Cass. pen., sez. I, sentenza 07/07/2004, n. 37552
CASS
Sentenza 7 luglio 2004

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In tema di misure cautelari personali coercitive, pur in mancanza di una formale declaratoria di dichiarazione di incompetenza, l'ordinanza custodiale emessa dal g.i.p. ai sensi dell'art. 391, comma quinto, cod. proc. pen., in sede di convalida del fermo disposto dall'ufficio del P.M. operante presso un diverso Tribunale, perde di efficacia, ai sensi del combinato disposto degli artt. 291, comma secondo, e 27 cod. proc. pen., ove non sia seguita dalla tempestiva adozione di un nuovo titolo coercitivo da parte del giudice competente.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 07/07/2004, n. 37552
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 37552
    Data del deposito : 7 luglio 2004

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