norma di natura processuale, è immediatamente applicabile a tutti i rapporti esecutivi che non siano ancora esauriti. (Nella specie la Corte ha ritenuto che avendo il giudice di cognizione concretamente applicato la recidiva reiterata nella configurazione recepita nell'art. 99, come modificato dall'art. 4 della legge n. 251 del 2005, operando il bilanciamento di essa con le circostanze attenuanti generiche, possa ritenersi operativo il divieto di sospensione dell'esecuzione della pena detentiva stabilito dall'art. 656 comma nono lettera c), introdotto dalla legge n. 251 del 2005). Conforme a Sez. I, n. 25113 e n. 29508/2006.

Commentari2

  • 1Esecuzione della pena e principio "tempus regit actum": limiti alla retroattività delle modifiche normative (Collegio - Di Stefano presidente)
    https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli

  • 2Principio "tempus regit actum" e annullamento dell'ordine di carcerazione: prevalenza dei provvedimenti esecutivi già emessi (Giudice Paola Scandone)
    https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 19/09/2006, n. 33062
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 33062
Data del deposito : 19 settembre 2006

Testo completo