Sentenza 20 settembre 2005
Massime • 1
La cancellazione effettuata sul dispositivo della sentenza senza il rispetto delle modalità indicate nell'art. 48 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, non determina la nullità dell'atto.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 20/09/2005, n. 37361 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37361 |
| Data del deposito : | 20 settembre 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. NARDI Domenico - Presidente - del 20/09/2005
Dott. BERNABAI Renato - Consigliere - SENTENZA
Dott. MONASTERO Francesco - Consigliere - N. 964
Dott. CARDELLA Fausto - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DAVIGO Piercamillo - Consigliere - N. 014752/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) TA AT N. IL 25/01/1963;
avverso SENTENZA del 04/07/2002 CORTE APPELLO di CALTANISSETTA;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. MONASTERO FRANCESCO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. DELEHAYE Enrico che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza pronunciata in data 1 giugno 1998, il Pretore di Nicosia dichiarava TT LV colpevole del reato di ricettazione di due vaglia cambiari, e, concesse le attenuanti generiche e l'attenuante del risarcimento del danno, lo condannava alla pena di un anno e otto mesi di reclusione e lire 1.200.000 di multa. La pena veniva sospesa ai sensi degli artt. 163 e segg. cod. pen.. L'imputato veniva ritenuto responsabile dei reati ascrittigli in virtù delle prove documentali e del contenuto delle testimonianze acquisite, atti dai quali era emerso che i vaglia cambiari di cui all'imputazione, emessi dal Banco di Sicilia di Palermo a favore del Presidente della società "Polisportiva Torretta", non erano mai pervenuti alla suddetta società ed erano stati negoziati dall'imputato, previa cancellatura della clausola "non trasferibile". La pena base veniva determinata in due anni di reclusione e lire 1.200.000 di multa per la ritenuta sussistenza delle attenuanti generiche, giudicate equivalenti "alla contestata recidiva"; su tale pena era stata operata sia la riduzione di un terzo (anni uno, mesi quattro di reclusione e lire 800.000 di multa), per l'attenuante del risarcimento del danno, sia, infine, l'aumento per la continuazione. La Corte di appello di Caltanisetta, ritualmente investita dal difensore dell'imputato, con sentenza pronunziata in data 4 luglio 2002, in parziale riforma della sentenza del Pretore di Nicosia, riduceva la pena inflitta a un anno e due mesi di reclusione e 600 euro di multa, confermando nel resto la sentenza di primo grado. Dalla motivazione risultava inoltre che "in considerazione delle precedenti condanne riportate dallo TT, per pene superiori ai limiti previsti dall'art. 164 cod. pen., non è possibile concedere allo stesso il beneficio della sospensione condizionale della pena". In particolare, la Corte di appello non riteneva sussistente la nullità della sentenza di primo grado, non risultando che il Pretore avrebbe modificato fuori udienza il dispositivo della sentenza (un anno e otto mesi in luogo di un anno e due mesi di reclusione), non riteneva sussistente la asserita mancata correlazione tra contestazione e sentenza (per avere il giudice di primo grado tenuto conto della recidiva non contestata dal pubblico ministero) in quanto "dalla lettura del dispositivo, prevalente rispetto alla motivazione della sentenza, si evince che il Pretore non ha tenuto conto della recidiva, solo erroneamente indicata nella suddetta motivazione, allorché ha operato il calcolo della pena da irrogare": nel merito, riteneva provato il reato presupposto della ricettazione nonché l'elemento soggettivo del dolo e quanto alla determinazione della pena, tenendo conto delle circostanze attenuanti generiche già concesse dal Pretore, "con esclusione della recidiva, invero non contestata dal Pubblico Ministero", riduceva la pena a quella indicata nel dispositivo.
Ricorre per cassazione l'imputato personalmente deducendo:
- inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità (artt. 127, 130, 547 e 603, comma 3, nonché artt. 520, 521 e 522 cod. proc. pen.), in relazione all'art. 606, comma 1, lettera c)
stesso codice;
- erronea applicazione degli artt. 624, 625 e 648 cod. pen., in relazione all'art. 606, lettera b) cod. proc. pen.;
- mancanza e illogicità manifesta della motivazione in ordine all'esistenza dell'elemento soggettivo del reato di ricettazione e del reato presupposto, in relazione all'art. 606, lettera c) cod. proc. pen.;
nonché, in subordine:
- inosservanza o erronea applicazione degli artt. 648 e 712 cod. pen., in relazione all'art. 606, comma 1, lettera b), cod. proc. pen.;
- inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità (art. 597, comma 3, cod. proc. pen.). Quanto al primo motivo il ricorrente deduce che il Pretore nel depositare la sentenza, avrebbe cambiato il dispositivo letto in udienza (che sarebbe stato di un anno e due mesi di reclusione e lire 1.200.000 di multa) portandolo a un anno e otto mesi di reclusione, oltre la multa: tale modifica, peraltro, sarebbe stata operata senza alcuna giustificazione e senza il rispetto degli artt. 127, 130 e 547 cod. proc. pen.. Tale nullità non sarebbe stata sanata dalla Corte di appello nonostante la specifica impugnazione sul punto.
Sempre con riferimento all'articolo 606, comma 1, lettera c), il ricorrente deduce inoltre che il Pretore avrebbe applicato la recidiva, non contestata dal pubblico ministero e che la Corte territoriale avrebbe negato l'esistenza del vizio per il principio della prevalenza del dispositivo nel quale, contrariamente alla motivazione della sentenza, la recidiva non figura. Quanto al secondo motivo, il ricorrente ritiene non provato il reato presupposto di furto dei titoli in questione.
