Sentenza 21 dicembre 2002
Massime • 1
L'istituto del riscatto del corso legale di laurea ha lo scopo di consentire la copertura assicurativa di un periodo in cui l'interessato, essendosi dedicato allo studio, non ha potuto ottenere il versamento dei contributi assicurativi che avrebbe invece conseguito se avesse lavorato, con pregiudizio dell'anzianità assicurativa e contributiva; ne consegue che il riscatto non è consentito nei casi in cui, ove anche l'interessato avesse svolto attività lavorativa, non avrebbe comunque potuto provvedere al versamento dei contributi e avvalersi così del relativo periodo a fini del futuro trattamento pensionistico, per inesistenza della tutela previdenziale; ne', a tal fine, potrebbe essere utilizzabile l'istituto dell'assicurazione facoltativa, dal momento che, appunto, tale assicurazione non è obbligatoria e la possibilità di riscatto, nell'art. 50 della legge n. 153 del 1969 e nell'art. 2 "novies" della legge n. 114 del 1974, presuppone invece che il periodo da riscattare sia con certezza soggetto ad assicurazione (In applicazione di tale principio, la S.C., sulla base del rilievo che l'assicurazione obbligatoria per i commercianti fu introdotta con la legge n. 613 del 1966, ha cassato la sentenza impugnata con la quale era stata accolta la domanda di riscatto degli anni del corso di laurea dal 1945 al 1949, e ha deciso nel merito, rigettando la domanda).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 21/12/2002, n. 18238 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18238 |
| Data del deposito : | 21 dicembre 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GUGLIELMO SCIARELLI - Presidente -
Dott. BRUNO D'ANGELO - Consigliere -
Dott. DONATO FIGURELLI - Consigliere -
Dott. CORRADO GUGLIELMUCCI - Consigliere -
Dott. MAURA LA TERZA - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati CLEMENTINA PULLI, FABRIZIO CORREERA, FABIO FONZO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
LI DO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA BRUXELLES 20, presso lo studio dell'avvocato GIOVANNI PATRIZI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato ADOLFO BIOLÈ, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 344/00 del Tribunale di GENOVA, depositata il 02/02/00 R.G.N. 1773/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/06/02 dal consigliere Dott. Maura LA TERZA;
udito l'Avvocato SGROI per delega FONZO;
udito l'Avvocato PATRIZI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giovanni GIACALONE che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Pretore del lavoro di Genova del 3 aprile 1997 ER ID conveniva l'Inps per ottenere la declaratoria del diritto al riscatto degli anni relativi al corso di laurea in Economia e Commercio terminato il 22 luglio 1949, ai fini della pensione di vecchiaia nella gestione commercianti, con condanna dell'Istituto alla corresponsione di detta pensione dal primo agosto 1992; costituitosi l'Istituto che negava il fondamento della domanda, il Pretore con sentenza non definitiva dichiarava il diritto del ricorrente al riscatto, rimettendo al prosieguo la determinazione del quantum. L'appello proposto dall'Istituto veniva rigettato dal locale Tribunale con sentenza emessa l'11 novembre 1999. Il Tribunale, disattendeva la prospettazione dell'Istituto per cui il periodo di studi non era riscattabile perché effettuato in epoca anteriore al primo giugno 1965, data di istituzione dell'assicurazione obbligatoria commercianti, ed anche per la mancata iscrizione alla gestione facoltativa, com'era all'epoca consentito;
rilevava infatti il Tribunale che il riscatto del corso di laurea - essendo configurato come mezzo predisposto a favore dell'assicurato per estendere la copertura a periodi esclusi dall'obbligo assicurativo, e precedenti all'insorgenza del medesimo obbligo - rivestiva una intrinseca natura retroattiva;
lo stesso era stato introdotto dall'art. 50 della legge 153/69, successivamente abrogato, il quale nel consentire la facoltà di riscatto a tutti coloro che avessero iniziato la contribuzione prima della sua entrata in vigore e sottoponendo la relativa domanda al termine di decadenza di due anni, non stabiliva alcuna limitazione temporale al periodo di studio oggetto del riscatto. La norma vigente, ossia l'art. 2 novies del DL 30/74, convertito in legge 114/74, senza imporre alcun termine di decadenza, consente il riscatto con le norme e le modalità di cui all'art. 13 della legge 1338/62, disposizione da cui si desume che la contribuzione opera retroattivamente, secondo il principio, ravvisato dalla giurisprudenza di legittimità, di retroadatazione degli effetti degli atti di recupero di periodi suscettibili di tardiva copertura assicurativa, per cui, in assenza di espressa disposizione di legge, l'efficacia retroattiva non poteva essere limitata sul piano temporale. Pertanto, ove sussistente il rapporto assicurativo alla data della domanda di riscatto, i contributi così versati vanno a copertura del periodo precedente che ne era privo.
Avverso detta sentenza l'Inps propone ricorso affidato ad un unico complesso motivo.
