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Sentenza 11 febbraio 2026
Sentenza 11 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Alessandria, sez. II, sentenza 11/02/2026, n. 19 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Alessandria |
| Numero : | 19 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 19/2026
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ALESSANDRIA Sezione 2, riunita in udienza il
03/03/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
MA ANTONIO, Presidente
GRATTAROLA MASSIMO, OR
FERRARI MARCO DINO ARMANDO A, Giudice
in data 03/03/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 125/2023 depositato il 01/05/2023
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Alessandria
elettivamente domiciliato presso dp.alessandria@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PROVVEDIMENTO IRROGAZIONE SANZIONI n. T7JIR2P00002 REC.CREDITO.IMP 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in data 3.5.2023 Ricorrente_1 di Valenza impugnava atto di irrogazione sanzioni intimato in quanto sarebbe stata effettuata una illegittima compensazione di crediti e debiti fiscali, denunciando: l'illegittima motivazione dell'atto impugnato, che non avrebbe tenuto conto di uno sgravio richiesto il cui esito non era mai stato comunicato la carenza di sottoscrizione dello stesso la mancata allegazione della delega da parte del funzionario
Si costituiva l'Ufficio
Le parti comparivano e discutevano la causa che viene ora a decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è palesemente infondato.
Il primo motivo, denominato “illegittimità (sic) della motivazione” si sostanzia nella denuncia per cui Ricorrente_1 non avrebbe mai ricevuto la comunicazione dell'Ufficio che informava dello sgravio parziale concesso ma che comunque, anche con lo sgravio suddetto, la somma dovuta non si abbatteva al punto di rendere legittima la compensazione.
L'Ufficio ha prodotto la cartolina di ritorno della comunicazione, che la ricorrente ha denunciato essere mai stata sottoscritta da alcuno della società ricorrente ma da soggetto sconosciuto qualificatosi per addetto al ritiro.
Ora, è noto che l'attività del funzionario postale è soggetta, in caso di contestazione, alla querela di falso,
e non al semplice disconoscimento, querela di falso che non risulta proposta
Quanto alla sottoscrizione dell'atto impugnato apposta non dal Direttore ma da un Funzionario, questa
Corte ha già più volte affrontato l'argomento risolvendolo come ha affermato la Corte di Cassazione, sezione tributaria, con la sentenza n. 10587 depositata il 18 aprile 2024, intervenendo in tema di accertamento tributario, laddove ha ribadito il principio secondo cui “… in rapporto all'intervento della
Consulta in ordine alla decadenza del firmatario nell'inquadramento nella dirigenza dell'Agenzia delle entrate, affermando che in tema di accertamento tributario, ai sensi dell'art. 42, primo e terzo comma, del d.P.R. n. 600 del 1973, gli avvisi di accertamento in rettifica e gli accertamenti d'ufficio devono essere sottoscritti a pena di nullità dal capo dell'ufficio o da altro funzionario delegato di carriera direttiva, cioè da un funzionario di area terza di cui al contratto del comparto agenzie fiscali per il quadriennio 2002-2005, di cui non è richiesta la qualifica dirigenziale, con la conseguenza che nessun effetto sulla validità di tali atti può conseguire dalla declaratoria d'incostituzionalità dell'art. 8, comma 24, del d.l. n. 16 del 2012, convertito dalla l. n. 44 del 2012 (cfr. Cass. V, n. 5177/2020). …”
Quanto alla mancata allegazione della delega, l'Ufficio, l'ha prodotta con la disposizione di servizio n. 46
Il ricorso va respinto e le spese seguono la soccombenza
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso, condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite che liquida in
€ 5.500,00 oltre accessori.
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ALESSANDRIA Sezione 2, riunita in udienza il
03/03/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
MA ANTONIO, Presidente
GRATTAROLA MASSIMO, OR
FERRARI MARCO DINO ARMANDO A, Giudice
in data 03/03/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 125/2023 depositato il 01/05/2023
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Alessandria
elettivamente domiciliato presso dp.alessandria@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PROVVEDIMENTO IRROGAZIONE SANZIONI n. T7JIR2P00002 REC.CREDITO.IMP 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in data 3.5.2023 Ricorrente_1 di Valenza impugnava atto di irrogazione sanzioni intimato in quanto sarebbe stata effettuata una illegittima compensazione di crediti e debiti fiscali, denunciando: l'illegittima motivazione dell'atto impugnato, che non avrebbe tenuto conto di uno sgravio richiesto il cui esito non era mai stato comunicato la carenza di sottoscrizione dello stesso la mancata allegazione della delega da parte del funzionario
Si costituiva l'Ufficio
Le parti comparivano e discutevano la causa che viene ora a decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è palesemente infondato.
Il primo motivo, denominato “illegittimità (sic) della motivazione” si sostanzia nella denuncia per cui Ricorrente_1 non avrebbe mai ricevuto la comunicazione dell'Ufficio che informava dello sgravio parziale concesso ma che comunque, anche con lo sgravio suddetto, la somma dovuta non si abbatteva al punto di rendere legittima la compensazione.
L'Ufficio ha prodotto la cartolina di ritorno della comunicazione, che la ricorrente ha denunciato essere mai stata sottoscritta da alcuno della società ricorrente ma da soggetto sconosciuto qualificatosi per addetto al ritiro.
Ora, è noto che l'attività del funzionario postale è soggetta, in caso di contestazione, alla querela di falso,
e non al semplice disconoscimento, querela di falso che non risulta proposta
Quanto alla sottoscrizione dell'atto impugnato apposta non dal Direttore ma da un Funzionario, questa
Corte ha già più volte affrontato l'argomento risolvendolo come ha affermato la Corte di Cassazione, sezione tributaria, con la sentenza n. 10587 depositata il 18 aprile 2024, intervenendo in tema di accertamento tributario, laddove ha ribadito il principio secondo cui “… in rapporto all'intervento della
Consulta in ordine alla decadenza del firmatario nell'inquadramento nella dirigenza dell'Agenzia delle entrate, affermando che in tema di accertamento tributario, ai sensi dell'art. 42, primo e terzo comma, del d.P.R. n. 600 del 1973, gli avvisi di accertamento in rettifica e gli accertamenti d'ufficio devono essere sottoscritti a pena di nullità dal capo dell'ufficio o da altro funzionario delegato di carriera direttiva, cioè da un funzionario di area terza di cui al contratto del comparto agenzie fiscali per il quadriennio 2002-2005, di cui non è richiesta la qualifica dirigenziale, con la conseguenza che nessun effetto sulla validità di tali atti può conseguire dalla declaratoria d'incostituzionalità dell'art. 8, comma 24, del d.l. n. 16 del 2012, convertito dalla l. n. 44 del 2012 (cfr. Cass. V, n. 5177/2020). …”
Quanto alla mancata allegazione della delega, l'Ufficio, l'ha prodotta con la disposizione di servizio n. 46
Il ricorso va respinto e le spese seguono la soccombenza
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso, condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite che liquida in
€ 5.500,00 oltre accessori.