Sentenza 3 aprile 1999
Massime • 2
L'art. 2113 cod. civ. non ha l'effetto di rendere annullabili tutte le rinunce e le transazioni del lavoratore indipendentemente dalla natura dei diritti che ne costituiscono oggetto, ma si riferisce specificamente ai diritti di natura retributiva e risarcitoria derivanti al lavoratore dalla lesione di fondamentali diritti alla persona (come il diritto alla salute, al riposo settimanale, alle ferie, alla previdenza e assistenza etc., gli atti dismissori dei quali rimangono soggetti al più radicale regime invalidante della nullità ex art. 1418 cod. civ.). Soltanto per tali diritti patrimoniali - i quali, secondo la disciplina comune, sarebbero pienamente dismissibili - opera la speciale disciplina dettata dall'art. 2113 cit. che, da un lato, rende invalidi i negozi di rinunzia e transazione solo se tempestivamente impugnati nel termine semestrale e, dall'altro, considera estranee al regime di invalidità e di impugnativa da essa introdotto le conciliazioni riconducibili alla previsione del suo ultimo comma. (Fattispecie in materia di crediti risarcitori maturati per effetto dell'illegittimo frazionamento del riposo settimanale).
L'ipotesi di totale assenza del riposo settimanale e quella dell'illegittimo (alla stregua della sentenza della Corte costituzionale n.23 del 1982) frazionamento dello stesso non sono tra loro equiparabili perché nella seconda non si ha inadempimento ma inesatto adempimento della prestazione dovuta; la diversità, sul piano concettuale, delle due suddette situazioni giuridiche non può non riflettersi sulle conseguenze da esse prodotte in termini di lesione del diritto (al riposo) costituzionalmente protetto. Il frazionamento del riposo settimanale - a differenza della sua mancata fruizione senza recupero - non comporta, infatti, una prestazione aggiuntiva ed eccedente rispetto a quella già compensata con la retribuzione mensile e perciò non può determinare l'insorgenza per il lavoratore del diritto a un compenso di natura retributiva analogo a quello riconosciuto per il caso di mancata fruizione (salva l'eventuale maggiorazione per la penosità del lavoro domenicale, ove a causa del frazionamento del riposo la prestazione lavorativa debba essere eseguita in questa giornata), ma fa sorgere esclusivamente il diritto a un'attribuzione patrimoniale di natura risarcitoria - suscettibile di predeterminazione in sede negoziale - destinata non già a compensare una prestazione di lavoro eccedente rispetto agli obblighi contrattuali, ma a indennizzare il lavoratore medesimo per il titolo (autonomo e diverso) rappresentato dal godimento irregolare del riposo e dalla conseguente usura psicofisica.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 03/04/1999, n. 3233 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3233 |
| Data del deposito : | 3 aprile 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CE SOMMELLA - Presidente -
Dott. Guglielmo SCIARELLI - Consigliere -
Dott. Paolino DELL'ANNO - Consigliere -
Dott. Raffaele FOGLIA - Consigliere -
Dott. Gabriella COLETTI - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
TA RO, domiciliato in ROMA presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato GIUSEPPE VISALLI DONATI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
CARONTE SHIPPING SPA,in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA C.MONTEVERDI 15, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO AGATI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato SANDRO TROYA, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 219/96 del Tribunale di MESSINA, depositata il 12/09/96 r.g.n.391/95;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/12/98 dal Consigliere Dott. Gabriella COLETTI;
udito l'Avvocato CE AGATI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Domenico NARDI che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con separati ricorsi, poi riuniti, al Pretore di Messina FF Santo, AR EP, IL LO, TA TR e TA CE, dipendenti della società "CARONTE SHIPPING" s.p.a." esponevano che, dall'inizio dei rispettivi rapporti di lavoro e fino al 30 maggio 1976, a causa del sistema di rotazione dei turni adottato dalla società, non avevano usufruito del riposo settimanale di ventiquattro ore consecutive. I ricorrenti rilevavano in particolare che, dalla data della rispettiva assunzione e fino alla entrata in vigore del CCNL del 12 febbraio 1972, avevano osservato turni di lavoro di dodici ore seguiti da riposi di 24 ore, senza mai godere del riposo settimanale. Deducevano, inoltre, che il sistema introdotto dal contratto collettivo era tale da frazionare il riposo settimanale in tre ratei di otto ore ciascuno (che andavano ogni due giorni ad aggiungersi ai riposi giornalieri), sicché anche nel nuovo regime contrattuale, non avevano fruito di 24 ore di riposo settimanale consecutive e non cumulate.
