Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 21/12/2002, n. 18238
CASS
Sentenza 21 dicembre 2002

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L'istituto del riscatto del corso legale di laurea ha lo scopo di consentire la copertura assicurativa di un periodo in cui l'interessato, essendosi dedicato allo studio, non ha potuto ottenere il versamento dei contributi assicurativi che avrebbe invece conseguito se avesse lavorato, con pregiudizio dell'anzianità assicurativa e contributiva; ne consegue che il riscatto non è consentito nei casi in cui, ove anche l'interessato avesse svolto attività lavorativa, non avrebbe comunque potuto provvedere al versamento dei contributi e avvalersi così del relativo periodo a fini del futuro trattamento pensionistico, per inesistenza della tutela previdenziale; ne', a tal fine, potrebbe essere utilizzabile l'istituto dell'assicurazione facoltativa, dal momento che, appunto, tale assicurazione non è obbligatoria e la possibilità di riscatto, nell'art. 50 della legge n. 153 del 1969 e nell'art. 2 "novies" della legge n. 114 del 1974, presuppone invece che il periodo da riscattare sia con certezza soggetto ad assicurazione (In applicazione di tale principio, la S.C., sulla base del rilievo che l'assicurazione obbligatoria per i commercianti fu introdotta con la legge n. 613 del 1966, ha cassato la sentenza impugnata con la quale era stata accolta la domanda di riscatto degli anni del corso di laurea dal 1945 al 1949, e ha deciso nel merito, rigettando la domanda).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 21/12/2002, n. 18238
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 18238
    Data del deposito : 21 dicembre 2002

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