Sentenza 7 ottobre 2003
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 07/10/2003, n. 14989 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14989 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2003 |
Testo completo
Aula 'A' 1 49 89/03 IN NOM DEL POTOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente Dott. Stefano CICIRETTI R.G.N. 28239/01 - Consigliere Cron. 30211 Dott. Bruno D'ANGELO Rel. Consigliere Dott. Michele DE LUCA Rep. - Consigliere Dott. Donato FIGURELLI Ud.27/03/03 - 1 Consigliere- Dott. Natale CAPITANIO ha pronunciato la seguente SENTENZA 3 sul ricorso proposto da: AUTOSTRADE CONCESSIONI & COSTRUZIONI AUTOSTRADE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLE TRE MADONNE 8, presso lo studio dell'avvocato MAURIZIO MARAZZA, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
NC SC, IA LD, NA AU, LI LUIGI, DEL BINO GIORGIO, MANCINI ALFIERO, 2003 BARTOLONI CARLO, RANDELLINI SILVANO, GALLIGANI 1827 ARMANDO, PALERMO LUCIANO, CECCHI RITO, RAVONI ENZO, -1- FERRETTI ALESSANDRO, DEL SEI FRANCA, AN AN, TT ER, elettivamente domiciliati in ROMA " VIA ANTONIO BENNICELLI 27, presso lo studio dell'avvocato GIULIO CEVOLOTTO, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato FABIO RUSCONI, giusta delega in atti;
controricorrenti avverso la sentenza n. 224/00 del Tribunale di FIRENZE, depositata il 15/11/00 R.G.N. 337/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/03/03 dal Consigliere Dott. Michele DE LUCA;
udito l'Avvocato DE FEO per delega MARAZZA;
udito l'Avvocato CEVOLOTTO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Renato FINOCCHI GHERSI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- Svolgimento del processo. Con la sentenza ora denunciata, la Corte d'appello di Firenze confermava la sentenza del Pretore della stessa sede, che aveva accolto le domande proposte da CO SH e dagli altri attuali intimati contro la datrice di lavoro, AUTOSTRADE - concessioni e costruzioni autostrade - S.p.a., per ottenere che lo scatto biennale in corso da liquidare (in ragione di un ventiquattresimo per - ogni mese di anzianità), ai fini dell'indennità di anzianità, nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro non per giusta causa (siccome stabilito dall'articolo 22 del CCNL di categoria allora vigente) fosse incluso nella base di calcolo - dell'indennità di anzianità che sarebbe spettata a ciascuno dei lavoratori in - caso di cessazione del rapporto all'atto dell'entrata in vigore della legge istitutiva del trattamento di fine rapporto (ai sensi per gli effetti dell'art. 5 della stessa legge 29 maggio 1982, n. 297) - negando che l'importo, conseguentemente dovuto, potesse ritenersi assorbito nella somma da ciascuno ricevuta ad integrazione del trattamento di fine rapporto - della quale era stata stata provata l'erogazione per incentivare gli esodi. Avverso la sentenza d'appello, la società soccombente propone ricorso per cassazione affidato ad un motivo. Gli intimati resistono con controricorso. Entrambe le parti hanno presentato memoria. Motivi della decisione.
1.Con l'unico motivo di ricorso - denunciando violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 1362 ss. c.c.), nonché vizio di motivazione (art. 360, n. 3 e 5, c.p.c.) la AUTOSTRADE concessioni e costruzioni autostrade- - - S.p.a. censura la sentenza impugnata per avere incluso lo scatto biennale in corso (in ragione di un ventiquattresimo per ogni mese di anzianità) nella base di calcolo dell'indennità di anzianità che sarebbe spettata a ciascuno dei lavoratori in - caso di cessazione del rapporto all'atto dell'entrata in vigore della legge istitutiva del trattamento di fine rapporto (ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 della stessa legge 29 maggio 1982, n. 297) - sebbene inducessero ad opposta conclusione le circostanze e le considerazioni seguenti: - dall'interpretazione complessiva della disposizione contrattuale (articolo 22 del CCNL di categoria allora vigente) non si desume la maturazione progressiva dell'aumento periodico - maturando questo soltanto dal primo giorno successivo al compimento di ciascun biennio ma la liquidazione, ai fini dell'indennità di - anzianità, nel solo caso di cessazione effettiva del rapporto - non per giusta causa allo scopo di evitare la frustrazione delle aspettative dei lavoratori dimissionari, che si potrebbe verificare solo in tal caso;
ne potrebbe risultare, peraltro, l'inclusione dello stesso scatto biennale in corso (in ragione di un ventiquattresimo per ogni mese di anzianità) sia nella base di calcolo dell'indennità di anzianità - che sarebbe spettata a ciascuno dei lavoratori in caso di cessazione del rapporto all'atto dell'entrata in vigore della legge istitutiva del trattamento di fine rapporto (ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 della stessa legge 29 maggio 1982, n. 297) - sia nel trattamento di fine rapporto, che sarebbe successivamente spettato agli stessi lavoratori, alla data di maturazione dell'intero scatto, con il compimento del biennio di anzianità; peraltro la disposizione di legge (art. 5 della legge 29 maggio 1982, n. 297) - allo scopo di regolare la transizione tra discipline diverse, succedutesi nella stessa materia non ipotizza la risoluzione del rapporto di lavoro, alla data di - entrata in vigore della nuova disciplina, ma prevede soltanto il calcolo dell'indennità di anzianità sulla base della retribuzione e dell'anzianità in atto a quella data. Il ricorso non é fondato.