Sostenendo la illiceità, anche per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 23 del 1982 (che aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale, per contrasto con l'art.36, 3^ comma, Cost., dell'art.1 comma 2 n. 5 della legge 22.2.1934 n. 370)
del comportamento della società datrice di lavoro, i lavoratori chiedevano che fosse accertato il loro diritto alla indennità sostitutiva del mancato godimento del riposo settimanale in ragione di un compensativo per ogni riposo non goduto e/o al risarcimento del danno per la medesima causale, con la conseguente condanna della convenuta "CARONTE SHIPPING" S.p.a. al pagamento dei correlati importi oltre rivalutazione e interessi.
Con sentenza 23 febbraio 1995 il Pretore rigettava tutte le domande. Premessa la mancata dimostrazione da parte dei ricorrenti della dedotta turnazione 12/24 per il periodo antecedente il 1972, osservava il Pretore che il sistema del frazionamento del riposo settimanale adottato dal CCNL del 1972, pur dovendosi ritenere illegittimo alla luce della sentenza costituzionale n. 23/82, determinava solo un irregolare godimento del riposo che non era equiparabile alla sua mancata fruizione ed era fonte, come tale, di mero credito risarcitorio, il quale a sua volta, nella specie, poteva ritenersi estinto per effetto dell'accordo collettivo integrativo del 17.4.1974 che aveva stabilito, per il passato, l'erogazione a tutto il personale di una somma "una tantum" a titolo di arretrati ed a definitiva transazione di ogni questione e, per il periodo successivo, il pagamento di un importo forfettario pari a due giornate di riposo compensativo oltre al pagamento delle giornate di sabato eventualmente lavorate.
Avverso tale decisione proponevano appello i lavoratori censurando l'omessa valutazione del periodo anteriore al 1972, per il quale assumevano essere incontestata la dedotta turnazione 12/24; deducendo che alla pretesa economica correlata al godimento frazionato del riposo settimanale doveva riconoscersi natura retributiva e non risarcitoria, come erroneamente ritenuto dal primo giudice;
sostenendo, infine, che comunque erronea era la qualificazione da questi operata circa il contenuto negoziale e la validità della citata clausola contrattuale.
Il Tribunale di Messina, con sentenza 12 settembre 1996, respingeva l'appello.
Il giudice del gravame rilevava, in primo luogo, che l'assunto relativo al sistema di turnazione 12/24 nel periodo precedente il CCNL del 1972 non soltanto non era sorretto da alcun elemento di prova, ma non era neppure sufficientemente specifico in relazione al "petitum" conclusivo, non essendo chiaro se per tale periodo i lavoratori lamentassero la totale omissione del riposo settimanale o solo, come per il periodo successivo, il suo irregolare godimento:
conclusione quest'ultima, cui si era indotti, secondo il Tribunale, dal riferimento a ". . .i modi voluti dalla legge" oltre che dalla eccezione di controparte la quale, lungi dal non svolgere difesa alcuna, aveva espressamente opposto che i ricorrenti avevano goduto, in tale periodo, del riposo frazionato e che tale modalità di godimento era stata "ampiamente indennizzata". In tal modo intesa la domanda, osservava ancora il Tribunale che il frazionamento del riposo settimanale non era equiparabile alla sua mancata fruizione (in ragione del rilievo nel sistema della distinzione tra inadempimento e adempimento non rite); per la qual cosa, dall'irregolare godimento del riposo poteva conseguire solo una pretesa risarcitoria e non anche un ulteriore compenso di natura retributiva commisurato ai giorni di riposo settimanale irregolarmente goduti, non determinandosi complessivamente una prestazione lavorativa settimanale di durata maggiore rispetto a quella (sei giorni lavorativi alla settimana) compensata dalla paga contrattuale. Precisava, tuttavia, il giudice del merito che, nel caso concreto, il detto credito risarcitorio era stato estinto per effetto, quanto al periodo iniziale e fino al 20.2.1974, della transazione contenuta al punto n.6 dell'accordo collettivo del 17.4.1974, integrativo del CCNL 20.2.1974, con la quale era stata stabilita la erogazione "una tantum" di somme specificamente determinate "..a titolo di arretrati e a definitiva transazione di ogni altra questione..", e, per il periodo successivo, della corresponsione, pacificamente dedotta, di un compenso aggiuntivo forfettariamente commisurato, giusta espressa previsione contrattuale (art.54 CCNL 20.2.1974), a due giornate di riposo compensativo. Di questa sentenza chiede la cassazione il solo TA TR con ricorso fondato su quattro motivi ai quali resiste con controricorso la società datrice di lavoro che ha anche presentato memoria. Motivi della decisione
