CASS
Sentenza 20 novembre 2023
Sentenza 20 novembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 20/11/2023, n. 46670 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 46670 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da 1. LL CO, nato a [...] il [...] 2. OT RU, nata a [...] il [...] 3. LL VI AR, nata a [...] il [...] 4. OV ME, nato a [...] il [...] 5. LL TR, nata a [...] il [...] 6. US TO LU, nato a [...] il [...] 7. US NI, natio a Bari il 13 dicembre 2000 8. LL RI, nata a [...] il [...] 9. LL AN, nata a [...] il [...] 10.LL GI, nata a [...] il [...] avverso il decreto della Corte di appello di Lecce del 2 marzo 2023 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Benedetto Paternò Raddusa;
Penale Sent. Sez. 6 Num. 46670 Anno 2023 Presidente: COSTANZO ANGELO Relatore: PATERNO' RADDUSA BENEDETTO Data Udienza: 05/10/2023 letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Lidia Corrado, che ha concluso per la inammissibilità dei ricorsi. RITENUTO IN FATTO 1. CO LL, quale proposto, nonché RU OT, VI AR LL, ME OV, TR LL, LU TO US, NI US, RI LL, AN LL, GI LL quali terzit interessati attinti dalla confisca di prevenzione disposta dal Tribunale di Bari in data 20 aprile 2016, divenuta definitiva in esito alla conferma resa in appello e alla declaratoria di inammissibilità dei relativi ricorsi di legittimità resa con sentenza di questa Corte del 16 gennaio 2018, impugnano, tramite i difensori muniti di procura speciale, la decisione, descritta in epigrafe, con la quale la Corte di appello di Lecce ha dichiarato inammissibile l'istanza diretta alla revocazione ex art 28 d.lgs. n. 159 del 2011 della misura reale adottata ai loro danni. 2. I ricorrenti lamentano violazione dell'art. 28 citato e motivazione meramente apparente in ordine alla ritenuta insussistenza dei presupposti legittimanti il rimedio straordinario attivato. Fermo il presupposto fondante in forza del quale il titolo impugnato risultava emesso facendo riferimento anche all'ipotesi di pericolosità sociale di cui alla lettera a), del comma 1 dell'art. 1 del d.igs. n. 159 del 2011, disposizione della quale, con la sentenza n. 24 del 2019 la Corte Costituzionale, è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale, il provvedimento impugnato, ad avviso della difesa, solo apparentemente darebbe conto dell'effettivo scrutinio operato quanto alla verificata sussistenza di un argomentare, originariamente espresso dai giudici della prevenzione, diretto a fondare autonomamente e altrimenti la misura adottata, sulla base di presupposti soggettivi diversi da quello espunto dal sistema in forza della citata declaratoria di illegittimità costituzionale. La Corte territoriale, infatti, ad avviso della difesa, per un verso non avrebbe indicato secondo quali argomenti si è ritenuta l'ablazione contrastata comunque autonomamente fondata anche sulla ipotesi di cui alla lettera b) del comma 1 dell'art 1. del d.lgs. n. 159 del 2011; per altro verso, avrebbe anche omesso di conformare tale giudizio ai canoni interpretativi dettati dalla citata sentenza della Corte Costituzionale nel ritenere legittima la norma da ultimo citata alla luce di una interpretazione costituzionalmente orientata del relativo disposto. Il ricorso, infine, contrasta la ritenuta inammissibilità dell'istanza di revocazione proposta dai terzi, assertivamente non legittimati a tanto, ad avviso della Corte territoriale, quando la ragione del rimedio in questione si leghi, come nella specie, a sopravvenienze inerenti al tema della pericolosità sociale. 2 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi, unitariamente prospettati nell'interesse del proposto e dei terzi interessati, sono inammissibili per più, concorrenti, ragioni, di seguito dettagliate. 2. In primo luogo, va messa in luce l'inconferenza della richiesta di trattazione orale veicolata, nell'interesse dei ricorrenti, dall'avvocato Cimino con "pec" trasmessa il 26 luglio 2023, attesa l'evidente eccentricità della relativa istanza avuto riguardo al modulo processuale di trattazione - camerale non partecipata, ex art 611, comma 1, cod. proc. pen- dei giudizi di prevenzione in sede di legittimità. 