CASS
Sentenza 27 marzo 2023
Sentenza 27 marzo 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 27/03/2023, n. 12790 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12790 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da CQ RE, nato a [...], il [...]; avverso l'ordinanza del 25 ottobre 2022, del Tribunale di Reggio Calabria;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
sentita la relazione svolta dal consigliere MICHELE CUOCO;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, CA PI, che ha chiesto annullarsi, con rinvio, l'ordinanza im- pugnata;
RITENUTO IN FATTO Oggetto dell'impugnazione è l'ordinanza con la quale il 'Tribunale di Reggio Calabria, riconoscendo la continuazione tra i reati oggetto della sentenza n. 1014 del 2016 (emessa dalla Corte d'appello di Reggio Calabria per il reato di furto pluriaggravato) e quelli oggetto della sentenza n. 612 del 20:L5 (emessa sempre dalla Corte d'appello di Reggio Calabria, per i reati di estorsione aggravata e rici- claggio), ha individuato la violazione più grave in quella accertata con quest'ul- tima sentenza (nella quale era stata inflitta una pena finale di anni quattro e Penale Sent. Sez. 5 Num. 12790 Anno 2023 Presidente: PISTORELLI CA Relatore: CUOCO MICHELE Data Udienza: 24/01/2023 mesi sei di reclusione ed euro 3.600 di multai) e sulla pena finale in essa indica- ta, è stato applicato un aumento di anni due di reclusione ed euro 1.000 di mul- ta. Così giungendo alla pena finale di anni sei di reclusione e 4.600 di multa. Il ricorrente deduce, con un unico motivo d'impugnazione, formulato sotto i profili di cui alle lett. b), c) ed e) dell'art. 606 cod. proc. pen,, che il Tribunale: non avrebbe tenuto conto della riduzione prevista per il rito;
non avrebbe opera- to alcuna riduzione in ordine alla pena pecuniaria ed avrebbe previsto un aumen- to per il reato meno grave (furto pluriaggravato) di gran lunga maggiore rispetto a quello disposto dallo stesso giudice della cognizione per il riciclaggio. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è fondato nei limiti che seguono. L'ordinanza impugnata individua il trattamento sanzionatorio finale senza esplicitare compiutamente i singoli passaggi logici (a prescindere dai necessari contenuti motivazionali). Cosicché non è dato sapere se ed in quali termini è sta- ta operata la riduzione di cui all'art. 442 del codice di procedura penale. Questa Corte ha già avuto modo di precisare che, in caso di riconoscimento in sede esecutiva della continuazione tra reati oggetto di condanne emesse all'e- sito di distinti giudizi abbreviati, la pena base deve essere del:erminata nella sua entità precedente all'applicazione della diminuente per il rito abbreviato. Su di essa andranno applicati (e specificamente motivati) i singoli aumenti per la con- tinuazione e, sull'intero così ottenuto, la diminuente per il rito abbreviato (Sez. 1, n. 37168 del 19/07/2019, Rv. 276838 - 281617). Sotto il profilo motivazionale, il giudice avrà l'onere di individuare il reato più grave, stabilire la relativa pena base, calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite, dando atto dell'applicazione della diminuente (ancorché senza alcuna specificazione in ordine al quantum, essendo aritmeticamente predeterminato: Sez. 1, n. 26269 del 08/04/2021, Rv. 281617). Nel rispetto di questi parametri e del limite stabilito dall'art. 671 cod. proc. pen. (del divieto di superamento della somma delle sanzioni inflitte con ciascun titolo giudiziale), una volta individuata, secondo il disposto deil'art. 187 disp. att. cod. proc. pen., la violazione più grave, il giudice è libero di stabilire la pena congrua per ciascun altro episodio criminoso, anche facendo ricorso ai criteri di ragguaglio di cui all'art. 135 cod. pen., senza essere tenuto a rispettar- ne misura e nemmeno specie già indicate nelle sentenze (Sez. 1, n. 25426 del 30/05/2013, Rv. 256051). Il Tribunale di Reggio Calabria, nell'ordinanza impugnata, non si è attenuto a questi principi. Ed in questi termini l'ordinanza deve essere annullata, con rinvio per nuovo esame. 2
P.Q.M.
annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Reggio Calabria per nuovo esame. Così deciso il 24 gennaio 2023 Il Consi lier estensore
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
sentita la relazione svolta dal consigliere MICHELE CUOCO;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, CA PI, che ha chiesto annullarsi, con rinvio, l'ordinanza im- pugnata;
RITENUTO IN FATTO Oggetto dell'impugnazione è l'ordinanza con la quale il 'Tribunale di Reggio Calabria, riconoscendo la continuazione tra i reati oggetto della sentenza n. 1014 del 2016 (emessa dalla Corte d'appello di Reggio Calabria per il reato di furto pluriaggravato) e quelli oggetto della sentenza n. 612 del 20:L5 (emessa sempre dalla Corte d'appello di Reggio Calabria, per i reati di estorsione aggravata e rici- claggio), ha individuato la violazione più grave in quella accertata con quest'ul- tima sentenza (nella quale era stata inflitta una pena finale di anni quattro e Penale Sent. Sez. 5 Num. 12790 Anno 2023 Presidente: PISTORELLI CA Relatore: CUOCO MICHELE Data Udienza: 24/01/2023 mesi sei di reclusione ed euro 3.600 di multai) e sulla pena finale in essa indica- ta, è stato applicato un aumento di anni due di reclusione ed euro 1.000 di mul- ta. Così giungendo alla pena finale di anni sei di reclusione e 4.600 di multa. Il ricorrente deduce, con un unico motivo d'impugnazione, formulato sotto i profili di cui alle lett. b), c) ed e) dell'art. 606 cod. proc. pen,, che il Tribunale: non avrebbe tenuto conto della riduzione prevista per il rito;
non avrebbe opera- to alcuna riduzione in ordine alla pena pecuniaria ed avrebbe previsto un aumen- to per il reato meno grave (furto pluriaggravato) di gran lunga maggiore rispetto a quello disposto dallo stesso giudice della cognizione per il riciclaggio. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è fondato nei limiti che seguono. L'ordinanza impugnata individua il trattamento sanzionatorio finale senza esplicitare compiutamente i singoli passaggi logici (a prescindere dai necessari contenuti motivazionali). Cosicché non è dato sapere se ed in quali termini è sta- ta operata la riduzione di cui all'art. 442 del codice di procedura penale. Questa Corte ha già avuto modo di precisare che, in caso di riconoscimento in sede esecutiva della continuazione tra reati oggetto di condanne emesse all'e- sito di distinti giudizi abbreviati, la pena base deve essere del:erminata nella sua entità precedente all'applicazione della diminuente per il rito abbreviato. Su di essa andranno applicati (e specificamente motivati) i singoli aumenti per la con- tinuazione e, sull'intero così ottenuto, la diminuente per il rito abbreviato (Sez. 1, n. 37168 del 19/07/2019, Rv. 276838 - 281617). Sotto il profilo motivazionale, il giudice avrà l'onere di individuare il reato più grave, stabilire la relativa pena base, calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite, dando atto dell'applicazione della diminuente (ancorché senza alcuna specificazione in ordine al quantum, essendo aritmeticamente predeterminato: Sez. 1, n. 26269 del 08/04/2021, Rv. 281617). Nel rispetto di questi parametri e del limite stabilito dall'art. 671 cod. proc. pen. (del divieto di superamento della somma delle sanzioni inflitte con ciascun titolo giudiziale), una volta individuata, secondo il disposto deil'art. 187 disp. att. cod. proc. pen., la violazione più grave, il giudice è libero di stabilire la pena congrua per ciascun altro episodio criminoso, anche facendo ricorso ai criteri di ragguaglio di cui all'art. 135 cod. pen., senza essere tenuto a rispettar- ne misura e nemmeno specie già indicate nelle sentenze (Sez. 1, n. 25426 del 30/05/2013, Rv. 256051). Il Tribunale di Reggio Calabria, nell'ordinanza impugnata, non si è attenuto a questi principi. Ed in questi termini l'ordinanza deve essere annullata, con rinvio per nuovo esame. 2
P.Q.M.
annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Reggio Calabria per nuovo esame. Così deciso il 24 gennaio 2023 Il Consi lier estensore