Con il primo motivo il ricorrente censura la sentenza di appello per vizio di omessa insufficiente e contraddittoria motivazione su punto decisivo (art.360 n.5 c.p.c.) ritenendo ingiustificata l'affermazione del Tribunale secondo cui l'assunto del ricorso introduttivo non era sufficientemente specifico ed era comunque privo di ogni riscontro probatorio. Assume che nel detto ricorso si richiamavano espressamente i turni 12/24 effettuati fino alla entrata in vigore del CCNL del 1972 e la mancata fruizione dei riposi settimanali di 24 ore consecutive;
per cui la conclusiva richiesta di condanna, espressamente riferita "alle causali di cui in ricorso", non poteva determinare alcuna incertezza sul fatto che i lavoratori lamentassero, fino al 12.2.1972, la totale omissione del riposo settimanale. Sostiene inoltre che, diversamente da quanto si afferma nella impugnata sentenza, la resistente società non aveva mosso nella memoria difensiva contestazione alcuna in ordine al periodo precedente il 12.2.1972 e ciò comportava che doveva essere ritenuta pacifica la circostanza della mancata fruizione, in qualsiasi forma, del riposo settimanale nel ricordato periodo.
Il motivo non è fondato.
Il Tribunale, oltre ai rilievi svolti in merito alle difficoltà di identificazione della domanda relativa al periodo di tempo precedente la stipula del contratto collettivo del 1972 per la insufficiente specificazione dell'assunto in relazione al "petitum" conclusivo (in violazione dell'art.414 n.4 c.p.c.), ha respinto l'appello dei lavoratori con una ulteriore, distinta considerazione, costituita dall'accertata mancanza di qualsiasi elemento di prova sull'effettivo svolgimento di un turno articolato su 12 ore di lavoro seguite da 24 ore di riposo.
Questa autonoma considerazione, idonea e sufficiente da sola a legittimare il "decisum", non ha formato oggetto di impugnazione se non sotto il profilo che la mancata contestazione, da parte della società convenuta, della dedotta effettuazione del turno 12/24 rendeva pacifica la circostanza e superflua la sua dimostrazione. La tesi non è idonea, peraltro, a porre in dubbio la correttezza della censurata affermazione, che si adegua in pieno all'insegnamento costante della giurisprudenza legittimità secondo cui l'onere di provare i fatti costitutivi della domanda, del quale l'art.2697 cod.civ. fa carico all'attore, non viene meno per effetto della loro mancata contestazione da parte del convenuto;
con la conseguenza, nel rito del lavoro, che l'inosservanza, da parte del convenuto medesimo, dell'obbligo di prendere posizione sui fatti allegati a sostegno della domanda - obbligo imposto dall'art.416, comma 3, c. p. c. - non equivale ad una confessione della fondatezza dell'assunto attoreo, nè può esimere il giudice dal dovere di verificare l'assolvimento da parte del ricorrente del proprio onere probatorio, potendo tutt'al più valere come argomento di prova liberamente apprezzabile ai sensi dell'art.116, comma 2, c.p.c. (cfr. Cass. 13 marzo 1996 n. 2058; 26 gennaio 1996 n. 6004; 18 marzo 1996 n. 2254). Con il secondo motivo e con deduzione della violazione e falsa applicazione dell'art.2126 cod. civ.(art.360 n.3 c.p.c.), il Costa sostiene che l'illecito frazionamento del riposo esclude che possa parlarsi di riposo settimanale "comunque goduto", come erroneamente ritenuto dal Tribunale, dal momento che viene sostanzialmente leso un diritto costituzionalmente protetto e disconosciuto l'elemento essenziale del riposo settimanale, costituito dalla consecutività delle 24 ore. Dovendo invece concludersi, secondo il ricorrente, che il godimento "frazionato" equivalga un riposo settimanale "comunque non goduto" e perciò prestazione di attività lavorativa nel settimo giorno, questa doveva trovare un adeguato compenso di natura retributiva e non già risarcitoria come si afferma nella decisione impugnata.