3. Ciò premesso, rileva la Corte come nel caso a mani sia incontroverso che il decreto fatto oggetto della revocazione conteneva un cumulativo riferimento a più titoli legittimanti, sul piano del relativo substrato soggettivo, la misura reale adottata e che, tra questi, risultava evocata, oltre alle altre ipotesi di pericolosità generica tipizzate dall'art. 1, comma 1, del d.lgs. n. 159 del 2011, anche quella di cui alla lettera a) della citata disposizione, la cui illegittimità costituzionale è stata dichiarata, come è noto, con la sentenza n. 24 del 2019 della Corte Costituzionale. 4. È anche noto che, secondo le coordinate interpretative offerte da questa Corte (ormai consolidate dalla sentenza delle S.U. n. 3513 del 16/12/21, dep. 2022, Fiorentino), il rimedio esperibile avverso il provvedimento definitivo di confisca fondato sulla pericolosità generica ex art. 1, comma 1, lett. a), d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, al fine di far valere il difetto originario dei presupposti della misura a seguito della detta sentenza della Corte costituzionale, è quello della richiesta di revocazione di cui all'art. 28, comma 2, del d.lgs. citato. 4.1. Si è evidenziato che in siffatti casi, laddove il titolo fondante la misura trovi unicamente supporto nell'ipotesi di pericolosità espunta dal sistema perché ritenuta incostituzionale, la confisca non potrebbe che essere annullata, perché non più supportata dalla relativa base legale di riferimento utile a legittimarne l'adozione. Di contro, laddove la misura risulti supportata dal congiunto riferimento a più ipotesi di pericolosità tra quelle tipizzate dal codice antimafia e tra queste anche da quella dichiarata costituzionalmente illegittima, graverà sul giudice della revocazione il compito di verificare, scrutinando il portato argomentativo del decreto che ha disposto la confisca, se i riferimenti operati alle altre ragioni di pericolosità, diversi da quello tipizzato dalla citata lettera a) del primo comma dell'art. 1, del codice antimafia siano comunque tali da supportare autonomamente la misura, così da rendere indifferente la sopravvenuta espunzione dal sistema di una delle ragioni fondanti il substrato soggettivo della disposta ablazione. 3 4.2. In questa cornice, ritiene il Collegio che la sola circostanza che il provvedimento attinto dalla richiesta di revocazione, rechi, tra i presupposti legittimanti, anche il riferimento all'ipotesi di cui alla lettera a) dell'art. 1, comma 1, del codice antimafia, non legittima di per sé la richiesta di revocazione. Quest'ultima, piuttosto, presuppone, un confronto specifico con il portato del provvedimento da revocare;
confronto destinato a disvelare l'effettivo contenuto delle ragioni che ebbero a fondare il giudizio di pericolosità sociale al tempo reso dal giudice della prevenzione, prescindendo dalle formule nominali evocate. In altre parole, il rimedio straordinario azionato non può unicamente basarsi sul mero riferimento, contenuto nel provvedimento di confisca divenuto definitivo, alla contestuale e letterale riferibilità della misura reale adottata a più ipotesi di pericolosità sociale legittimanti, sul piano soggettivo, l'abiezione contrastata, tra le quali risulti annoverata anche quella espunta dal sistema;
si impone, piuttosto, sul piano della relativa specificità del relativo ricorso, un argomentato confronto con la motivazione spesa dal decreto oggetto della revocazione, diretto a segnalare le ragioni per le quali, nel caso a giudizio, l'operato richiamo ad ipotesi di pericolosità sociale diverse da quella di cui alla lettera a) del comma 1 dell'art. 1 più volte citato, non trovi conforto nel tessuto della motivazione imbastita dal giudice della prevenzione in termini tali da sorreggere in modo autonomo e autosufficiente la decisione adottata, offrendo comunque adeguato fondamento al provvedimento ablatorio. 4.3. Ciò premesso, il ricorso portato allo scrutinio della Corte e, a monte, la stessa richiesta di revocazione, non contengono un confronto puntuale e analitico con la motivazione resa a sostegno del provvedimento di confisca. E tanto legittimava, per le ragioni rassegnate, l'inammissibilità della originaria istanza di revocazione;
