Cass. pen., sez. I, sentenza 27/11/2008, n. 1019
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Sentenza 27 novembre 2008

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È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale proposta con riguardo all'art. 4 L. 19 dicembre 2002, n. 277, in riferimento agli artt. 2, 3 e 27 Cost., nella parte in cui lo stesso stabilisce che il beneficio della detrazione di pena di quarantacinque giorni prevista in materia di liberazione anticipata si applica ai periodi d'affidamento in prova ai servizi sociali scontati successivamente al 31 dicembre 1999 e non a quelli precedenti, in quanto le norme che disciplinano i benefici penitenziari non hanno natura sostanziale, bensì processuale e rientra pertanto nella discrezionalità del legislatore la modulazione dell'eventuale retroattività delle stesse.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 27/11/2008, n. 1019
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1019
    Data del deposito : 27 novembre 2008

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