Sentenza 1 febbraio 2005
Massime • 1
È da ritenersi valida la notificazione all'imputato effettuata a mani di familiare qualificatosi come convivente nel domicilio a suo tempo ritualmente dichiarato dall'imputato medesimo, nulla rilevando, in assenza di revoca di tale dichiarazione, il fatto che egli, nel frattempo, nell'ambito di altro procedimento, sia stato sottoposto alla misura cautelare del divieto di dimora nel comune in cui è ubicato il domicilio dichiarato, atteso che l'operatività di tale misura non comporta, di per sè, il venir meno del diretto collegamento con detto domicilio e la rescissione del rapporto di convivenza con i familiari che ivi si trovano,dovendosi quest'ultimo intendere come basato, più che sulla continuità della coabitazione, sulla persistenza dei vincoli che legano tra loro i membri di una stessa famiglia e non cessano a causa di un temporaneo (sia pur coattivo) allontanamento di uno di essi dalla comune residenza.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 01/02/2005, n. 7046 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7046 |
| Data del deposito : | 1 febbraio 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SOSSI Mario - Presidente - del 01/02/2005
Dott. MOCALI Piero - Consigliere - SENTENZA
Dott. SANTACROCE Giorgio - Consigliere - N. 442
Dott. DE NARDO Giuseppe - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - N. 041310/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) ER OM N. IL 06/11/1946;
avverso ORDINANZA del 06/10/2003 TRIBUNALE di FOGGIA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SIOTTO MARIA CRISTINA.
lette le conclusioni del P.G. Dott. Marco Iannelli che ha chiesto il rigetto del ricorso.
OSSERVA
Con ordinanza del 6/10/2003 il Tribunale di Foggia ha rigettato le istanze avanzate nell'interesse di DO IL tese ad ottenere la declaratoria di non esecutività della sentenza 10/12/2002 (irr. il 25/3/2003) del Tribunale di Foggia, compresa nel provvedimento di cumulo 7/7/2003 notificato al IL in data 15/7/2003, nonché la rimessione in termini ex art. 175 C.P.P. al fine di poter presentare impugnazione avverso la detta sentenza. Il Tribunale ha ritenuto che la prima richiesta non fosse accoglibile attesa la regolarità della notifica della decisione, effettuata al domicilio dichiarato in Cerignola a mani della figlia del IL dichiaratasi "convivente", nulla rilevando il fatto che all'epoca fosse in vigore nei confronti del notificando, nell'ambito di altro procedimento, la misura coercitiva del divieto di dimora in Cerignola o che in varie occasioni, estranee al procedimento conclusosi con la detta sentenza, il IL avesse dichiarato domicili sempre diversi. Quanto all'istanza di rimessone in termini il Tribunale ha rilevato la tardività della stessa, presentata molto oltre il termine di cui all'art. 175 comma 3 C.P.P.. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso il IL lamentando l'omessa assunzione delle prove richieste al fine di corroborare il suo assunto relativo alla "non convivenza" con la figlia a mani della quale era stato notificato l'estratto della sentenza in questione e, comunque, la irregolarità della notifica. Al proposito il ricorrente ha rilevato: che non si era tenuto conto della impossibilità per il IL di risiedere in Cerignola, che erano noti da tempo l'avvenuto trasferimento del domicilio ed il nuovo domicilio, che era cessato il collegamento tra il notificando ed il domicilio originariamente dichiarato, che si erano trascurati elementi di fatto fondamentali ovvero si erano in relazione ad essi date valutazioni illogiche e contraddittorie, che si era erroneamente ritenuta la equipollenza di atti processuali fra loro diversi e non si erano svolti idonei accertamenti circa la validità del titolo esecutivo. Il ricorso, non essendo condivisibile alcuna delle censure nelle quali esso si articola, deve essere rigettato.
Nessun profilo di nullità è infatti ravvisabile nella notifica dell'estratto contumaciale della sentenza 10/12/2002 del Tribunale di Foggia, avvenuta presso il domicilio dichiarato dal IL - e da questi mantenuto fermo nel corso del relativo giudizio - a mani della figlia dichiaratasi "convivente". Da un lato la circostanza di essere stato il notificando, all'epoca della notifica dell'atto, sottoposto in altro procedimento alla misura coercitiva del divieto di dimora in Cerignola non esplica alcun effetto in forza del disposto di cui all'art. 162 C.P.P.; dall'altro lato la medesima circostanza non vale ad eliminare il diretto collegamento tra il soggetto ed il domicilio da lui dichiarato e non mutato, nonché a far ritenere rescissi i collegamenti tra membri della stesso nucleo familiare legati da stretto vincolo parentale (nella specie trattasi di padre e figlia) e, quindi, a far venir meno il rapporto di convivenza;
e ciò perché, come osservato dal P.G. presso questa Corte nel suo parere, il rapporto di convivenza, ai fini della validità della notifica eseguita mediante consegna ad un familiare, riposa, più che sulla continuità della coabitazione, proprio sulla persistenza dei vicoli che legano tra loro i membri di una stessa famiglia e che non cessano per cause di temporaneo (seppur coattivo) allontanamento di uno di essi dalla comune residenza, non venendo meno nemmeno in questo caso l'affidamento che il familiare assente sarà reso edotto della notifica a lui diretta. Alle stregua di quanto sopra esposto nessuno dei rilievi difensivi può dunque essere condiviso.
Quanto alle ulteriori censure concernenti la reiezione dell'istanza di rimessione in termini ai sensi dell'art. 175 C.P.P., rileva il Collegio l'inconferenza del richiamo alla sentenza emessa da questa Corte a sezioni unite, atteso che il principio con tale sentenza affermato riguarda la questione della individuazione del momento di iniziale decorrenza del termine di impugnazione della sentenza per l'imputato contumace (momento che si è ritenuto doversi individuare nella data di notifica dell'avviso ai sensi dell'art. 548 comma 3 C.P.P. senza possibilità, stante la tassatività della disposizione,
di attribuire valenza ad altri atti equipollenti) e non è validamente applicabile in tema di restituzione in termini in ragione della specifica normativa prevista ed in particolare del riferimento, contenuto al comma 3 dell'art. 175 C.P.P., alla effettiva conoscenza dell'atto quale data dalla quale far decorrere il termine di dieci giorni per la presentazione dell'istanza. E poiché nella specie il IL ha pacificamente avuto conoscenza della sentenza in questione all'atto della notifica - avvenuta in data 15/7/2003 - dell'ordine di esecuzione 7/7/2003 che tale sentenza contemplava, non può che condividersi l'assunto del Tribunale circa la tardività dell'istanza. Alla stregua di quanto sopra ed ogni altro rilievo (ivi compreso il mancato esercizio da parte del Giudice dell'esecuzione dei poteri istruttori e quindi dell'assunzione di prove prospettate come decisive) assorbito nelle esposte considerazioni, si impone dunque il rigetto del ricorso.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna IL DO al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 1 febbraio 2005.
Depositato in Cancelleria il 23 febbraio 2005