Anche queste censure sono prive di fondamento.
Con ampia e rigorosa motivazione il Tribunale ha spiegato che il frazionamento del riposo settimanale, benché da considerare illegittimo alla stregua della sentenza della Corte Costituzionale n. 23 del 1982 (dichiarativa della illegittimità costituzionale, per contrasto con l'art.36, 3^ comma, Cost., dell'art.1, comma 2 n.5 della legge 22 febbraio 1934 n.370, nella parte in cui consentiva che il riposo settimanale dovuto al personale navigante corrispondesse a 24 ore non consecutive) , non aveva tuttavia comportato nel caso concreto. per le modalità della sua attuazione nell'arco della settimana ( i turni di riposo erano stati articolati in tre ratei di otto ore fruite ogni due giorni attraverso il prolungamento del riposo giornaliero), una prestazione lavorativa di durata maggiore rispetto a quella di sei giorni alla settimana già compensati dalla retribuzione contrattuale. Ha precisato, infatti, il Tribunale, che i lavoratori non avevano fatto alcun riferimento a lavoro prestato nel settimo giorno (o comunque nella giornata di domenica) e a correlate pretese di maggiorazioni retributive che, pertanto, dovevano ritenersi del tutto estranee al giudizio.
Tali affermazioni sono giuridicamente corrette ed in tutto coerenti con principi ripetutamente affermati da questa Corte in tema di mancata fruizione del riposo settimanale e di lavoro prestato nel settimo giorno, nonché con quelli espressi sul problema specifico del godimento irregolare del riposo settimanale a causa del suo avvenuto frazionamento.
Sulla questione generale, è noto l'insegnamento secondo cui il lavoratore retribuito in misura fissa mensile, il quale , in violazione delle norme di tutela contenute nell'art. 36, 3^ comma, Cost. e 2109, lo comma, cod.civ., abbia prestato attività lavorativa in giornate destinate al riposo settimanale con definitiva perdita dello stesso e, quindi, della possibilità di recupero delle energie fisiche e mentali che il riposo è finalizzato a salvaguardare, ha diritto: 1) alla retribuzione giornaliera (ai sensi dell'art.2126, 2^ comma, cod.civ.) per il lavoro prestato nel giorno di riposo, in quanto la normale retribuzione mensile compensa solo sei giorni di lavoro la settimana e un giorno di riposo;
2) a una maggiorazione retributiva per la maggiore penosità del lavoro domenicale nel caso in cui la prestazione sia stata resa nella giornata di domenica;
3) a un'attribuzione patrimoniale di natura non retributiva ma risarcitoria del danno (usura psicofisica) derivante dal mancato o irregolare godimento del riposo a causa della inadempienza del datore di lavoro, il quale compie una scelta organizzativa in contrasto con norme imperative poste a tutela di diritti fondamentali del prestatore (cfr. Cass. Sez. Un. 3 aprile 1989 n. 1607; Cass. 27 aprile 1992 n. 5019; 11 luglio 1996 n. 6327 ;19 novembre 1997 n. 11524). Sulla questione che più direttamente interessa la presente controversia, quella cioè in cui vi sia attribuzione del riposo settimanale , ma le modalità siano tali da non consentirne la fruizione per 24 ore consecutive, diverse pronunce di questa Corte (Cass. 19 ottobre 1991 n. 11090; 4 febbraio 1993 n. 1357) dai cui principi il Collegio non ha ragione di discostarsi posto che i rilievi formulati dal ricorrente non sono diversi da quelli che esse hanno già esaminato e disatteso - hanno affermato che le due ipotesi - totale assenza del riposo settimanale ed illegittimo frazionamento dello stesso - non sono tra loro equiparabili perché nella seconda non si ha inadempimento ma inesatto adempimento della prestazione dovuta e la diversità, sul piano concettuale, di queste due situazioni giuridiche non può non riflettersi sulle conseguenze da esse prodotte in termini di lesione del diritto (al riposo) costituzionalmente protetto. Il frazionamento del riposo settimanale non comporta infatti, come invece la sua mancata fruizione senza recupero una prestazione di lavoro aggiuntiva ed eccedente quella già compensata con la retribuzione mensile e perciò non può determinare l'insorgenza, per il lavoratore, del diritto a un compenso di natura retributiva analogo a quello riconosciuto per il caso di mancata fruizione (salva la eventuale maggiorazione per la penosità del lavoro domenicale, ove il frazionamento del riposo comporti lavoro in questa giornata) ma soltanto il diritto a un'attribuzione patrimoniale che ha natura risarcitoria non retributiva, essendo diretta non già a compensare una prestazione di lavoro eccedente rispetto agli obblighi contrattuali, ma a indennizzare il lavoratore medesimo per il titolo (autonomo e diverso) rappresentato dal godimento irregolare del riposo e dalla conseguente usura psicofisica.
