Sentenza 7 luglio 2004
Massime • 1
In tema di misure cautelari personali coercitive, pur in mancanza di una formale declaratoria di dichiarazione di incompetenza, l'ordinanza custodiale emessa dal g.i.p. ai sensi dell'art. 391, comma quinto, cod. proc. pen., in sede di convalida del fermo disposto dall'ufficio del P.M. operante presso un diverso Tribunale, perde di efficacia, ai sensi del combinato disposto degli artt. 291, comma secondo, e 27 cod. proc. pen., ove non sia seguita dalla tempestiva adozione di un nuovo titolo coercitivo da parte del giudice competente.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 07/07/2004, n. 37552 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37552 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SOSSI Mario Presidente del 07/07/2004
Dott. BARDOVAGNI Paolo Consigliere SENTENZA
Dott. GIRONI Emilio rel. est. Consigliere N. 3253
Dott. PEPINO Livio Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. CASSANO Margherita Consigliere N. 011045/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) PA PE SI N. IL 09/01/1970;
avverso ORDINANZA del 13/02/2004 TRIB. LIBERTÀ di MILANO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIRONI EMILIO;
lette/sentite le conclusioni del P.G. Dr. Veneziano per il rigetto. La Corte:
Vista l'ordinanza in epigrafe, che ha confermato, in sede di appello, quella del g.i.p. Trib. Busto Arsizio con cui era stata respinta la richiesta di scarcerazione proposta da IP ER WE ex art. 27 c.p.p. per la mancata emissione di nuovo provvedimento custodiate a seguito di ordinanza coercitiva emessa dal g.i.p. Trib. Civitavecchia ai sensi dell'art. 391, co. 5 c.p.p., in sede di convalida di fermo disposto dal P.M di Busto Arsizio ed eseguito nel circondario del tribunale di Civitavecchia;
RILEVATO
che il giudice del gravame ha escluso l'applicabilità, nella specie, della disciplina di cui all'art 27 c.p.p., non essendo intervenuta da parte del g.i.p. Trib. Civitavecchia alcuna formale declaratoria di incompetenza ed essendo gli atti stati trasmessi al P.M. di Busto Arsizio non già dal predetto giudice ma dal P.M. del Tribunale di Civitavecchia, senza che l'interessato, come sarebbe stato asseritamente necessario, abbia impugnato il provvedimento custodiate ex art. 309 c.p.p., deducendo l'incompetenza del g.i.p. che l'aveva adottato, anche in forza della decisione delle ss. uu. di questa corte in data 14.7.1999, Salzano, che hanno escluso la competenza del gip. del luogo di esecuzione del fermo, ove non coincidente con quello di commissione del reato, ad emettere l'ordinanza restrittiva, da ritenersi, pertanto, emessa in via d'urgenza e con efficacia provvisoria ex art. 291, co. 2 c.p.p.;
visto il ricorso con cui l'interessato denuncia violazione dell'art. 27 c.p.p. e manifesta illogicità della motivazione, sull'assunto dell'applicabilità della citata previsione normativa anche in assenza di formale dichiarazione di incompetenza da parte del g.i.p. Trib. Civitavecchia, non potendosi imputare all'indagato la colpevole omissione del giudice;
ritenuta la fondatezza del ricorso, risultando evidente, anche a prescindere dalla mancanza di una formale declaratoria, che l'ordinanza custodiate fu emessa dal Gip Trib. Civitavecchia a di fuori della sua competenza territoriale e, dunque, ai sensi e con gli effetti di cui al combinato disposto degli artt. 291, co. 2 e 27 c.p.p., con conseguente caducazione della sua efficacia ove non seguita da tempestiva adozione è i nuovo titolo coercitivo da parte del giudice competente (nella specie pacificamente individuabile nel g.i.p. Trib. Busto Arsizio;
essendo il reato avvenuto in Malpensa;
CONSIDERATO
pertanto, irrilevante che il g.i.p. Trib. Civitavecchia abbia omesso di pronunciare espressa dichiarazione di incompetenza e di disporre la trasmissione degli atti al P.M. presso il giudice ritenuto competente e che tale trasmissione (come, del resto, avvenuto anche nel caso esaminato dalla citata sentenza delle sezioni unite Salzano) sia stata materialmente effettuata dal P.M. presso il predetto ufficio giudiziario, dovendosi avere prevalente riguardo agli effetti sostanziali della descritta vicenda processuale e non potendo dalla denunciata omissione del giudice di provvedere nel senso indicato dalla legge derivare conseguenze pregiudizievoli per l'indagato, al quale non può, pertanto, imputarsi di non aver, con richiesta di riesame, confutato la competenza del g.i.p. che aveva adottato la misura, a fronte dell'evidenza della, seppur implicita, declaratoria in tal senso contenuta nell'ordinanza applicativa della misura (v., in senso conforme, Cass., sez. 6^, 28.3.2001, Garcia, Arch. nuova proc. pen., 2001, 629).
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dichiara l'inefficacia sopravvenuta dell'ordinanza custodiate emessa dal g.i.p. del Tribunale di Civitavecchia in data 7.11.2003, ordinando l'immediata scarcerazione del ricorrente se non detenuto per altra causa. Visto l'art. 626 c.p.p., manda alla cancelleria di comunicare immediatamente il presente dispositivo al P.G. in sede per i provvedimenti occorrenti.
Così deciso in Roma, il 7 luglio 2004.
Depositato in Cancelleria il 23 settembre 2004