CASS
Sentenza 12 maggio 2026
Sentenza 12 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 12/05/2026, n. 17030 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17030 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2026 |
Testo completo
SENTENZA Sul ricorso proposto da: XXXXXXXXXX nato a [...] avverso l'ordinanza del 02/07/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di Messina udita la relazione svolta dal Consigliere Teresa Grieco;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale che ha concluso per la riqualificazione dell'impugnazione ai sensi dell'art. 30-ter Ord. pen. RITENUTO IN FATTO 1. Con il provvedimento indicato in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Messina ha riqualificato come ricorso per cassazione il reclamo proposto da XXXXXXXXXX, in espiazione di pena in regime di detenzione domiciliare, avverso il decreto emesso dal Magistrato di sorveglianza di Messina che ha rigettato la richiesta di un permesso periodico di tre ore giornaliere o in altra misura per due volte alla settimana, finalizzato a consentirgli la deambulazione per il ripristino del trofismo muscolare, prescrittagli in data 4 febbraio 2025 dai sanitari in servizio presso l’A.O.U. Messina “ G. Martino”, nonché la concessione di un permesso premio di quindici giorni per motivi di salute, ai sensi dell’art. 30-ter, Ord. pen. 2. XXXXXXXXXX, a mezzo dell'avv. Antonino Centorrino, ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione del provvedimento impugnato, perché il Magistrato di sorveglianza ha respinto le istanze nonostante in atti vi fosse la prescrizione medica che dà atto che il condannato, affetto da ipotrofia muscolare, necessita della prescritta deambulazione e sul rilievo della mancata documentazione di un aggravio delle condizioni di Penale Sent. Sez. 1 Num. 17030 Anno 2026 Presidente: BONI MONICA Relatore: GRIECO TERESA Data Udienza: 29/01/2026 salute. 3. Il Sostituto Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto di riqualificare l’impugnazione ai sensi dell’art. 30-ter Ord. pen. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato per le considerazioni di seguito esposte. 2. In premessa, deve rilevarsi che l’istanza introduttiva del giudizio innanzi al Tribunale di sorveglianza di Messina possiede un duplice contenuto, giacché con essa il ricorrente, da un lato ha chiesto la modifica delle prescrizioni inerenti alla detenzione domiciliare attraverso la concessione di un permesso periodico di tre ore giornaliere o di quelle ritenute opportune dall’ Autorità Giudiziaria, per almeno due volte a settimana;
dall’altro ha chiesto la concessione di un permesso premio, ex art. 30-ter Ord. pen. 3.Ciò precisato, quanto alla richiesta di modifica delle prescrizioni inerenti alla detenzione domiciliare, correttamente il Tribunale di sorveglianza ha riqualificato il reclamo quale ricorso per cassazione trasmettendo gli atti a questa Corte. Al riguardo deve evidenziarsi che secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte «[a]vverso i provvedimenti adottati dal magistrato di sorveglianza a seguito di richieste di modifica delle modalità di esecuzione della detenzione domiciliare (art. 47-ter, comma secondo, ord. pen.), è esperibile il ricorso in cassazione per violazione di legge, trattandosi di provvedimenti che incidono sulla libertà personale» (Sez. 1, n. 52134 del 07/11/2019, Z., Rv. 277884 - 01; si veda, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 1, n. 108 del 30/11/2012, dep. 2013, Fazzari, Rv. 254166 - 01). Si è affermato, in Sez. 1, n. 7364 del 06/02/2025, Coco, Rv. 287623 – 01, che tali conclusioni traggono il loro fondamento sistematico dall'art. 111, settimo comma, Cost., secondo cui «[c]ontro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale, pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali, è sempre ammesso ricorso in Cassazione per violazione di legge […]. Depone nella stessa direzione ermeneutica la previsione dell'art. 568, comma 2, cod. proc. pen., a tenore della quale: «Sono sempre soggetti a ricorso per cassazione, quando non sono altrimenti impugnabili, i provvedimenti con i quali il giudice decide sulla libertà personale e le sentenze, salvo quelle sulla competenza che possono dare luogo a un conflitto di giurisdizione o di competenza a norma dell'articolo 28». Si è altresì rilevato che tale opzione ermeneutica, si pone in continuità con il principio di diritto affermato da Sez. U, n. 24 del 03/12/1996, dep. 2017, Lombardi, Rv. 206465 - 01, per gli omologhi provvedimenti emessi ex art. 284 cod. proc. pen., secondo cui i provvedimenti emessi ai sensi dell'art. 284, terzo comma, cod. proc. pen., che regolano le modalità di attuazione degli arresti domiciliari relativamente alla facoltà dell'indagato di 2 allontanarsi dal luogo di custodia, contribuiscono ad inasprire o ad attenuare il grado di afflittività della misura cautelare, e devono pertanto essere ricompresi nella categoria dei provvedimenti sulla libertà personale;