Resiste l'assicurato con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'Inps denunzia violazione e falsa applicazione dell'art. 2114 cod. civ., degli artt. 50 e 51 della legge 153/69, come modificata dall'art. 2 novies della legge n. 114 del 1974, in relazione all'art. 13 della legge 1338/62, nonché difetto di motivazione.
Sostiene l'Istituto che a norma dell'art. 2114 cod. civ. non è possibile creare ex post posizioni assicurative per periodi in cui la legge non le prevedeva. In tutti i casi di riscatto infatti l'estensione della copertura assicurativa opera retroattivamente, come se il periodo predetto, per una fictio iuris, fosse stato coperto da contribuzione ex tunc, con i conseguenti effetti sul rapporto previdenziale e quindi sulla prestazione pensionistica. Detta fictio però potrebbe operare solo se, all'epoca in cui il potenziale lavoratore studiava, era vigente la normativa sull'assicurazione obbligatoria, mentre nella specie nel periodo del corso di laurea 1945/1949 non era vigente l'assicurazione obbligatoria per la gestione commercianti, che iniziò ad operare solo dal primo gennaio 1965.
Il ricorso va accolto.
L'istituto del riscatto del corso legale di laurea - che è oneroso, facendo capo all'interessato il pagamento del 50% della riserva matematica di cui all'art. 13 della legge 12 agosto 1962 n. 1338 (cfr. art. 2 novies del DL 2 marzo 1974 n. 30 convertito in legge 16 aprile 1974 n. 114) - ha lo scopo di consentire la copertura assicurativa di un periodo in cui l'interessato, essendosi dedicato allo studio, non ha potuto ottenere il versamento dei contributi assicurativi che avrebbe invece conseguito se avesse lavorato, con conseguente pregiudizio all'anzianità assicurativa e contributiva. Da ciò consegue che il riscatto va escluso nei casi in cui, ove anche l'interessato avesse svolto attività lavorativa, non avrebbe comunque potuto provvedere al versamento dei contributi ed avvalersi così del relativo periodo a fini del futuro trattamento pensionistico. Ed è ciò che si verifica nel caso in esame, in cui anche se il ER avesse lavorato come commerciante invece di dedicarsi allo studio, non avrebbe comunque potuto utilizzare il relativo il periodo ai fini assicurativi, giacché a quell'epoca, si tratta del periodo anteriore al 22 luglio 1949, anche lavorando, il medesimo non avrebbe potuto versare alcun contributo per insussistenza della tutela, giacché l'assicurazione per i commercianti fu introdotta solo molti anni più tardi, ossia con la legge 22 luglio 1966 n. 613. Non si dubita invero, ed anche l'Istituto lo riconosce, che il riscatto operi retroattivamente, questa è peraltro la sua caratteristica intrinseca, in quanto viene a coprire periodi anteriori all'inizio dell'attività lavorativa, a condizione però che i medesimi periodi, se lavorati, siano rilevanti ai fini previdenziali, e non quando detta rilevanza sia da escludere per radicale mancanza di tutela. Diversamente opinando si verificherebbe una grave incongruenza perché periodi lavorativi veri e propri (svolgimento di attività di commerciante) anteriori all'entrata in vigore della legge 613/66 non sarebbero utili ai fini assicurativi, mentre lo sarebbero, attraverso l'istituto del riscatto, per chi si è dedicato allo studio. Ma con il riscatto del corso di laurea si intende equiparare ai fini assicurativi il periodo di studio a quello di lavoro, non offrire all'attività di studio una tutela maggiore a quella riservata all'attività lavorativa.
Nè vale il richiamo all'assicurazione facoltativa (art. 22 legge 613/66) ove l'interessato avrebbe potuto iscriversi se invece di dedicarsi agli studi avesse svolto attività di commerciante, giacché detta iscrizione era appunto meramente facoltativa e non vi è prova ne' che, in costanza di attività lavorativa, sarebbe stata fatta una scelta in tal senso, ne' che ve ne sarebbe stato il diritto, giacché i commercianti potevano iscriversi solo in caso di pagamento di imposte superiore ad una certa somma (cfr. art. 85 RDL 4 ottobre 1935 n. 1827 conv. in legge 6 aprile 1936 n. 1155). Ed infine il richiamo alla "riscattabilità" che si trova sia all'art. 50 legge 153/69, sia all'art. 2 novies della citata legge 114/74 ha come presupposto che il periodo da "riscattare" fosse con certezza soggetto ad assicurazione, non potendosi riscattare un periodo in cui detto requisito non è certo.
Il ricorso va quindi accolto, la sentenza impugnata va cassata e, non essendovi accertamenti da compiere all'esito del principio affermato, la causa può essere decisa nel merito con il rigetto della domanda di riscatto avanzata dal ER.
Nulla per le spese dell'intero giudizio ai sensi dell'art. 152 disp. att. cod. proc. civ.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda proposta dall'originario ricorrente. Nulla per le spese dell'intero giudizio. Così deciso in Roma, il 13 giugno 2002.
Depositato in Cancelleria il 21 dicembre 2002