Sentenza 19 marzo 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 19/03/2003, n. 4021 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4021 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2003 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA L IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 0 4 021/03 LA COR Oggetto APPALTO O.P... SEZIONE PRIMA CIVILE CESSIONE DEL CREDITO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G. N. 8160/00 Dott. Giovanni LOSAVIO Presidente Consigliere Dott. Walter CELENTANO Dott. Salvatore SALVAGO Cron. 3210 Rel. Consigliere 1152 CECCHERINI - Consigliere Rep. Dott. Aldo RAGONESI Consigliere Ud. 23/10/2002 Dott. Vittorio ha pronunciato la seguente SEN TENZA sul ricorso proposto da: CGS SPA, in persona del legale rappresentante pro domiciliata in ROMA VIA B.tempore, elettivamente TORTOLINI 34, presso l'avvocato NICOLO' PAOLETTI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato LUCIANO MISSERA, giusta mandato in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA PIAZZA COLONNA 355, presso 1'UFFICIO DI 2002 RAPPRESENTANZA DELLA REGIONE STESSA, rappresentata e 1935 difesa dall'avvocato RENATO FUSCO, giusta mandato in calce al controricorso;
controricorrente - avverso la sentenza n. 59/00 della Corte d'Appello di TRIESTE, depositata il 16/02/00; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/10/2002 dal Consigliere Dott. Salvatore SALVAGO;
udito per il ricorrente, 1'Avvocato MISSERA, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele CENICCOLA che ha concluso per 1'inammissibilità del ricorso. Svolgimento del processo Il Tribunale di Trieste con sentenza del 17 agosto 1998, rigettò la domanda con cui la s.p.a. CGS, assumen- do di essere cessionaria dei crediti della s.p.a. GE, cui erano stati commessi in appalto i lavori di riparazione e ricostruzione di numerosi immobili di- strutti о lesionati dagli eventi sismici del mag- gio/settembre 1976 nei comuni di Chiusaforte, Dogna e Pontebba aveva chiesto la condanna della Regione auto- noma Friuli Venezia Giulia con cui era intercorso l'appalto, a corrispondere gli interessi per il ritarda- to pagamento dei corrispettivi, per la visione prezzi e qualsiasi altra somma ancora dovuta in conseguenza 2 del rapporto. L'impugnazione della società CGS è stata respinta sentenza del 16 febbraio 2000 della Corte di appel- con lo di Trieste in quanto: a) l'art. 339 della legge fon- damentale 2248 del 1865 All . F vieta la cessione dei crediti dell'appaltatore nei confronti delle P.A. com- mittenti senza il loro espresso consenso;
e tale norma si riferisce ad ogni fase dell'appalto, pur se successi- va alla sua ultimazione, non è contraddetta dall'art.9 della legge 2248 del 1865 All.E che limita il divieto ai contratti in corso, perché detta norma tansitoria riguarda soltanto i rapporti non ancora esauriti alla data di entrata in vigore di detta legge. Ed è ribadita dal successivo art.351 che si avvale di una disposizio- ne espressa per limitare l'autorizzazione al sequestro delle somme in questione fino al momento dell'ultimazione dei lavori;
b) difetta comunque il ri- conoscimento della cessione da parte della Regione, che doveva necessariamente consistere in un atto formale proveniente dagli organi a ciò istituzionalmente abili- tati e che non può ravvisarsi nelle schede di pagamento peraltro riferite alla società originaria;
né nelle de- libere della Giunta regionale del 1984, avendo con esse la Regione approvato il subingresso dell'Associazione temporanea di impresa di cui faceva parte la CGS, in 3 qualità di capogruppo, soltanto per i contratti ancora da stipulare;
c) d'altra parte, la pretesa della CGS ad interesssi ed altri corrispettivi derivava dall'atto di cessione di credito stipulato nel 1988 con la GE per gli appalti antecedenti affidati a quest'ultima so- cietà; per i quali era intervenuto tra le parti atto di transazione e di rinuncia del 29 aprile 1983, in forza del quale la GE aveva rinunciato a qualsiasi com- penso o risarcimento del danno dovuti per l'appalto con la conseguenza che il credito (invalidamente ceduto) era in ogni caso inesistente. Per la cassazione della sentenza la società CGS ha proposto ricorso per 6 motivi;
cui resiste la Regione Friuli-Venezia Giulia con controricorso. Motivi della decisione La Regione resistente nell'ultima parte del
contro
- ricorso ha eccepito l'inammissibilità dell'intero ri- corso per non avere controparte impugnato l'ultima del- le rationes decidendi con cui la Corte di appello ne aveva rigettato l'impugnazione, quella cioè con cui la sentenza aveva ritenuto che con il contratto aggiuntivo stipulato tra l'amministrazione e la soc. TR (che poi aveva ceduto il credito alla C.G.S.) il 29 aprile 1983, la società appaltatrice avesse rinunciato ad ogni pretesa circa ulteriori compensi o risarcimenti di al- 4 cun genere per qualsivoglia causa;