ne consegue che ad essi si applicano le regole sull'impugnazione dettate dall'art. 310 cod. proc. pen., che prevede, in proposito, un sindacato di secondo grado esteso anche nel merito». Tanto premesso, deve evidenziarsi che il provvedimento con il quale si è respinta l’istanza risulta sprovvisto di reale motivazione, giacché il Magistrato di sorveglianza si è limitato a giustificare il rigetto in modo estremamente sintetico rilevando che non era stato «documentato un aggravio delle condizioni di salute del condannato». Tale affermazione rende evidente che, nel caso di specie, ci si trova di fronte a un'ipotesi di carenza assoluta di motivazione che dà luogo al vizio di violazione di legge conformemente a quanto affermato da Sez. U, n. 25080 del 28/05/2003, Pellegrino, Rv. 224611 - 01, e che comprende, oltre all'ipotesi, meramente scolastica, di un provvedimento totalmente privo di giustificazioni, ma dotato del solo dispositivo, tutti i casi in cui la motivazione risulti strutturalmente sprovvista dei requisiti minimi di coerenza, completezza e logicità, al punto da risultare meramente apparente ovvero assolutamente inidonea a rendere comprensibile il filo logico seguito dal giudice di merito nell'adottare un atto (tra le altre, Sez. 6, n. 50946 del 18/09/2014, Catalano, Rv. 261590 - 01; Sez. 1, n. 45723 del 24/10/2003, Guttadauro, Rv. 226035 - 01). Nella fattispecie, il Magistrato di sorveglianza ha omesso di indicare le ragioni per le quali, pur a fronte di una certificazione medica che consigliava la deambulazione, ha respinto in radice la richiesta, senza neanche prendere in considerazione una diversa misura delle ore richieste, sul presupposto della mancanza di un aggravamento della malattia, così da evidenziare che la concessione di un maggior tempo per deambulare sarebbe stata giustificata solo in caso di peggioramento del trofismo muscolare e non anche al fine di evitare il possibile peggioramento. 4. Le considerazioni esposte impongono, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza impugnata, con il conseguente rinvio per nuovo giudizio al Magistrato di sorveglianza di Messina. 5. Quanto, invece, al rigetto dell’istanza di permesso premio, deve rilevarsi che ai sensi dell’art. 30-ter, comma 7, Ord. pen., il rimedio previsto è quello del reclamo al Tribunale di sorveglianza. Di conseguenza si impone la trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza di Messina per quanto di competenza in ordine al diniego del permesso premio.
P.Q.M.
Qualificato il reclamo avverso il diniego della modifica delle prescrizioni inerenti alla detenzione domiciliare quale ricorso per cassazione, annulla il provvedimento impugnato con rinvio per nuovo giudizio al Magistrato di sorveglianza di Messina;
ordina la trasmissione 3 degli atti al Tribunale di sorveglianza di Messina per quanto di competenza sul reclamo avverso il diniego di permesso premio. Così è deciso, 29/01/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM. 4
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale che ha concluso per la riqualificazione dell'impugnazione ai sensi dell'art. 30-ter Ord. pen. RITENUTO IN FATTO 1. Con il provvedimento indicato in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Messina ha riqualificato come ricorso per cassazione il reclamo proposto da XXXXXXXXXX, in espiazione di pena in regime di detenzione domiciliare, avverso il decreto emesso dal Magistrato di sorveglianza di Messina che ha rigettato la richiesta di un permesso periodico di tre ore giornaliere o in altra misura per due volte alla settimana, finalizzato a consentirgli la deambulazione per il ripristino del trofismo muscolare, prescrittagli in data 4 febbraio 2025 dai sanitari in servizio presso l’A.O.U. Messina “ G. Martino”, nonché la concessione di un permesso premio di quindici giorni per motivi di salute, ai sensi dell’art. 30-ter, Ord. pen. 2. XXXXXXXXXX, a mezzo dell'avv. Antonino Centorrino, ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione del provvedimento impugnato, perché il Magistrato di sorveglianza ha respinto le istanze nonostante in atti vi fosse la prescrizione medica che dà atto che il condannato, affetto da ipotrofia muscolare, necessita della prescritta deambulazione e sul rilievo della mancata documentazione di un aggravio delle condizioni di Penale Sent. Sez. 1 Num. 17030 Anno 2026 Presidente: BONI MONICA Relatore: GRIECO TERESA Data Udienza: 29/01/2026 salute. 3. Il Sostituto Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto di riqualificare l’impugnazione ai sensi dell’art. 30-ter Ord. pen. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato per le considerazioni di seguito esposte. 2. In premessa, deve rilevarsi che l’istanza introduttiva del giudizio innanzi al Tribunale di sorveglianza di Messina possiede un duplice contenuto, giacché con essa il ricorrente, da un lato ha chiesto la modifica delle prescrizioni inerenti alla detenzione domiciliare attraverso la concessione di un permesso periodico di tre ore giornaliere o di quelle ritenute opportune dall’ Autorità Giudiziaria, per almeno due volte a settimana;
