Sentenza 20 aprile 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 20/04/2002, n. 5772 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5772 |
| Data del deposito : | 20 aprile 2002 |
Testo completo
Aula 'A' LACOR 0 577 2 /02 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSA ZYO Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Guglielmo SCIARELLI Presidente R.G.N. 12879/99 Dott. Giovanni MAZZARELLA Consigliere Cron. 17091 Dott. Antonio LAMORGESE Consigliere Rep. Dott. Raffaele FOGLIA Consigliere Ud.10/01/02 Rel. Consigliere Dott. Gabriella COLETTI ha pronunciato la seguente S ENTENZA sul ricorso proposto da: INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati CORRERA FABRIZIO, PONTURO DOMENICO, FONZO FABIO, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
CASA CURA REUMATOLOGICA OLIVETI SPA, in persona del 2002 legale rappresentante pro tempore, + elettivamente 69 domiciliato in ROMA VIA ORAZIO 12, presso lo studio -1- dell'avvocato GIOVANNI TORTORICI, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- App controricorrente avversO la sentenza n. 537/98 del Tribunale di CROTONE, depositata il 18/12/98 R.G.N. 1699/94; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/01/02 dal Consigliere Dott. Gabriella COLETTI;
udito l'Avvocato TORTORICI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Ennio Attilio SEPE che ha concluso per il rigetto del primo motivo ed accoglimento del secondo motivo del ricorso. -2- Svolgimento del processo Il Pretore di Crotone, con sentenza del 7 dicembre 1993, condannava l'INPS a restituire alla Casa di Cura Reumatologica Oliveti s.p.a. la somma di lire 568.894.000, oltre interessi legali dal giorno della domanda e rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT, affermando che la detta somma era stata indebitamente percepita dall'Istituto a titolo di contributi previdenziali, per avere la società ricorrente diritto all'inquadramento nel settore industriale e, quindi, a fruire degli sgravi contributivi ex lege n.1089 del 1968 nel periodo compreso tra il 1°marzo 1989 ed il 31 luglio 1991. L'INPS proponeva appello chiedendo che fosse disconosciuto il diritto dell'appellata alla rivalutazione monetaria delle somme indebitamente versate. La Casa di cura a sua volta chiedeva, con appello incidentale, che il diritto al pagamento di interessi legali e maggior danno fosse fatto decorrere non dalla data della domanda di rimborso, ma da -= quella degli indebiti pagamenti. Con sentenza in data 18 dicembre 1998 il Tribunale di Crotone rigettava sia l'appello principale che quello incidentale osservando: sulla prima questione, che la società creditrice aveva diritto al risarcimento del maggior danno ex art. 1224, comma 2, cod.civ., da attribuirsi in misura corrispondente alla rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT delle somme indebitamente versate all'INPS, dovendo presumersi che la stessa avrebbe probabilmente impiegato le somme anzidette nel ciclo produttivo dell'impresa e che, quindi, aveva dovuto far ricorso al credito allo scopo di supplire alla loro indisponibilità; sulla seconda questione, che la statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza di primo grado doveva essere interpretata alla stregua della motivazione nella quale si affermava che sulla somma indebitamente percepita dall'INPS "sono dovuti gli interessi nella misura legale dal giorno della maturazione del diritto al soddisfo”, con ciò indubitabilmente intendendo il primo giudice individuare il dies a quo della decorrenza di interessi e rivalutazione nella data dei pagamenti indebitamente 3 eseguiti a far tempo dal marzo 1989 fino al luglio 1991. Secondo il Tribunale, infatti, nella specie non era invocabile il consolidato indirizzo giurisprudenziale che fissa la decorrenza di interessi e rivalutazione alla data della domanda di rimborso, stante la mala fede dell'INPS al momento in cui ebbe a ricevere i pagamenti, in quanto, già prima del marzo 1989-luglio 1991, la Casa di cura aveva contestato la debenza dell'intero importo