Sentenza 16 gennaio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 16/01/2003, n. 578 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 578 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2003 |
Testo completo
Aula 'B' 3 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO8/ 03 REMA DI GAS SAZION0 0 LA CORT Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente R.G.N. 562/00 Dott. Salvatore SENESE Dott. Mario PUTATURO DONATI VISCIDO- Consigliere Cron. 1157 Dott. Guglielmo SIMONESCHI Rel. Consigliere Rep. Dott. Raffaele FOGLIA Consigliere Ud. 18/04/02 Dott. Saverio TOFFOLI Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: IN EN, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE DELLE MILIZIE 38, presso lo studio dell'avvocato GIOVANNI ANGELOZZI, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
INPS, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, rappresentato e difeso dagli avvocati 2 VINCENZO MORIELLI, ANTONIO TODARO, LUIGI CANTARINI, PATRIZIA TADRIS, giusta delega in atti;
resistente 2002 avverso la sentenza n. 6426/99 del Tribunale di ROMA, 1702 *- 1 - depositata il 09/04/99 R.G.N. 24209/96; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/04/02 dal Consigliere Dott. Guglielmo SIMONESCHI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marcello MATERA che ha concluso per | rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il Tribunale di Roma, in parziale riforma della decisione di primo grado, in relazione alla manda proposta da EL EN nei confronti dell'INPS per 1'accertamento, ex art. 52 della legge n.88/89, della illegittimità del provvedimento con il quale 1'Istituto aveva richiesto la restituzione di quote di pensione percepite per gli anni 84 92; riteneva che, nella allo ius specie, doveva darsi applicazione segf. della suporveniens di cui all'art. 1 co. 260 e legge finanziaria del 1997 per il quale, tranne che nell'ipotesi di dolo, non si fa luogo al recupero Der intero dell'indebito, ove l'assicurato, nell'anno di riferimento, abbia percepito un reddito personale pari od inferiore a 16 milioni, ed invece il recupero, con decurtazione di un quarto della somma, è consentito ove sia superata la soglia di reddito nella misura anzidetta. Precisava il Tribunale che tale disciplina ha globalmente sostitutivo di quella carattere e che nella specie non avendo anteriore ellato assolto l'onere della prova relativa al reddito fruito, doveva respingersi la domanda di accertamento proposta in primo grado, 3 dichiarandosi, in difetto di prova del dolo dello stesso, che l'irrepetibilità, ai sensi del comma 261 dell'art. 1, non poteva eccedere la misura di in quarto, come da questa norma disposto. Avverso questa decisione ricorre per Cassazione EL EN censurandola per violazione di 'Istituto intimato si è costituitoleage. per procura. MOTIVI DELLA DECISIONE Deduce il ricorrente violazione dell'art. 52 della legge n.88/89, dell'art. 1 comma 260 e seg. della legge n.662/96, oltre a vizio di motivazione, assumendo che quest'ultima normativa ha efficacia retroattiva nel senso di riferirsi a fatti passati па non in quello di sostituirsi del tutto ed esaustivamente alle precedenti norme disciplinanti gli indebiti previdenziali, pena, al contrario, la sua illegittimità costituzionale. Assume inoltre il ricorrente che, comunque, è principio generale che la retroattività della norma sia espressamente prevista mentre non lo è stata per le richiamate disposizioni della legge n.662/96. Ritiene la Corte che il ricorso deve essere considerando che le predette censure rigettato, state già esaminate e rigettate da Cass. 26 sono luglio 2001 n. 10270, cui in questa decisione si ederisce, per la quale "le prestazioni previdenziali indebitamente erogate dagli enti di previdenza obbligatoria prima dell'l gennaio 1996 sono ripetibili secondo i criteri posti dall'art. 1, comma 260 e seguenti della legge n.662/96, che sostituiscono per intero la disciplina precedente, con la conseguenza che la ripetizione non è subordinata alla sussistenza dei relativi resupposti secondo la normativa anteriore;
né la retroattività delle indicate disposizioni può dar luogo a questioni di legittimità costituzionale, in relazione agli artt. 3 e 38 Cost., posto che, crattandosi di un potere discrezionale riservato al legislatore, non sono in contrasto con principi costituzionalmente sanciti disposizioni destinate ad avere una efficacia limitata nel tempo, qualora le stesse, essendo dettate nella materia previdenziale, siano destinate, come nella specie, a bilanciare contrapposti interessi e salvaguardare l'esigenza collettiva rivolta alla eliminazione in etempi solleciti di controversie tra cittadini cubblici poteri, pure se le medesime disposizioni si riferiscano a fatti passati, dei quali in via transitoria siano stati sospesi taluni effetti 5 (peraltro tutelando la posizione dei cittadini più deboli perché percettori dei redditi più bassi)". Si richiama altresì il precedente conforme di Cass. sez. un. 21 febbraio 2000, n.30.
Per questi motivi
la Corte rigetta il ricorso;
nulla per le spese essendosi costituito l'Istituto intimato solo con procura senza svolgere attività difensive e versandosi comunque nell'ipotesi di cui all'art. 152 c.p.c..
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
nulla per le spese. Così deciso in Roma il 18 aprile 2002 il PresidenteR Il Cons estensore: IL CANCELLIERE Doporjata to Cancelleria ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO, DI 16 GEN 2003 O DIRITTO AI SENSI DELL'ART. 10REGISTRO, E DA OGNI SPESA, TASSA DELLA LEGGE 11-8-73 N. 533 CANCELLIERE 9