Sentenza 27 novembre 2008
Massime • 1
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale proposta con riguardo all'art. 4 L. 19 dicembre 2002, n. 277, in riferimento agli artt. 2, 3 e 27 Cost., nella parte in cui lo stesso stabilisce che il beneficio della detrazione di pena di quarantacinque giorni prevista in materia di liberazione anticipata si applica ai periodi d'affidamento in prova ai servizi sociali scontati successivamente al 31 dicembre 1999 e non a quelli precedenti, in quanto le norme che disciplinano i benefici penitenziari non hanno natura sostanziale, bensì processuale e rientra pertanto nella discrezionalità del legislatore la modulazione dell'eventuale retroattività delle stesse.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 27/11/2008, n. 1019 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1019 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 27/11/2008
Dott. SILVESTRI Giovanni - Consigliere - SENTENZA
Dott. CORRADINI Grazia - Consigliere - N. 3311
Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BONITO Francesco M. S. - Consigliere - N. 017765/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) LI PP, N. IL 28/07/1946;
avverso ORDINANZA del 10/04/2008 TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. CORRADINI GRAZIA;
lette le conclusioni del P.G. Dr. Consolo Santi, che ha chiesto dichiararsi manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale posta con riferimento alla L. n. 277 del 2002, art. 4, n. 1; rigettarsi il ricorso con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
OSSERVA
Con ordinanza in data 10.4.2008 il Tribunale di Sorveglianza di Roma ha respinto il reclamo presentato da TE IU contro il provvedimento in data 11.3.2008 con cui il Magistrato di Sorveglianza di Roma aveva dichiarato inammissibile la istanza di liberazione anticipata per il periodo dal 1.3.1998 al 31.12.1999 che il TE aveva scontato in affidamento in prova al servizio sociale, ostandovi il dettato della L. n. 277 del 2002, art. 4, che, introducendo il comma 12 bis, dell'art. 47 dell'ordinamento penitenziario, ne aveva espressamente previsto la applicazione anche agli affidamenti in corso alla data di entrata in vigore della legge, con riferimento però soltanto ai semestri successivi al 31 dicembre 1999 o in svolgimento a tale data. Il Tribunale ha rilevato che la decisione era perfettamente aderente al dettato normativo che non consentiva diverse interpretazioni e che nel contempo era manifestamente infondata anche la questione di legittimità costituzionale della disposizione prospettata dal condannato poiché si trattava di norma destinata a valere per il futuro, che il legislatore, nell'ambito della sua discrezionalità insindacabile, aveva esteso per il passato entro però precisi limiti. Contro tale ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione la difesa del TE rilevando che si imponeva una interpretazione costituzionalizzante della norma nel senso che per "semestri in svolgimento" al 31.12.1999 dovevano intendersi tutti quelli per cui la misura di affidamento era ancora in corso;
in via subordinata ha poi riproposto la eccezione di legittimità costituzionale della disposizione, in riferimento agli artt. 3 e 27 Cost., in considerazione della ingiustificata disparità di trattamento in situazioni sostanzialmente e giuridicamente identiche. Il Procuratore Generale presso questa Corte ha chiesto che la questione di legittimità costituzionale sia dichiarata manifestamente infondata ed il ricorso sia rigettato. Successivamente la difesa del TE ha presentato una memoria difensiva contestando le conclusioni del Procuratore Generale ed insistendo sulle precedenti richieste.
Il ricorso è infondato.
Il tenore della disposizione transitoria introdotta dalla L. n. 277 del 2002, art. 4, per cui "il beneficio previsto dalla L. 26 luglio 1975, n. 354, art. 47, comma 12 bis, introdotto dalla citata legge,
art. 3, si applica anche all'affidamento in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, con riferimento ai semestri successivi al 31 dicembre 1999 o in svolgimento a tale data" è inequivocabile e non può avere interpretazione diversa da quella attribuita dal Tribunale di Sorveglianza nel senso che la nuova disposizione si applica di regola per il futuro, ma anche per il passato nel caso in cui l'affidamento in prova sia ancora in corso alla data di entrata in vigore della legge, limitatamente però, in tal caso, ai semestri successivi al 31.12.1999 o in svolgimento in data (e cioè ai semestri compresi in parte nella fine del 1998 e in parte nell'inizio del 1999). Ove il legislatore avesse voluto attribuire alla norma l'ampiezza proposta dalla difesa del condannato si sarebbe infatti fermato agli affidamenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, mentre l'inciso successivo limita chiaramente la portata dell'effetto retroattivo della norma. La questione di legittimità costituzionale della detta disposizione transitoria, riproposta dalla difesa del TE in questa sede, è ugualmente manifestamente infondata.
È del tutto pacifico in giurisprudenza che la modifica delle norme che disciplinano i benefici penitenziari non ha natura sostanziale, bensì processuale, per cui salva la previsione specifica ed espressa contenuta in norma intertemporali, ad essa non è applicabile il disposto dell'art. 2 c.p., bensì il principio "tempus regit actum" (v., da ultimo, Cass. sez. Un. N. 24561 del 2006, rv. 233976; Cass.n. 24767 del 2006, rv. 234294; Cass. n. 33062 del 2006, rv. 234384).
Neppure il più recente orientamento della Corte Costituzionale per cui i benefici penitenziari già maturati ed in corso di attribuzione possono essere concessi, sulla base della normativa anteriore poi divenuta più restrittiva, nei confronti dei condannati che, prima della entrata in vigore delle restrizioni previste dalla L. 5 dicembre 2005, n. 251 in materia, fra l'altro, di recidiva, abbiano raggiunto un grado di rieducazione adeguato ai benefici stessi (v. Corte Cost. n. 79 del 2007), incide nel caso in esame poiché non si tratta di una normativa che ha ristretto i benefici penitenziari, bensì di una disposizione che li ha allargati.
Rientrava pertanto nella discrezionalità del legislatore la previsione di una applicazione della nuova disposizione soltanto per il futuro, ovvero una applicazione moderatamente retroattiva, come è avvenuto, senza che ciò possa porsi in contrasto con il parametro di cui all'art. 2 Cost., che non si applica nella specie. Gli altri parametri citati dal ricorrente (artt. 3 e 27 Cost.), sono poi inconcludenti poiché il tempo è un discrimine che giustifica la diversità di trattamento mentre l'art. 27 Cost., non impone la applicazione retroattiva di disposizione processuali. Il ricorso deve essere pertanto respinto, con le conseguenze di legge in punto di spese del procedimento (art. 616 c.p.p.).
P.Q.M.
LA CORTE SEZIONE PRIMA PENALE Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità
costituzionale. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 27 novembre 2008.
Depositato in Cancelleria il 13 gennaio 2009