per altro verso impone, oggi, la rilevata inammissibilità del ricorso di legittimità il quale, peraltro, oltre che generico, per quanto detto, è anche aspecifico rispetto alla verifica operata dalla Corte territoriale quanto ai contenuti effettivi del giudizio sulla pericolosità sociale reso dai giudici della prevenzione con il decreto fatto oggetto della istanza di revocazione. Va infatti rimarcato che con il provvedimento impugnato (si veda da pagina 5, con particolare riguardo all'ultimo capoverso), con adeguata analiticità, sono stati esaminati i contenuti del decreto di confisca, mettendo puntualmente in evidenza i momenti argomentativi ivi espressi che rimandavano ad una compiuta e autonoma riferibilità della decisione in questione alle ipotesi di cui alla lettera b) e c) del comma 1 dell'art. 1 del codice antimafia. Rispetto a siffatto argomentare, il ricorso è del tutto aspecifico;
e tanto contribuisce, ancora una volta, alla inammissibilità dell'impugnazione. 4 5. Per altri versi, il ricorso denunzia un difetto di motivazione del provvedimento impugnato irrimediabilmente pervaso da una errata ricostruzione in diritto della verifica demandata nel caso al giudice della revocazione. 5.1.Ad avviso della difesa, in caso di contestuale originaria confluenza di più titoli giustificativi, sul piano soggettivo, della confisca, la verifica da rendere nel corso della revocazione, diretta ad accertare che la misura poggiava, in termini di autosufficienza, sugli estremi tipologici propri della lettera b) del più volte citato art. 1, debba essere resa seguendo le indicazioni interpretative offerte sulla tenuta costituzionale di quest'ultima disposizione dalla citata sentenza n. 24 del 2019; e seguendo siffatto abbrivio prospettico, si conclude per l'accoglimento della revocazione laddove la motivazione del provvedimento da revocare non dia conto degli estremi oggi valorizzati dal citato intervento della Consulta e dunque non si sia in grado di rintracciare, nella motivazione sottesa al decreto di confisca, la puntuale identificazione di condotte delittuose di matrice e potenzialità lucro- genetica ribadite con abitualità lungo ambiti temporali significativi tali da costituire un veicolo di sostegno reddituale se non unico comunque prevalente rispetto alle capacità finanziarie del proposto. 5.2. Una tale chiave di lettura, che la difesa rimarca per sottolineare la corrispondente carenza argomentativa che sul tema vizierebbe il provvedimento impugnato, risulta smentita proprio dall'argomentare svolto sul tema dalla sentenza delle Sezioni Unite "Fiorentino", già citata. Ed infatti, anche a voler ritenere che l'intervento reso dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 24 del 2019, con riguardo al tema della tenuta costituzionale dell'ipotesi di pericolosità sociale prevista dalla lettera b) del citato art. 1, comma 1, del codice antimafia, debba essere ricondotto al genus delle sentenze interpretative di rigetto, caratterizzate, tra le pronunce di non accoglimento, da una maggiore "forza conformativa" rispetto al giudice comune, resta comunque da dire che i relativi effetti di una siffatta decisione non operano erga omnes al pari della sentenza di accoglimento. Piuttosto va ribadito che da una tale decisione promana esclusivamente un vincolo negativo per il giudice del procedimento in cui è stata sollevata la relativa questione, mentre in tutti gli altri casi il giudice conserva il potere - dovere di interpretare, in piena autonomia, le disposizioni di legge a norma dell'art. 101, secondo comma, Cost., purché ne dia una lettura costituzionalmente orientata, ancorché differente da quella indicata nella decisione interpretativa di rigetto. Per i giudici comuni diversi da quello a quo, infatti, viene in rilievo, come puntualizzato da Sez. U, n. 25 del 16/12/1998, dep. 1999, Alani, Rv. 212075, non già un vincolo giuridico, ma il «valore persuasivo» della sentenza interpretativa di rigetto, che costituisce «un precedente autorevole nonché il risultato di una 5 interpretazione sistematica in funzione adeguatrice