dei contributi (recava la data del 13 luglio 1984 la lettera di costituzione in mora e risaliva al 22 gennaio 1995 il ricorso amministrativo sul quale l'INPS si pronunciò il 6.2.1990), ponendo in tal modo l'Istituto in condizione di acquisirne consapevolezza. Per la cassazione di questa sentenza l'INPS ha proposto ricorso fondato su due motivi. Resiste la Casa di Cura Reumatologica Oliveti s.p.a. con controricorso. Motivi della decisione Con il primo motivo l'INPS censura la sentenza impugnata per aver attribuito alla Casa di cura il diritto alla rivalutazione delle somme indebitamente versate sulla scorta di semplici presunzioni, fondate sulle condizioni e qualità personali del creditore, disattendendo in tal modo il consolidato orientamento della giurisprudenza di - rispetto alla legittimità, alla stregua del quale la prova del maggior danno corresponsione degli interessi legali – non può essere fornita dal creditore attraverso il - fatto notorio del fenomeno inflattivo o ricorrendo ad elementi presuntivi, come l'appartenenza ad una determinata categoria economica. Con secondo motivo, denunciando violazione degli artt. 2033 e 1147, comma 2, cod.civ. oltre a vizi di motivazione, l'INPS assume che erroneamente il Tribunale ha ritenuto sussistente la malafede dell'Istituto, dal momento che la buona fede cui fa riferimento l'art.2033 cod.civ. deve presumersi in difetto di specifica prova contraria (nella specie non fornita) e che, in ogni caso, non resta esclusa per il solo fatto che il solvens abbia formulato contestazioni nell'eseguire il pagamento e che l'accipiens sia 4 stato consapevole di tali contestazioni. La decorrenza degli accessori del credito per eccedenze contributive doveva dunque essere fissata alla data della domanda di rimborso e non a quelle del pagamento dei contributi indebiti. Preliminarmente rileva la Corte che la Casa di cura resistente ha eccepito la inammissibilità del ricorso perché conterrebbe censure non proposte nel giudizio di appello, sia con riferimento alla individuazione del dies a quo di decorrenza degli interessi e rivalutazione, sia con riguardo alla questione della sussistenza del diritto al maggior danno, essendosi limitato l'INPS a contestare la sentenza pretorile nella sola parte in cui questa aveva riconosciuto interessi e rivalutazione senza il limite costituito dalla differenza tra l'indice Istat e il tasso degli interessi legali. Sotto entrambi i profili la eccezione non è fondata. Quanto al primo, è sufficiente osservare che l'INPS non aveva ragione di dolersi in appello della statuizione della sentenza pretorile relativa alla decorrenza di interessi e rivalutazione, dal momento che la stessa era stata fatta coincidere (così come ancora oggi chiede l'Istituto) con la data della domanda;
l'interesse alla impugnazione è sorto, invece, per effetto della sentenza di appello e della giuridica valenza che il Tribunale ha attribuito al dispositivo della pronuncia di primo grado, in quanto interpretato nel senso, sfavorevole all'ente previdenziale, che gli accessori del credito contributivo dovevano essere corrisposti dalla data (anteriore rispetto a quella di presentazione della domanda di rimborso) dei pagamenti indebitamente eseguiti (marzo 1989 - luglio 1991). Quanto al secondo profilo, deve rilevarsi che la sentenza impugnata afferma, in parte narrativa, che l'INPS aveva proposto appello chiedendo che "il Tribunale, in riforma della sentenza del Pretore di Crotone, disconosca il diritto dell'appellata alla rivalutazione monetaria delle somme indebitamente percepite dall'istituto previdenziale" (sent. pag. 3, righe 3 e 4) e quindi ribadisce, all'inizio della motivazione, 5 che “I punti controversi sottoposti all'attenzione dell'odierno giudicante attraverso l'appello principale ... sono rappresentati dalla questione relativa al diritto alla rivalutazione delle somme restituite alla Casa di Cura.." (sent. pag.4, prime tre righe). Trattasi di una interpretazione dei motivi di appello formulati dall'INPS che, ove ritenuta dall'attuale resistente