Nel terzo motivo, deducendo la violazione e falsa applicazione degli artt. 1965 e segg. cod. civ. (art.360 n.3 c.p.c.), il ricorrente afferma, in primo luogo, che il Tribunale avrebbe errato nell'attribuire natura di transazione alla determinazione di cui al pt. n. 6 dell'accordo collettivo 17.4.1974, integrativo del CCNL 20.2.1974. Tesi del ricorrente è che l'accordo del 1974 regolamentava, tra l'altro, i riposi settimanali prevedendone il frazionamento;
sicché, anche ad ammettere, per assurdo, la natura transattiva della pattuizione della erogazione "una tantum" di somme specificamente determinate a titolo di arretrati e a definitiva transazione di ogni altra questione, la dizione "ogni altra questione" non poteva certo comprendere quelle che avevano formato oggetto della trattativa sindacale, tra le quali appunto il frazionamento del risposo settimanale. In ogni caso, rileva ancora il ricorrente, mancherebbero del tutto, nella ricordata previsione negoziale, gli elementi essenziali della transazione, non essendo rinvenibili in essa ne' la "res dubia", ne' le discordanti valutazioni delle parti in ordine alle correlative situazioni giuridiche ed ai rispettivi diritti, ne' .tantomeno le reciproche dazioni, concessioni o promesse .
Sostiene, infine, che nessun valore di accettazione della (presunta quanto) inesistente transazione sarebbe attribuibile alla quietanza da esso ricorrente rilasciata all'atto dell'erogazione delle somme e cita la motivazione di una sentenza del Tribunale di Mistretta che avrebbe ritenuto non sufficiente il ristoro della irregolare fruizione del riposo settimanale attuato mediante il pagamento del compenso forfettario oggetto dell'accordo sindacale del 1974.
I rilievi di cui sopra sono inammissibili e comunque privi di fondamento.
Osserva la Corte, richiamando un principio consolidato, che le operazioni di ricerca e di individuazione della volontà contrattuale costituiscono espressione dell'attività tipica del giudizio di merito, il cui risultato, concretandosi in un accertamento di fatto, non è sindacabile in sede di legittimità salvo il limite della inadeguatezza della motivazione e della patente violazione delle regole legali di ermeneutica contenute negli artt. 1362 e segg. cod. civ. Ma nel caso concreto il ricorrente non ha dedotto ne' la violazione di tali regole, spiegando in qual modo il Tribunale si sia da esse discostato, e neppure alcun vizio della motivazione;
per cui ogni ulteriore approfondimento del tema controverso sarebbe addirittura superfluo.
In ogni caso, la sentenza impugnata giustifica con convincenti argomentazioni la identificazione di una transazione nell'anzidetta disposizione negoziale, operando una ricostruzione della comune volontà delle parti che correttamente applica i criteri indicati negli artt. 1362 e 1363 cod. civ. e le regole imposte dalla relativa disciplina, la quale esige che la interpretazione di una dichiarazione contenuta in un contratto collettivo di diritto comune sia il risultato non della sola analisi del significato letterale dei termini e delle espressioni nella stessa usati ma, altresì, dell'esame e della valutazione delle altre disposizioni negoziali che, secondo tale significato, appaiono connesse a quella da interpretare (Cass. sent. 6 ottobre 1997 n. 9713). Ha spiegato, infatti, il Tribunale che la esistenza di una transazione avente ad oggetto il credito risarcitorio relativo al periodo iniziale (fino al 20.2.1974) era ricavabile dal tenore letterale della previsione pattizia della erogazione "una tantum" di somme specificamente determinate ..."a titolo di arretrati e a definitiva transazione di ogni altra questione..." contenuta nel pt. 6 dell'accordo collettivo integrativo del 1974 e dal contesto negoziale in cui tale determinazione era inserita, ponendosi la stessa come norma di chiusura di precedenti disposizioni alle quali era logicamente e strettamente correlata che avevano ad oggetto, tra l'altro, una specifica disciplina dei compensi spettanti ai marittimi in ragione del godimento frazionato del riposo settimanale (pt.2 dell'accordo).