proveniente dall'organo più qualificato in tema di interpretazione costituzionale». Ora, muovendo da tali considerazioni di principio, è di tutta evidenza che il «valore persuasivo» da assegnare alla sentenza n. 24 del 2019, nella parte in cui ha ritenuto infondate la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, lett. b), del d.lgs. n. 159 del 2011, deve coerentemente ritenersi privo di attitudine a incidere sul giudicato formatosi in relazione al provvedimento che dispone la confisca di prevenzione. E proprio per il suo collocarsi esclusivamente sul piano delle interpretazioni costituzionalmente conformi e per la indiscussa carenza di efficacia erga omnes, la sentenza interpretativa di rigetto è inidonea a rimettere in discussione il giudicato formatosi sul provvedimento di confisca di prevenzione. Si è dunque già rimarcato, da parte di questa Corte, proprio con riguardo alla ipotesi della confisca disposta in relazione alla riconosciuta pericolosità del proposto ex art. 1, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 159 del 2011, n. 159, che le sentenze della Corte costituzionale, nella parte in cui dichiarino l'infondatezza della questione sollevata fornendo indicazioni interpretative che escludano il vizio di incostituzionalità, non consentano la revoca dei provvedimenti definitivi, potendo «costituire solamente un autorevole punto di riferimento per l'interpretazione della disciplina in questione nei procedimenti pendenti, non anche svolgere una valenza "demolitoria" rispetto alle decisioni che hanno acquisito carattere di definitività procedimentale» (in questi termini pedissequamente riportati la sentenza delle lezioni unite Fiorentino che sul punto richiamano la sentenza della Sez. 6, n. 29551 del 2020, Terenzio). Da qui, la manifesta infondatezza del rilievo. 6. Le superiori considerazioni assumono, infine, valenza assorbente rispetto all'ultima doglianza prospettata dal ricorso, in quanto destinate a disvelare quantomeno la manifesta infondatezza della pretesa ribadita dall'impugnazione, a prescindere dalla legittimità a contraddire sul tema della pericolosità da parte dei terzi interessati attinti dalla confisca. 7. Alla declaratoria di inammissibilità seguono le pronunce di cui all'ad 616, comma 1, cod. proc.pen., determinate come da dispositivo
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle Ammende. Così deciso il 5/10/2023.
udita la relazione svolta dal consigliere Benedetto Paternò Raddusa;
Penale Sent. Sez. 6 Num. 46670 Anno 2023 Presidente: COSTANZO ANGELO Relatore: PATERNO' RADDUSA BENEDETTO Data Udienza: 05/10/2023 letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Lidia Corrado, che ha concluso per la inammissibilità dei ricorsi. RITENUTO IN FATTO 1. CO LL, quale proposto, nonché RU OT, VI AR LL, ME OV, TR LL, LU TO US, NI US, RI LL, AN LL, GI LL quali terzit interessati attinti dalla confisca di prevenzione disposta dal Tribunale di Bari in data 20 aprile 2016, divenuta definitiva in esito alla conferma resa in appello e alla declaratoria di inammissibilità dei relativi ricorsi di legittimità resa con sentenza di questa Corte del 16 gennaio 2018, impugnano, tramite i difensori muniti di procura speciale, la decisione, descritta in epigrafe, con la quale la Corte di appello di Lecce ha dichiarato inammissibile l'istanza diretta alla revocazione ex art 28 d.lgs. n. 159 del 2011 della misura reale adottata ai loro danni. 2. I ricorrenti lamentano violazione dell'art. 28 citato e motivazione meramente apparente in ordine alla ritenuta insussistenza dei presupposti legittimanti il rimedio straordinario attivato. Fermo il presupposto fondante in forza del quale il titolo impugnato risultava emesso facendo riferimento anche all'ipotesi di pericolosità sociale di cui alla lettera a), del comma 1 dell'art. 1 del d.igs. n. 159 del 2011, disposizione della quale, con la sentenza n. 24 del 2019 la Corte Costituzionale, è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale, il provvedimento impugnato, ad avviso della difesa, solo apparentemente darebbe conto dell'effettivo scrutinio operato quanto alla verificata sussistenza di un