Quanto al terzo motivo il ricorrente deduce la mancanza e/o l'illogicità manifesta della motivazione in relazione all'esistenza dell'elemento soggettivo del reato di ricettazione: in particolare la motivazione sarebbe contraddittoria nella parte in cui afferma che la prova del dolo consiste nell'assenza di girata di uno dei titoli e che tale prova rifluisce anche sull'altro titolo nel quale la girata è stata, invece, regolarmente apposta. In ogni caso l'indizio non sarebbe ne' grave, ne' preciso.
In via subordinata, il ricorrente deduce sia l'erronea applicazione dell'art. 648 cod. pen. perché i fatti avrebbero potuto integrare, a tutto concedere, la fattispecie dell'art. 712 cod. pen. per la mancanza del dolo della ricettazione, sia, infine, la violazione dell'art. 597, comma 3, cod. proc. pen., perché, in presenza di un appello proposto dal solo pubblico ministero, la Corte territoriale avrebbe violato il divieto della reformatio in peius negando il beneficio della sospensione condizionale della pena, concesso dal primo giudice.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va rigettato.
In ordine al primo motivo di ricorso (inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, con riferimento agli articoli 127, 130, 547 e 603, comma 3, nonché 520, 521 e 522 cod. proc. pen.), non può non condividersi l'affermazione della Corte
territoriale circa l'assoluta mancanza di elementi dai quali ritenere che il Pretore possa aver modificato, al momento del deposito della sentenza, il dispositivo letto in udienza.
La cancellazione che figura sull'originale del dispositivo allegato al verbale di udienza, sia pur irritualmente operata (art. 48 norme di attuazione cod. proc. pen.) non determina nullità per il principio di tassatività delle nullità e, quanto al resto, ben può risalire a un momento anteriore alla lettura dello stesso dispositivo.
Infondata è altresì la censura che prospetta la nullità della sentenza per avere il giudicante ritenuto sussistente una circostanza non contestata dal Pubblico Ministero.
Premesso che la Corte territoriale, ritenuto che la recidiva non era stata contestata, ha escluso l'aggravante rideterminando la pena, va rilevato che, versandosi nell'ipotesi di "fatto diversamente circostanziato", il referente normativo è rappresentato dall'art. 604, comma 2, cod. proc. pen., che dispone che il giudice di appello,
in ossequio ai principi di conservazione e di economia processuale, deve delibare nel merito effettuando, se occorre, un nuovo giudizio di comparazione e rideterminando la pena dopo aver escluso le aggravanti irritualmente ritenute dal primo giudice (v. Cass., sez. 5^, 15 ottobre 2001, Ciullo). La Corte territoriale ha quindi correttamente applicato la normativa vigente.
Quanto al secondo motivo di ricorso, corretta e esaustiva appare la motivazione con la quale la Corte territoriale ha ritenuto sussistente la fattispecie contestata all'imputato con specifico riferimento al reato presupposto - che com'è noto, può essere integrato da "qualsiasi delitto" - e, quindi, alla provenienza delittuosa dei titoli in questione: i vaglia cambiari di cui all'imputazione, negoziati dall'imputato e destinati a terzi, non sono mai stati denunciati come smarriti e sono stati trafugati prima dell'inoltro al destinatario che avveniva per mezzo del servizio postale.
In ordine al terzo motivo di ricorso, le argomentazioni che concludono per la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, appaiono esenti da censure: ricostruito il quadro fattuale della vicenda in esame, la Corte territoriale ha infatti correttamente motivato in ordine alla responsabilità dell'imputato richiamando i contenuti delle testimonianze acquisite in merito ai vari passaggi dei vaglia in esame e all'assenza, su uno dei titoli, della firma di girata dell'imputato. La prova dell'elemento soggettivo del reato anche con riferimento all'altro titolo sul quale la firma di girata era stata regolarmente apposta, è stata invero ritenuta sussistente alla luce degli elementi complessivamente emersi durante il processo con particolare riferimento alla cancellazione della clausola di non trasferibilità, concernente entrambi i titoli, e alla contestualità della avvenuta negoziazione dei medesimi da parte dell'imputato. Conseguentemente va respinto, tenuto conto dell'accertata sussistenza dell'elemento psicologico del reato di ricettazione, il motivo di appello con il quale è stata chiesta la riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 712 cod. pen.. Inammissibile, infine, per carenza di interesse, è l'ultimo motivo di ricorso, peraltro dedotto solo in via subordinata, concernente la asserita violazione dell'art. 597, comma 3, cod. proc. pen. perché, in presenza di un appello proposto dal solo Pubblico Ministero, la Corte territoriale avrebbe violato il divieto della reformatio in peius negando il beneficio della sospensione condizionale della pena, concesso dal primo giudice.
Come già evidenziato in fatto, le argomentazioni della Corte territoriale concernenti l'impossibilità di concedere il beneficio della sospensione condizionale della pena "in considerazione delle precedenti condanne riportate dallo TT per pene superiori ai limiti previsti dall'art. 164 cod. pen.", non hanno comportato la conseguente modifica del relativo punto della sentenza di primo grado che aveva disposto la sospensione condizionale della pena: il dispositivo infatti, prevalente rispetto alla motivazione, non solo non reca alcuna affermazione sul punto specifico ma dopo aver operato la riduzione della pena in parziale riforma della sentenza di primo grado, espressamente "conferma nel resto la sentenza impugnata". Ne consegue la carenza di interesse del ricorrente, trattandosi di un punto della decisione sul quale non vi è pronuncia da parte del giudice di appello.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 20 settembre 2005.
Depositato in Cancelleria il 13 ottobre 2005