dall’altro ha chiesto la concessione di un permesso premio, ex art. 30-ter Ord. pen. 3.Ciò precisato, quanto alla richiesta di modifica delle prescrizioni inerenti alla detenzione domiciliare, correttamente il Tribunale di sorveglianza ha riqualificato il reclamo quale ricorso per cassazione trasmettendo gli atti a questa Corte. Al riguardo deve evidenziarsi che secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte «[a]vverso i provvedimenti adottati dal magistrato di sorveglianza a seguito di richieste di modifica delle modalità di esecuzione della detenzione domiciliare (art. 47-ter, comma secondo, ord. pen.), è esperibile il ricorso in cassazione per violazione di legge, trattandosi di provvedimenti che incidono sulla libertà personale» (Sez. 1, n. 52134 del 07/11/2019, Z., Rv. 277884 - 01; si veda, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 1, n. 108 del 30/11/2012, dep. 2013, Fazzari, Rv. 254166 - 01). Si è affermato, in Sez. 1, n. 7364 del 06/02/2025, Coco, Rv. 287623 – 01, che tali conclusioni traggono il loro fondamento sistematico dall'art. 111, settimo comma, Cost., secondo cui «[c]ontro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale, pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali, è sempre ammesso ricorso in Cassazione per violazione di legge […]. Depone nella stessa direzione ermeneutica la previsione dell'art. 568, comma 2, cod. proc. pen., a tenore della quale: «Sono sempre soggetti a ricorso per cassazione, quando non sono altrimenti impugnabili, i provvedimenti con i quali il giudice decide sulla libertà personale e le sentenze, salvo quelle sulla competenza che possono dare luogo a un conflitto di giurisdizione o di competenza a norma dell'articolo 28». Si è altresì rilevato che tale opzione ermeneutica, si pone in continuità con il principio di diritto affermato da Sez. U, n. 24 del 03/12/1996, dep. 2017, Lombardi, Rv. 206465 - 01, per gli omologhi provvedimenti emessi ex art. 284 cod. proc. pen., secondo cui i provvedimenti emessi ai sensi dell'art. 284, terzo comma, cod. proc. pen., che regolano le modalità di attuazione degli arresti domiciliari relativamente alla facoltà dell'indagato di 2 allontanarsi dal luogo di custodia, contribuiscono ad inasprire o ad attenuare il grado di afflittività della misura cautelare, e devono pertanto essere ricompresi nella categoria dei provvedimenti sulla libertà personale;
ne consegue che ad essi si applicano le regole sull'impugnazione dettate dall'art. 310 cod. proc. pen., che prevede, in proposito, un sindacato di secondo grado esteso anche nel merito». Tanto premesso, deve evidenziarsi che il provvedimento con il quale si è respinta l’istanza risulta sprovvisto di reale motivazione, giacché il Magistrato di sorveglianza si è limitato a giustificare il rigetto in modo estremamente sintetico rilevando che non era stato «documentato un aggravio delle condizioni di salute del condannato». Tale affermazione rende evidente che, nel caso di specie, ci si trova di fronte a un'ipotesi di carenza assoluta di motivazione che dà luogo al vizio di violazione di legge conformemente a quanto affermato da Sez. U, n. 25080 del 28/05/2003, Pellegrino, Rv. 224611 - 01, e che comprende, oltre all'ipotesi, meramente scolastica, di un provvedimento totalmente privo di giustificazioni, ma dotato del solo dispositivo, tutti i casi in cui la motivazione risulti strutturalmente sprovvista dei requisiti minimi di coerenza, completezza e logicità, al punto da risultare meramente apparente ovvero assolutamente inidonea a rendere comprensibile il filo logico seguito dal giudice di merito nell'adottare un atto (tra le altre, Sez. 6, n. 50946 del 18/09/2014, Catalano, Rv. 261590 - 01; Sez. 1, n. 45723 del 24/10/2003, Guttadauro, Rv. 226035 - 01). Nella fattispecie, il Magistrato di sorveglianza ha omesso di indicare le ragioni per le quali, pur a fronte di una certificazione medica che consigliava la deambulazione, ha respinto in radice la richiesta, senza neanche prendere in considerazione una diversa misura delle ore richieste, sul presupposto della mancanza di un aggravamento della malattia, così da evidenziare che la concessione di un maggior tempo per deambulare sarebbe stata giustificata solo in caso di peggioramento del trofismo muscolare e non anche al fine di evitare il possibile peggioramento. 4. Le considerazioni esposte impongono, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza impugnata, con il conseguente rinvio per nuovo giudizio al Magistrato di sorveglianza di Messina. 5. Quanto, invece, al rigetto dell’istanza di permesso premio, deve rilevarsi che ai sensi dell’art. 30-ter, comma 7, Ord. pen., il rimedio previsto è quello del reclamo al Tribunale di sorveglianza. Di conseguenza si impone la trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza di Messina per quanto di competenza in ordine al diniego del permesso premio.
P.Q.M.
Qualificato il reclamo avverso il diniego della modifica delle prescrizioni inerenti alla detenzione domiciliare quale ricorso per cassazione, annulla il provvedimento impugnato con rinvio per nuovo giudizio al Magistrato di sorveglianza di Messina;
ordina la trasmissione 3 degli atti al Tribunale di sorveglianza di Messina per quanto di competenza sul reclamo avverso il diniego di permesso premio. Così è deciso, 29/01/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM. 4