argomentare, originariamente espresso dai giudici della prevenzione, diretto a fondare autonomamente e altrimenti la misura adottata, sulla base di presupposti soggettivi diversi da quello espunto dal sistema in forza della citata declaratoria di illegittimità costituzionale. La Corte territoriale, infatti, ad avviso della difesa, per un verso non avrebbe indicato secondo quali argomenti si è ritenuta l'ablazione contrastata comunque autonomamente fondata anche sulla ipotesi di cui alla lettera b) del comma 1 dell'art 1. del d.lgs. n. 159 del 2011; per altro verso, avrebbe anche omesso di conformare tale giudizio ai canoni interpretativi dettati dalla citata sentenza della Corte Costituzionale nel ritenere legittima la norma da ultimo citata alla luce di una interpretazione costituzionalmente orientata del relativo disposto. Il ricorso, infine, contrasta la ritenuta inammissibilità dell'istanza di revocazione proposta dai terzi, assertivamente non legittimati a tanto, ad avviso della Corte territoriale, quando la ragione del rimedio in questione si leghi, come nella specie, a sopravvenienze inerenti al tema della pericolosità sociale. 2 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi, unitariamente prospettati nell'interesse del proposto e dei terzi interessati, sono inammissibili per più, concorrenti, ragioni, di seguito dettagliate. 2. In primo luogo, va messa in luce l'inconferenza della richiesta di trattazione orale veicolata, nell'interesse dei ricorrenti, dall'avvocato Cimino con "pec" trasmessa il 26 luglio 2023, attesa l'evidente eccentricità della relativa istanza avuto riguardo al modulo processuale di trattazione - camerale non partecipata, ex art 611, comma 1, cod. proc. pen- dei giudizi di prevenzione in sede di legittimità. 3. Ciò premesso, rileva la Corte come nel caso a mani sia incontroverso che il decreto fatto oggetto della revocazione conteneva un cumulativo riferimento a più titoli legittimanti, sul piano del relativo substrato soggettivo, la misura reale adottata e che, tra questi, risultava evocata, oltre alle altre ipotesi di pericolosità generica tipizzate dall'art. 1, comma 1, del d.lgs. n. 159 del 2011, anche quella di cui alla lettera a) della citata disposizione, la cui illegittimità costituzionale è stata dichiarata, come è noto, con la sentenza n. 24 del 2019 della Corte Costituzionale. 4. È anche noto che, secondo le coordinate interpretative offerte da questa Corte (ormai consolidate dalla sentenza delle S.U. n. 3513 del 16/12/21, dep. 2022, Fiorentino), il rimedio esperibile avverso il provvedimento definitivo di confisca fondato sulla pericolosità generica ex art. 1, comma 1, lett. a), d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, al fine di far valere il difetto originario dei presupposti della misura a seguito della detta sentenza della Corte costituzionale, è quello della richiesta di revocazione di cui all'art. 28, comma 2, del d.lgs. citato. 4.1. Si è evidenziato che in siffatti casi, laddove il titolo fondante la misura trovi unicamente supporto nell'ipotesi di pericolosità espunta dal sistema perché ritenuta incostituzionale, la confisca non potrebbe che essere annullata, perché non più supportata dalla relativa base legale di riferimento utile a legittimarne l'adozione. Di contro, laddove la misura risulti supportata dal congiunto riferimento a più ipotesi di pericolosità tra quelle tipizzate dal codice antimafia e tra queste anche da quella dichiarata costituzionalmente illegittima, graverà sul giudice della revocazione il compito di verificare, scrutinando il portato argomentativo del decreto che ha disposto la confisca, se i riferimenti operati alle altre ragioni di pericolosità, diversi da quello tipizzato dalla citata lettera a) del primo comma dell'art. 1, del codice antimafia siano comunque tali da supportare autonomamente la misura, così da rendere indifferente la sopravvenuta espunzione dal sistema di una delle ragioni fondanti il substrato soggettivo della disposta ablazione. 3 4.2. In questa cornice, ritiene il Collegio che la sola circostanza che il provvedimento attinto dalla richiesta di revocazione, rechi, tra i presupposti legittimanti, anche il riferimento all'ipotesi di cui alla lettera a) dell'art. 1, comma 1, del codice antimafia, non legittima di per sé la richiesta di revocazione. Quest'ultima, piuttosto, presuppone, un confronto specifico con il portato del provvedimento da revocare;
