Sentenza 27 gennaio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 27/01/2004, n. 1386 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1386 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SACCUCCI Bruno - Presidente -
Dott. DI NUBILA Vincenzo - Consigliere -
Dott. FALCONE Giuseppe - Consigliere -
Dott. SCHIRÒ Stefano - Consigliere -
Dott. MARINUCCI Giuseppe - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
L'AMMINISTRAZIONE DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, e per quanto occorra L'AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata dal Direttore pro tempore, rappresentate e difese dall'Avvocatura Generale dello Stato, e presso la sua sede in Roma, Via dei Portoghesi 12, legalmente domiciliate;
- ricorrenti -
contro
MI ET, residente in [...];
- intimato -
avverso la sentenza n. 180/3/99 pronunciata il 17 maggio 1999 dalla Commissione Tributaria Regionale di Perugia, Sez. 3^, depositata il 15 dicembre 1999 e non notificata. Udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 13/10/03 dal Relatore Cons. Dott. Giuseppe Marinucci;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SORRENTINO Federico, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il contribuente chiedeva all'Intendenza di Finanza il rimborso dell'IRPEF trattenuta dal datore di lavoro sulle indennità per ferie non godute percepite negli anni 1984/90.
Al silenzio-rifiuto dell'Ufficio, il sig. IG ricorreva innanzi alla Commissione Tributaria di primo grado che accoglieva il suo gravame.
Detta decisione veniva appellata dall'Amministrazione Finanziaria davanti alla Commissione Tributaria Regionale di Perugia che, con la sentenza 180/03/99 depositata il 15 dicembre 1999, respingeva l'impugnazione assumendo l'intassabilità delle somme in esame alla luce della loro natura risarcitoria del diritto alla salute sacrificato dalla mancata fruizione del diritto alle ferie. Avverso detta sentenza proponeva ricorso per Cassazione il Ministero con un unico motivo.
Non svolgeva attività difensiva il contribuente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo del ricorso il Ministero ha lamentato la "violazione e falsa applicazione degli artt. 46 e 48 T.U.I.R. Motivazione omessa insufficiente e contraddittoria su un punto decisivo della controversia".
Il Ministero ha sottolineato come il sistema imperniato sul combinato disposto degli articoli 46 e 48 del TU n. 917/86 da una qualificazione omnicomprensiva del reddito da lavoro dipendente riconnettendolo a qualunque tipo di attività lavorativa, ed indica i compensi che lo costituiscono e quelli che non ne fanno parte. L'Ufficio ha inoltre rilevato che il compenso spettante per il lavoro svolto in luogo del godimento delle ferie viene erogato necessariamente in dipendenza di un rapporto di lavoro e che nella retribuzione globale l'ordinamento include anche i compensi per ferie e per festività non godute. Nella fattispecie non si verterebbe quindi di un risarcimento di danni, ma di una retribuzione straordinaria e aggiuntiva a quella normale che è, come tale, tassabile ai fini IRPEF.
Il motivo è fondato ed ai fini del suo accoglimento è sufficiente il richiamo alla costante giurisprudenza di questa Corte secondo cui "la indennità per ferie non godute ha agli effetti fiscali natura retributiva - ciò che non ne compromette l'assegnabilità a prestazione di diversa natura, ove venga in considerazione a fini diversi - e, pertanto, deve essere assoggettata all'IRPEF e alla relativa ritenuta di acconto" (ex plurimis, Cass. 19 maggio 1999, n. 4835 - Cass. 26 settembre 1994 n. 7868). Sulla base degli elementi di fatto acquisiti e sopra precisati, è possibile decidere in merito in via definitiva, ai sensi dell'art. 384 c.p.c., senza necessità di rinvio e conseguentemente deve accogliersi il ricorso, cassare la sentenza impugnata, e, decidendo nel merito, respingere il ricorso introduttivo del contribuente. Ricorrono giusti motivi per compensare le spese dell'intero giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa senza rinvio la sentenza impugnata e, decidendo nel merito ex art. 384 c.p.c., respinge il ricorso introduttivo del contribuente. Compensa le spese dell'intero giudizio.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Tributaria, il 13 ottobre 2003.
Depositato in Cancelleria il 27 gennaio 2004