Quanto alle censure relative alla omessa considerazione degli elementi costitutivi del negozio di transazione, è sufficiente osservare che l'accertamento della portata transattiva di una dichiarazione negoziale, come pure la identificazione dell'oggetto del negozio transattivo si risolvono in un apprezzamento di fatto riservato al giudice del merito e incensurabile in sede di legittimità quando sia criticato soltanto con considerazioni di carattere astratto (consistenti, nella specie, nella citazione di massime di giurisprudenza in tema di "res dubia" e "reciproche concessioni") senza specifica indicazione degli errori compiuti e degli elementi trascurati o non adeguatamente valorizzati dalla sentenza impugnata nella ricostruzione del significato giuridico attribuito al regolamento di interessi attuato dalle parti. Nel quarto motivo il ricorrente assume che il Tribunale avrebbe violato e falsamente applicato gli artt.2113, 1382 e 1418 cod. civ (art.360 n.3 c.p.c.) in primo luogo per aver ritenuto giuridicamente valida la transazione relativa al periodo precedente la data del 20.2.1974, poiché con essa si sacrificava un diritto inderogabile, irrinunciabile e indisponibile dei lavoratori, come quello al riposo continuativo settimanale;
in secondo luogo, per aver considerato legittima la clausola contrattuale che disponeva, per il periodo successivo al 20.2.1974, di quello stesso diritto, prevedendo il pagamento di un compenso aggiuntivo (pari a due giornate di riposo compensativo) per il godimento frazionato del riposo settimanale. In particolare, secondo il ricorrente, la tesi del Tribunale che assimila l'anticipata determinazione di tale compenso alla clausola penale, non terrebbe conto del fatto che la clausola penale suppone la esistenza di un contratto valido ed ha la funzione di limitare il risarcimento dovuto per il caso di inadempimento, mentre la clausola di cui si controverte è inserita in una norma contrattuale che è nulla perché incide su diritti indisponibili del prestatore (artt.1418 e 2113 cod. civ.) e che comunque prevede una controprestazione remuneratoria (e non già risarcitoria) di una prestazione resa in violazione di legge. Se il Tribunale "avesse condotto l'intrapreso ragionamento fino alle sue logiche conseguenze" avrebbe dovuto rilevare che data la diversa natura del percepito compenso contrattuale e della indennità reclamata in giudizio, quest'ultima andava comunque riconosciuta ai lavoratori ". . .in quanto connessa con elementi logico-giuridici diversi da quelli fatti palesi dal punto 2) dell'accordo 17.4.1974..".
Anche quest'ultimo motivo è da rigettare.
Esaminando partitamente i due profili in cui la censura si articola si osserva , con riguardo alla asserita indisponibilità in via transattiva ai sensi dell'art.2113 cod. civ., del diritto al riposo settimanale continuativo, che il Tribunale ha correttamente distinto tra l'ipotesi in cui oggetto della transazione sia il diritto - indisponibile - riconosciuto da norma inderogabile di legge o di contratto collettivo e quella in cui oggetto dell'accordo transattivo, e dunque dell'atto dispositivo, sia il diritto patrimoniale acquisito dal lavoratore per effetto della violazione di quelle norme inderogabili (come, nella specie, il credito risarcitorio derivante dalla illecita compromissione del diritto al riposo settimanale continuativo).
Questa distinzione è , invero, in tutto coerente con l'orientamento assunto sulla questione dalla giurisprudenza prevalente di questa Corte, alla quale il Collegio pienamente aderisce non condividendo, perché proietta evidenti dubbi di incostituzionalità sulla norma, l'indirizzo (espresso da Cass. sent. 14 dicembre 1996 n. 11181) che attribuisce all'art. 2113 cod.civ. l'effetto di rendere annullabili tutte le rinunce e transazioni del lavoratore indipendentemente dalla natura dei diritti che ne costituiscono oggetto.