non conforme all'effettivo contenuto dell'atto, avrebbe dovuto essere censurata mediante proposizione di ricorso incidentale, per violazione delle regole legali di ermeneutica negoziale o per vizi di motivazione o, comunque, con denuncia di ultrapetizione. Poiché ciò non è avvenuto, una tale interpretazione non può più essere rimessa in discussione, mentre sussiste l'interesse dell'INPS a censurare la statuizione al riguardo adottata, considerandone la soccombenza rispetto all'affermazione del diritto della Casa di Cura alla corresponsione della rivalutazione monetaria, a titolo di maggior danno ex art. 1224, comma 2, cod.civ. La Corte, ciò premesso, osserva che il ricorso dell'Istituto previdenziale è fondato. In ordine al primo motivo devono richiamarsi le numerose decisioni nelle quali si è affermato che, nel caso di obbligazioni pecuniarie, l'attribuzione a favore del creditore, oltre che degli interessi, del maggior danno che sia derivato dall'impossibilità' di disporre della somma durante il periodo di mora va ammessa nei limiti in cui il ' creditore medesimo deduca e dimostri che un pagamento tempestivo lo avrebbe messo in grado di evitare o ridurre gli effetti economici depauperativi propri dell'inflazione; restando escluso, ai fini della individuazione e della quantificazione di detto danno, che il ricorso ad elementi presuntivi ed a fatti di comune esperienza possa tradursi nell'applicazione, in via generale, di parametri fissi, quali quelli evincibili dagli indici ISTAT o dal tasso corrente degli interessi bancari, ovvero possa implicare l'esonero dal dovere di allegazione e di prova, essendo tale ricorso consentito soltanto in stretta correlazione con la concreta situazione del creditore medesimo e cioè alla stregua di dati personalizzati che devono essere forniti dall'interessato (vedi, tra tante, Cass. S.U. 5 6 aprile 1986 n.2368, 9 aprile 1993 n.4344, Cass. 4 maggio 1994 n.4321, 23 agosto 1996 n.7772). A quest'ultimo riguardo, peraltro, si è precisato che, per ottenere il risarcimento ulteriore rispetto alla corresponsione degli interessi legali, il creditore non può limitarsi ad allegare la propria qualità personale e a dedurre il fenomeno inflattivo come fatto notorio, ma deve fornire indicazioni in ordine al pregiudizio economico da lui subito come effetto della indisponibilità del denaro (quale, ad esempio, quello derivante da specifici investimenti programmati e non attuati, ovvero dall'aver dovuto ricorrere al credito bancario con interessi particolarmente onerosi, o ancora dalla perdita di interessi più alti, rispetto al tasso legale, di cui avrebbe beneficiato in caso di deposito in banca del denaro in questione nel periodo considerato, etc.) ed offrire elementi utili a dimostrare la sussistenza di un tale pregiudizio, in modo da consentire al giudice del merito di verificare se lo stesso possa essersi realmente prodotto ( così Cass. 23 maggio 1989 n.2472, 4 maggio 1994 n. 4321, 16 novembre 1994 n.9645, 24 giugno 1995 n. 7159, 2 maggio 1996 n. 4018, 20 giugno 1997 n.5517, 9 giugno 1999 n.5678, 21 luglio 2001 n.9965). Il Collegio condivide questo indirizzo anche se non ignora che, secondo altro più' liberale orientamento, è sufficiente la prova della qualità personale del creditore a fondare, pur in assenza di prove specifiche, la presunzione che, se vi fosse stato tempestivo adempimento, la somma dovuta sarebbe stata destinata ad impieghi antinflattivi, con conseguente neutralizzazione degli effetti della svalutazione monetaria (così Cass. 17 giugno 1994 n. 5860, 5 aprile 1996 n. 3187, 9 agosto 1996 n. 7235, 23 aprile 1998 n.4184, 15 gennaio 2000 n. 409, 22 novembre 2000 n.15059). Ritiene, infatti, che questo secondo orientamento, dilatando oltre ogni ragionevole misura il ricorso al notorio e ai fatti presuntivi, e cosi' stravolgendo il principio fondamentale che regola l'attività' probatoria (art. 2697 c.c.), si risolva in una 7 ingiustificata soluzione di favore per il creditore, il quale, per beneficiare dell'ulteriore risarcimento, deve, in