confronto destinato a disvelare l'effettivo contenuto delle ragioni che ebbero a fondare il giudizio di pericolosità sociale al tempo reso dal giudice della prevenzione, prescindendo dalle formule nominali evocate. In altre parole, il rimedio straordinario azionato non può unicamente basarsi sul mero riferimento, contenuto nel provvedimento di confisca divenuto definitivo, alla contestuale e letterale riferibilità della misura reale adottata a più ipotesi di pericolosità sociale legittimanti, sul piano soggettivo, l'abiezione contrastata, tra le quali risulti annoverata anche quella espunta dal sistema;
si impone, piuttosto, sul piano della relativa specificità del relativo ricorso, un argomentato confronto con la motivazione spesa dal decreto oggetto della revocazione, diretto a segnalare le ragioni per le quali, nel caso a giudizio, l'operato richiamo ad ipotesi di pericolosità sociale diverse da quella di cui alla lettera a) del comma 1 dell'art. 1 più volte citato, non trovi conforto nel tessuto della motivazione imbastita dal giudice della prevenzione in termini tali da sorreggere in modo autonomo e autosufficiente la decisione adottata, offrendo comunque adeguato fondamento al provvedimento ablatorio. 4.3. Ciò premesso, il ricorso portato allo scrutinio della Corte e, a monte, la stessa richiesta di revocazione, non contengono un confronto puntuale e analitico con la motivazione resa a sostegno del provvedimento di confisca. E tanto legittimava, per le ragioni rassegnate, l'inammissibilità della originaria istanza di revocazione;
per altro verso impone, oggi, la rilevata inammissibilità del ricorso di legittimità il quale, peraltro, oltre che generico, per quanto detto, è anche aspecifico rispetto alla verifica operata dalla Corte territoriale quanto ai contenuti effettivi del giudizio sulla pericolosità sociale reso dai giudici della prevenzione con il decreto fatto oggetto della istanza di revocazione. Va infatti rimarcato che con il provvedimento impugnato (si veda da pagina 5, con particolare riguardo all'ultimo capoverso), con adeguata analiticità, sono stati esaminati i contenuti del decreto di confisca, mettendo puntualmente in evidenza i momenti argomentativi ivi espressi che rimandavano ad una compiuta e autonoma riferibilità della decisione in questione alle ipotesi di cui alla lettera b) e c) del comma 1 dell'art. 1 del codice antimafia. Rispetto a siffatto argomentare, il ricorso è del tutto aspecifico;
e tanto contribuisce, ancora una volta, alla inammissibilità dell'impugnazione. 4 5. Per altri versi, il ricorso denunzia un difetto di motivazione del provvedimento impugnato irrimediabilmente pervaso da una errata ricostruzione in diritto della verifica demandata nel caso al giudice della revocazione. 5.1.Ad avviso della difesa, in caso di contestuale originaria confluenza di più titoli giustificativi, sul piano soggettivo, della confisca, la verifica da rendere nel corso della revocazione, diretta ad accertare che la misura poggiava, in termini di autosufficienza, sugli estremi tipologici propri della lettera b) del più volte citato art. 1, debba essere resa seguendo le indicazioni interpretative offerte sulla tenuta costituzionale di quest'ultima disposizione dalla citata sentenza n. 24 del 2019; e seguendo siffatto abbrivio prospettico, si conclude per l'accoglimento della revocazione laddove la motivazione del provvedimento da revocare non dia conto degli estremi oggi valorizzati dal citato intervento della Consulta e dunque non si sia in grado di rintracciare, nella motivazione sottesa al decreto di confisca, la puntuale identificazione di condotte delittuose di matrice e potenzialità lucro- genetica ribadite con abitualità lungo ambiti temporali significativi tali da costituire un veicolo di sostegno reddituale se non unico comunque prevalente rispetto alle capacità finanziarie del proposto. 