Secondo il ricordato, prevalente orientamento (cfr. Cass 19 gennaio 1985 n. 163; 16 febbraio 1988 n. 1632; 2 febbraio 1988 n. 983; 5 novembre 1990 n. 10575; 12 settembre 1991 n. 9540; 13 marzo 1992 n. 3093; 12 giugno 1995 n. 6113) l'art.2113 cod. civ. ha valore di norma ellitticamente riferita ai diritti di natura retributiva e risarcitoria derivanti al lavoratore dalla lesione di fondamentali diritti della persona (ad esempio, il diritto alla salute, al riposo settimanale, alle ferie , alla previdenza e all'assistenza etc., gli atti dismissori dei quali rimangono soggetti al più radicale regime invalidante della nullità ex art. 1418, primo comma, cod.civ., proprio delle norme imperative); alle pretese patrimoniali cioè che il lavoratore abbia maturato in conseguenza del mancato godimento di quei diritti inderogabili e indisponibili.
Ciò significa che per i diritti patrimoniali - i quali, secondo la disciplina comune sarebbero pienamente dismissibili - e solo per essi opera , in tutto il suo contenuto, la disciplina dell'art.2113 cod.civ. la quale, da un lato, rende invalidi i negozi di rinunzia e di transazione solo se tempestivamente impugnati nel termine semestrale, dall'altro considera estranee al regime di invalidità e di impugnativa da essa introdotto le conciliazioni riconducibili alla previsione del suo ultimo comma.
Ed è proprio con riferimento a questa ultima parte della norma che il Tribunale ha definito valida e inoppugnabile la negoziazione, da parte dei lavoratori, di pretese già acquisite al loro patrimonio e perciò stesso estinto il credito risarcitorio da essi maturato per il periodo antecedente al 20.2.1974 . Sottolinea, infatti, la sentenza di merito che la transazione fu assistita dalle "garanzie" espressamente contemplate dall'art.2113 cod. civ. perché frutto di un accordo (quello appunto del 17.4.1974) concluso in sede sindacale con espressa adesione dei lavoratori. Tale accertamento, assunto a determinante "ratio decidendi", non ha formato oggetto di specifica impugnazione e contestazione e non è, pertanto, suscettibile di censura in questa sede di legittimità.
Quanto al secondo profilo della censura, escluso, per quanto si è detto all'inizio, che le attribuzioni patrimoniali previste da norme della contrattazione collettiva per l'ipotesi di illegittima compromissione del diritto al riposo settimanale abbiano contenuto remuneratorio (come insiste nel sostenere il ricorrente), la questione della legittimità della predeterminazione convenzionale della entità del danno risarcibile - danno che quanto all'"an" è oggetto di presunzione assoluta, essendo intrinseco al mancato rispetto di un diritto fondamentale posto a tutela del benessere fisico e psichico dei lavoratori - va risolta in senso affermativo, posto che una commisurazione negoziale delle conseguenze patrimoniali della lesione di diritti protetti da norme imperative rimane commisurazione di una sanzione e non assume per ciò solo carattere di autorizzazione alla commissione dell'illecito e di negoziazione su futuri diritti indisponibili. Pertanto, mentre sono certamente nulle le norme collettive direttamente regolatrici della ipotesi illecita suindicata, devono invece ritenersi legittime le clausole che, a differenza delle prime, disciplinino solo gli aspetti risarcitori del sacrificio del diritto attraverso una prequantificazione dell'indennizzo da corrispondere ai lavoratori interessati (vedi anche Cass.19 novembre 1997 n. 11524, 11 luglio 1996 n. 6327, 27 aprile 1992 n. 5019). Trattandosi di clausole validamente concordate, il ristoro da esse previsto può, se ritenuto congruo, essere utilizzato dal giudice del merito come misura del risarcimento della usura psico fisica in cui si concreta il danno subito dal lavoratore: anzi, la presunzione di sufficienza che assiste queste determinazioni dell'autonomia collettiva esonera il giudice dal procedere a una valutazione della maggiore o minore gravosità delle varie prestazioni lavorative nel caso in cui non sia stata offerta una valida prova atta a superarla. Per tutte le considerazioni svolte il ricorso deve essere respinto con conseguente condanna del ricorrente al pagamento, in favore della società resistente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in lire 42.000, oltre lire 2.500.000 (duemilionicinquecentomila) per onorari.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente al pagamento in favore della società resistente delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidandole in oltre lire 42.000, oltre lire 2.500.000 per onorari.
Così deciso in Roma, il 22 dicembre 1998.
Depositato in Cancelleria il 3 aprile 1999