2.Invero la disposizione transitoria (di cui all'art. 5, 1° comma, della legge 29 maggio 1982, n. 297, Disciplina del trattamento di fine rapporto e norme in materia pensionistica, in Gazzetta ufficiale n. 147 del 31 maggio 1982) sancisce testualmente: "L'indennità di anzianità, che sarebbe spettata ai singoli prestatori di lavoro in caso di cessazione del rapporto all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, è calcolata secondo la disciplina vigente sino a tale momento e si cumula a tutti gli effetti con il trattamento di cui all'art. 2120 del codice civile." Sembra prescindere, quindi, dal tipo di fattispecie estintiva Inel difetto di qualsiasi previsione in tal senso - la "cessazione del rapporto all'atto dell'entrata in vigore della presente legge" (1° giugno 1982, giorno successivo alla sual pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale: ultimo comma dello stesso articolo 5), che in forza di una sorta di finzione giuridica (fictio iuris) - integra la fattispecie costitutiva del diritto all'indennità di anzianità per i rapporti di lavoro iniziati prima dell'entrata in vigore della legge e proseguiti successivamente - da "calcolare", secondo la disciplina vigente sino a tale momento, e da "cumulare" con il trattamento di fine rapporto maturando successivamente (secondo quello stesso criterio del pro rata, che sarebbe stato previsto anche per i lavoratori soggetti sia al sistema retributivo, sia al sistema contributivo di calcolo della pensione - parimenti in dipendenza dell'inizio del proprio rapporto di lavoro, nel vigore del primo, e la prosecuzione nel vigore del secondo dei due sistemi di calcolo: arg. ex art. 1, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335, Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare). Rientra, quindi, nella previsione di legge (di cui all'art.5, 1° comma, della legge 29 maggio 1982, n. 297, cit.) anche la risoluzione del rapporto di lavoro, non per giusta causa", che in forza della disciplina collettiva (articolo 22 del CCNL di categoria allora vigente) - dà diritto alla liquidazione dello scatto biennale in corso - in ragione di un ventiquattresimo per ogni mese di anzianità ai fini m dell'indennità di anzianità. Pertanto lo stesso scatto biennale in corso - limitatamente ai ventiquattresimi maturati all'atto dell'entrata in vigore della legge (1° giugno 1982) - concorre ad integrare come questa Corte ha già avuto occasione di affermare (vedine le - sentenze n.7722, 9283/95, 2112/97, 1492/2003), con riferimento a fattispecie identiche a quelle dedotte nel presente giudizio - la base di calcolo dell'indennità di anzianità, che per quanto si é detto - va "calcolata", secondo la disciplina - " vigente sino a tale momento, e cumulata" con il trattamento di fine rapporto maturando successivamente. -Né si può correre i rischio - paventato dalla ricorrente che i medesimi ventiquattresimi dello scatto biennale in corso possano essere computati – una volta compito il biennio – anche ai fini del trattamento di fine rapporto, ostandovi - il diverso criterio di calcolo di tale trattamento (di cui all'art. 2120 c.c., come novellato dalla stessa legge n. 297 del 1982). Tale trattamento, infatti, si calcola sommando - per ciascun anno di servizio - una quota pari (e, comunque, non superiore) all'importo della retribuzione dovuta per lo stesso anno diviso per 13,5 (in tal senso vedi, per tutte, Cass. n. 7488 del 2000), con la conseguenza che é da escludersi, in radice, qualsiasi possibilità di interferenza sulla quota di retribuzione, accantonata annualmente - di - emolumenti percepiti in anni precedenti o, comunque, diversi. La sentenza impugnata non merita, quindi, le censure che le vengono mosse dalla ricorrente. 3 3.Pertanto il ricorso dev'essere integralmente rigettato. Le spese del presente giudizio di cassazione seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
Condanna la ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio di cassazione, che liquida in euro 38,00 , oltre euro 2.000 (duemila) per onorario. Così deciso in Roma, il 27 marzo 2003 Il Consigliere estensore De by Il Presidente Hi Ruliand - Viluve Brun IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria 3 oggi 10 OTT, 2003 4 T CANCELLIERE Vilene Bonn R O C