5.2. Una tale chiave di lettura, che la difesa rimarca per sottolineare la corrispondente carenza argomentativa che sul tema vizierebbe il provvedimento impugnato, risulta smentita proprio dall'argomentare svolto sul tema dalla sentenza delle Sezioni Unite "Fiorentino", già citata. Ed infatti, anche a voler ritenere che l'intervento reso dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 24 del 2019, con riguardo al tema della tenuta costituzionale dell'ipotesi di pericolosità sociale prevista dalla lettera b) del citato art. 1, comma 1, del codice antimafia, debba essere ricondotto al genus delle sentenze interpretative di rigetto, caratterizzate, tra le pronunce di non accoglimento, da una maggiore "forza conformativa" rispetto al giudice comune, resta comunque da dire che i relativi effetti di una siffatta decisione non operano erga omnes al pari della sentenza di accoglimento. Piuttosto va ribadito che da una tale decisione promana esclusivamente un vincolo negativo per il giudice del procedimento in cui è stata sollevata la relativa questione, mentre in tutti gli altri casi il giudice conserva il potere - dovere di interpretare, in piena autonomia, le disposizioni di legge a norma dell'art. 101, secondo comma, Cost., purché ne dia una lettura costituzionalmente orientata, ancorché differente da quella indicata nella decisione interpretativa di rigetto. Per i giudici comuni diversi da quello a quo, infatti, viene in rilievo, come puntualizzato da Sez. U, n. 25 del 16/12/1998, dep. 1999, Alani, Rv. 212075, non già un vincolo giuridico, ma il «valore persuasivo» della sentenza interpretativa di rigetto, che costituisce «un precedente autorevole nonché il risultato di una 5 interpretazione sistematica in funzione adeguatrice proveniente dall'organo più qualificato in tema di interpretazione costituzionale». Ora, muovendo da tali considerazioni di principio, è di tutta evidenza che il «valore persuasivo» da assegnare alla sentenza n. 24 del 2019, nella parte in cui ha ritenuto infondate la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, lett. b), del d.lgs. n. 159 del 2011, deve coerentemente ritenersi privo di attitudine a incidere sul giudicato formatosi in relazione al provvedimento che dispone la confisca di prevenzione. E proprio per il suo collocarsi esclusivamente sul piano delle interpretazioni costituzionalmente conformi e per la indiscussa carenza di efficacia erga omnes, la sentenza interpretativa di rigetto è inidonea a rimettere in discussione il giudicato formatosi sul provvedimento di confisca di prevenzione. Si è dunque già rimarcato, da parte di questa Corte, proprio con riguardo alla ipotesi della confisca disposta in relazione alla riconosciuta pericolosità del proposto ex art. 1, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 159 del 2011, n. 159, che le sentenze della Corte costituzionale, nella parte in cui dichiarino l'infondatezza della questione sollevata fornendo indicazioni interpretative che escludano il vizio di incostituzionalità, non consentano la revoca dei provvedimenti definitivi, potendo «costituire solamente un autorevole punto di riferimento per l'interpretazione della disciplina in questione nei procedimenti pendenti, non anche svolgere una valenza "demolitoria" rispetto alle decisioni che hanno acquisito carattere di definitività procedimentale» (in questi termini pedissequamente riportati la sentenza delle lezioni unite Fiorentino che sul punto richiamano la sentenza della Sez. 6, n. 29551 del 2020, Terenzio). Da qui, la manifesta infondatezza del rilievo. 6. Le superiori considerazioni assumono, infine, valenza assorbente rispetto all'ultima doglianza prospettata dal ricorso, in quanto destinate a disvelare quantomeno la manifesta infondatezza della pretesa ribadita dall'impugnazione, a prescindere dalla legittimità a contraddire sul tema della pericolosità da parte dei terzi interessati attinti dalla confisca. 7. Alla declaratoria di inammissibilità seguono le pronunce di cui all'ad 616, comma 1, cod. proc.pen., determinate come da dispositivo
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle Ammende. Così deciso il 5/10/2023.