definitiva, limitarsi a provare di appartenere ad una determinata categoria economica. Nel caso di specie il Tribunale ha riconosciuto sussistente il diritto alla rivalutazione desumendo dalla qualità di imprenditore industriale della Casa di cura, dal numero dei suoi dipendenti e dall'importo della somma versata indebitamente all'INPS, che la stessa avrebbe "probabilmente" impiegato la somma succitata nel ciclo produttivo, così da aver dovuto far ricorso al credito bancario. Gli elementi assunti a fonte di presunzione, peraltro, per quanto sopra osservato, non sono di per sè sufficienti a fornire ragionevole certezza del fatto che la Casa di cura abbia realmente dovuto ricorrere a prestiti di denaro, o abbia comunque subito altro tipo di danno causalmente ricollegabile al ritardo nella restituzione delle somme indebitamente versate. Si impone, * pertanto, una ulteriore valutazione delle risultanze di causa al fine di accertare se la resistente abbia indicato il pregiudizio economico in concreto sofferto ed offerto elementi idonei a provarne, sia pure per presunzione, l'esistenza. Quanto al secondo motivo, la giurisprudenza della Corte si è più volte espressa nel senso che deve trovare applicazione, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 2033 cod.civ., il principio per cui la buona fede si presume in difetto di specifiche prove contrarie e che, in particolare, non resta esclusa per la sola circostanza che il solvens abbia effettuato il pagamento contestando di esservi tenuto e che l'accipiens sia stato consapevole di tali contestazioni, atteso che la buona fede di quest'ultimo sussiste anche in presenza del dubbio circa la debenza della somma corrisposta (Cass. 18 febbraio 1982 n. 1025, 18 novembre 1987 n.8466, 18 gennaio 1991 n.428). La Corte, inoltre, ha di recente precisato che, in materia di ripetizione di indebito, rileva una nozione di buona fede in senso soggettivo, coincidente con la ignoranza dell'effettiva situazione giuridica in conseguenza di un errore di fatto o di diritto, anche 8 se dipendente da colpa grave, non essendo applicabile la disposizione dettata dall'art. 1147, secondo comma, cod.civ. in riferimento alla buona fede nel possesso. Pertanto, anche il dubbio particolarmente qualificato dell' "accipiens", tale cioè da poter essere definito in termini di “sospetto" circa la effettiva fondatezza delle proprie pretese, è compatibile con la buona fede (Cass. 18 settembre 1995 n.9865, 13 giugno 1996 n.5419, 23 agosto 1996 n.7772 e 7 novembre 1997 n. 10978 in motivazione). In applicazione di questi principi, deve ritenersi errata e affetta dai denunciati vizi di motivazione la sentenza del Tribunale per aver ravvisato la prova della malafede dell'INPS nella sola circostanza che la Casa di Cura aveva contestato, già prima del 1989, di essere tenuta ai pagamenti relativi al periodo marzo 1989-luglio 1991, dovendo, invece, verificarsi se fosse stata o meno dimostrata la consapevolezza, da parte dell'Istituto previdenziale, della inesistenza di un suo diritto ai pagamenti effettuati dalla società per l'acquisita certezza del diritto della medesima alla fruizione degli sgravi contributivi. La sentenza impugnata deve dunque essere cassata e, non ricorrendo i presupposti per una decisione nel merito, la causa va rinviata, per nuovo esame, ad altro giudice, designato nella Corte d'appello di Catanzaro, che provvederà anche al regolamento delle spese del giudizio di cassazione.
PQM
La Corte accoglie il ricorso;
cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, per nuovo esame e anche per il regolamento delle spese del giudizio di cassazione, alla Corte I D A d'appello di Catanzaro. 0 , S 1 S O . A L T L T , R . O Così deciso in Roma il 10 gennaio 2002 A A B ' N S I L E L 3 D P E S 7 ་ - A I D Il Presidente Il Cons. estenso 3 T ན N I - S Guglielm I walk རྣ S Palel 1 G O N O 1 l P E S A M E I I D G E A A , G IL CANCELLIEREX D sauco O O E E T L R Depositato in Cancelleria T T T I S N R A I I E L G E oggi, 2.0 APR. 2002. S D E L E R E 9 O D R IL CANCELLIERE CO E T