Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 14/01/2004, n. 400
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Sentenza 14 gennaio 2004

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L'interpretazione dei contratti collettivi di diritto comune è rimessa al giudice di merito ed è censurabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione, o per violazione dei canoni di ermeneutica contrattuale. (Nella specie la S.C. ha ritenuto esente da vizi la sentenza dice di merito che aveva rigettato la domanda di un medico, dipendente da una casa di cura privata con qualifica di aiuto, di ottenere differenze retributive per avere ripetutamente sostituito il primario assente, rilevando che, alla stregua degli artt. 7 e 8 del c.c.n.l. di categoria, le sostituzioni temporanee del primario rientrano nei compiti propri della qualifica di aiuto e solo l'assegnazione di mansioni superiori risultante da atto scritto dell'amministrazione dà diritto ad una indennità mensile. Nell'occasione, la S.C. ha altresì escluso che tale interpretazione determini lesione dell'art. 36 Cost. per violazione del principio di adeguatezza della retribuzione alla quantità e qualità del lavoro).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 14/01/2004, n. 400
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 400
    Data del deposito : 14 gennaio 2004

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