Sentenza 19 settembre 2006
Massime • 1
L'art. 659, comma nono, lett. c), cod. proc. pen., come modificato dalla legge 5 dicembre 2005 n. 251, siccome norma di natura processuale, è immediatamente applicabile a tutti i rapporti esecutivi che non siano ancora esauriti. (Nella specie la Corte ha ritenuto che avendo il giudice di cognizione concretamente applicato la recidiva reiterata nella configurazione recepita nell'art. 99, come modificato dall'art. 4 della legge n. 251 del 2005, operando il bilanciamento di essa con le circostanze attenuanti generiche, possa ritenersi operativo il divieto di sospensione dell'esecuzione della pena detentiva stabilito dall'art. 656 comma nono lettera c), introdotto dalla legge n. 251 del 2005). Conforme a Sez. I, n. 25113 e n. 29508/2006.
Commentari • 2
- 1. Esecuzione della pena e principio "tempus regit actum": limiti alla retroattività delle modifiche normative (Collegio - Di Stefano presidente)https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli
- 2. Principio "tempus regit actum" e annullamento dell'ordine di carcerazione: prevalenza dei provvedimenti esecutivi già emessi (Giudice Paola Scandone)https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 19/09/2006, n. 33062 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33062 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GEMELLI Torquato - Presidente - del 19/09/2006
Dott. SANTACROCE Giorgio - Consigliere - SENTENZA
Dott. SILVESTRI Giovanni - Consigliere - N. 2558
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CANZIO Giovanni - Consigliere - N. 014468/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PUBBLICO MINISTERO PRESSO TRIBUNALE di NAPOLI;
nei confronti di:
LI MO N. IL 06/10/1978;
avverso ORDINANZA del 10/03/2006 TRIBUNALE di NAPOLI;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CANZIO GIOVANNI;
lette le conclusioni del P.G. Dr. CEDRANGOLO O.: A.S.R.. Osserva:
IN FATTO E IN DIRITTO
1.- Con ordinanza in data 10/3/2006 il Tribunale di Napoli ha accolto l'istanza del condannato MA PO di annullamento e sospensione dell'esecuzione della pena detentiva, di cui al provvedimento emesso dal P.M., sul rilievo che il divieto stabilito dall'art. 656 c.p.p., comma 9, lett. c), nel testo modif. dalla L. n. 251 del 2005, art. 9 per i condannati ai quali sia stata applicata la recidiva reiterata ex art. 99 c.p., comma 4 (nella specie ritenuta equivalente alle attenuanti generiche), avendo natura parzialmente sostanziale, non possa operare in riferimento ai fatti commessi e alle condanne definitivamente pronunciate prima dell'entrata in vigore della nuova legge.
Ha proposto ricorso per cassazione il P.M. e ha dedotto violazione di legge, sull'assunto che l'effetto preclusivo della sospensione dell'esecuzione stabilito dal novellato art. 656 c.p.p., comma 9, lett. c), pur conseguendo al dato della recidiva applicata dal giudice, ha natura processuale e rileva anche per le sentenze di condanna passate in giudicato prima dell'entrata in vigore della L. n. 251 del 2005. 2.- Il ricorso è fondato.
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (Sez. Un., 13/07/1998, P.M. in proc. Griffa e, ancor più di recente, Sez. un., 30/05/2006, P.M. in proc. Aloi) hanno statuito che le disposizioni in materia di sospensione dell'esecuzione di pene detentive - al pari di quelle concernenti le misure alternative alla detenzione -, siccome non riguardanti l'accertamento del reato e l'irrogazione della pena, non hanno natura di norme penali sostanziali e, in assenza di specifiche disposizioni transitorie o intertemporali, sono sottratte al principio di irretroattività delle norme penali di cui all'art. 25 Cost., comma 2 e alla disciplina dettata dall'art. 2 c.p.,
soggiacendo invece al principio "tempus regit actum": di talché esse si applicano a tutti i rapporti esecutivi che non siano ancora esauriti.
Nella fattispecie in esame, nella quale il giudice della cognizione ha concretamente "applicato" la recidiva reiterata nella configurazione che di essa pure è recepita nel novellato art. 99 c.p. ad opera della L. n. 251 del 2005, art. 4 bilanciandola e ritenendola equivalente alle attenuanti generiche (Cass., Sez. Un., 18/06/1991, Grassi, rv. 187856), il regime dell'esecuzione dell'ordine di carcerazione, attesa l'immediata efficacia dello jus superveniens di carattere processuale, deve pertanto intendersi sottoposto alla nuova disciplina regolatrice, dettata dall'art. 656 c.p.p., comma 9, lett. c), modif. dalla L. n. 251 del 2005, art. 9
che fa divieto al P.M., sussistendo i presupposti, di sospendere l'esecuzione della pena detentiva (conf. Cass., Sez. 1^, 14/07/2006, Maggiore: Sez. 1^, 11/07/2006, P.M. in proc. De Rosa;
Sez. 1^, 5/07/2006, Borromeo). Avendo il P.M. fatto corretta applicazione, nella specie, di siffatto schema procedimentale, l'ordinanza impugnata dev'essere annullata senza rinvio.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone comunicarsi la presente decisine al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 19 settembre 2006.
Depositato in Cancelleria il 4 ottobre 2006