e, quindi anche agli interessi sui corrispettivi ricevuti in ritardo, che dunque più non spettando alla società cedente, non pote- dalla cessionaria vano essere richiesti all'amministrazione committente. L'eccezione è fondata. La decisione impugnata ha respinto l'appello della C.G.S. e confermato la sentenza del Tribunale di Trie- ste che aveva rigettato la domanda di detta società di condanna della regione Friuli-Venezia Giulia al paga- mento di interessi moratori ed altri accessori afferen- ti ad un contratto di appalto intercorso tra detta am- ministrazione e la società GE nell'ambito dei la- vori di ricostruzione delle zone colpite dal sisma del 1976, sul presupposto di essersi resa cessionaria dei crediti di quest'ultima società derivanti da detto rap- porto, per più ragioni distinte: anzitutto, perché la di- sposizione dell'art. 339 della legge fondamentale 2248 del 1865, All.F, peraltro richiamata nei contratti, pone il divieto di cessione dei crediti dell'appaltatore nei confronti della P.A., ad eccezione del caso in cui l'ente pubblico vi presti il consenso;
e tale divieto perdura pur dopo il collaudo dell'opera, come dimostrano sia l'art.9 della legge 2248 del 1865 All. E che consen- te espressamente la cessione da tale momento solo per i 5 contratti in corso alla data di entrata in vigore della legge, sia l'art. 351 della legge 2248/1865 All. F. che pone esplicitamente come termine finale per l'insequestrabilità dei crediti in questione il momento dell'ultimazione dei lavori commessi. Quindi, perché nella fattispecie non poteva conside- rarsi avvenuto alcun riconoscimento della cessione da parte dell'amministrazione committente che avrebbe ri- chiesto un atto formale proveniente dall'organo a ciò istituzionalmente abilitato (Giunta regionale o Segre- teria straordinaria); che non poteva identificarsi nella delibera regionale 165/5/1984 che aveva approvato il subingresso nei rapporti di appalto conferiti alla GE di un'associazione di imprese di cui faceva parte la C.G.S., siccome impresa capogruppo, perché vale- vole solo per i contratti ancora da stipulare;
e che non era infine ravvisabile nelle schede contabili che si riferivano esclusivamente alle modalità di pagamento dei corrispettivi ed indicavano sempre quale soggetto creditore la GE. Ed infine, perché in ogni caso detta società con atto integrativo del 29 aprile 1983 aveva rinunciato ad ogni pretesa nei confronti della Regione circa ulterio- ri compensi risarcimenti per qualsivoglia cau- sa, perciò comprendente anche gli interessi moratori;
e 5 . - 6 perché la rinuncia era del tutto valida anche ai sensi dell'art. 4 della legge 741 del 1981, avendo per oggetto crediti già maturati in cambio dei vantaggi economici ottenuti con le nuove pattuizioni. delle prospettate ragioni era In realtà ciascuna del tutto distinta ed autonoma rispetto alle altre e singolarmente idonea a sorreggere sul piano logico e giuridico il rigetto dei motivi di impugnazione della C.G.S. contro la sentenza dei primi giudici che ne ave- va già respinto le richieste;
per cui non soltanto le prime due, ma anche la terza relativa all'avvenuta ri- nuncia della società cedente ad ogni pretesa nei con- fronti della Regione doveva essere specificamente impu- gnata dalla ricorrente per ottenere l'annullamento di quegto capo sfavorevole della decisione. Laddove tale ra- tio decidendi che ne escludeva comunque il diritto al di corrispettivi comunque collegati pagamento dell'appalto, non è stata contestata all'esecuzione dalla C.G.S. che con i primi 5 motivi di impugnazione ha censurato la prima ratio decidendi, relativa al di- vieto di cessione del credito pur dopo il collaudo dell'opera;e con il sesto ha insistito nel sostenere l'avvenuto riconoscimento della cessione da parte dell'amministrazione, perché ricavabile anche da com- portamenti impliciti e comunque da facta concludentia 7 " ad essa ricollegabili (2^ ratio). Sicchè la terza ed ultima ratio decidendi è divenuta definitiva. Pertanto deve nel caso trovare applicazione il principio, costantemente enunciato da questa Corte, se- condo cui non è suscettibile d'essere cassata la sen- tenza fondata su vari ordini di ragioni, distinti ed autonomi, ognuno dei quali sia, in astratto, idoneo e sufficiente a legittimare il decisum, qualora taluno di essi risulti immune da vizi logici ed errori di dirit- to, o addirittura non sia stato impugnato poiché, qua- lunque possa essere la conclusione in ordine alle cen- sure relative alle altre regioni della pronuncia, la decisione rimarrebbe pur sempre ferma stante 1'intervenuta definitività di quelle non impugnate (Cass. 28 agosto 1999 n. 9057; 12 maggio 1999 n. 4687; 24 novembre 1998 n.11902). Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, dichiara inammissibile il ricorso e con- danna la società ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in favore della Regione autono- ma Friuli Venezia Giulia in complessivi Euro 3.800,00 di cui Euro 3.500,00 per onorario di difesa. Così deciso in Roma il 23 ottobre 2002. 8 Il Consigliere estensore ретрир Salvatore Salvago CONTEC De il QN 2003 IL CAND 9 Il Presidente rianmildous Giovanni Losavio CANCELLEDE Somander Massaluse CORTE SUPREMA CASSAZIONE Si attesta la registrazione presso l'Agenzia 4-6-2003 delle Entrate di Roma 2 il serie 4 al n. 21105 versate € 149.77 apposta in calce alla copia autentica (art. 278 T.U. n°115 del 30/5/2002) IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA Roberto Riect