Cass. civ., sez. I, sentenza 11/04/2002, n. 5136
CASS
Sentenza 11 aprile 2002

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Nelle cause di opposizione allo stato passivo, il termine breve per l'impugnazione, di cui all'art. 99, quinto comma, legge fall., decorre - a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 152 del 1980, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale parziale di detta disposizione -, non dalla comunicazione della sentenza ad opera del cancelliere, ma dalla notificazione della sentenza ad istanza di parte, la quale soltanto ha la capacità di esprimere la volontà di porre fine al processo mettendo in moto i termini per l'impugnazione, sia nei confronti del notificato, sia nei confronti del notificante; in mancanza, trova applicazione il termine lungo di cui all'art. 327 cod. proc. civ..

La persona fisica che, nella qualità di organo della persona giuridica, abbia conferito mandato al difensore, non ha l'onere di dimostrare tale sua qualità allorché la controparte, non avendo eccepito o contestato alcunché al riguardo, abbia impostato un sistema difensivo fondato su circostanze logicamente incompatibili con il disconoscimento del potere rappresentativo; ne', in tal caso, il giudice - il quale deve rilevare d'ufficio il difetto di legittimazione processuale delle parti - è tenuto a svolgere di sua iniziativa alcun accertamento sull'effettiva esistenza di detta qualità, a meno che dagli atti prodotti risultino elementi che valgano a convincerlo dell'assenza del potere rappresentativo.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 11/04/2002, n. 5136
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 5136
Data del deposito : 11 aprile 2002

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