Cass. pen., sez. I, sentenza 01/02/2005, n. 7046
CASS
Sentenza 1 febbraio 2005

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È da ritenersi valida la notificazione all'imputato effettuata a mani di familiare qualificatosi come convivente nel domicilio a suo tempo ritualmente dichiarato dall'imputato medesimo, nulla rilevando, in assenza di revoca di tale dichiarazione, il fatto che egli, nel frattempo, nell'ambito di altro procedimento, sia stato sottoposto alla misura cautelare del divieto di dimora nel comune in cui è ubicato il domicilio dichiarato, atteso che l'operatività di tale misura non comporta, di per sè, il venir meno del diretto collegamento con detto domicilio e la rescissione del rapporto di convivenza con i familiari che ivi si trovano,dovendosi quest'ultimo intendere come basato, più che sulla continuità della coabitazione, sulla persistenza dei vincoli che legano tra loro i membri di una stessa famiglia e non cessano a causa di un temporaneo (sia pur coattivo) allontanamento di uno di essi dalla comune residenza.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 01/02/2005, n. 7046
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 7046
    Data del deposito : 1 febbraio 2005

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