Sentenza 27 marzo 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 27/03/2003, n. 4543 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4543 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2003 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUP04 5 43 / 0 3 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO to SEZIO E PRI Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Rosario DE MUSIS Presidente R.G. N. 17016/00 Cron.10359 Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO Consigliere Rep. 1273 Dott. Francesco Maria FIORETTI Rel. Consigliere Dott. Salvatore SALVAGO Consigliere Ud. 11/12/02 Dott. Vittorio RAGONESI Consigliere ha pronunciato la seguente SENT ENZA sul ricorso proposto da: COMUNE DI EMPOLI, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA LUNGOTEVERE FLAMINIO 46, presso l'Avvocato GIAN MARCO GREZ, rappresentato e difeso dall'avvocato GIULIO PADOA, giusta mandato a margine del ricorso;
- ricorrente
contro
AR, IN PA, ON LL, IN elettivamente domiciliate in ROMA LUNGOTEVERE MELLINI 39, presso l'avvocato MAURIZIO MARUCCHI, rappresentate e difese dall'avvocato LORENZO BRACCO, giusta procura2002 2329 a margine del controricorso;
-1- controricorrente avverso la sentenza n. 452/00 della Corte d'Appello di FIRENZE, depositata il 08/03/00; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/12/2002 dal Consigliere Dott. Francesco Maria FIORETTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marco PIVETTI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con deliberazione 17 aprile 1984, n. 112, il Consiglio Comunale di Empoli destinò alla realizzazione di un parcheggio per auto un terreno, di proprietà di AR NI, PA NI ved. Moriani, gravato dal diritto di usufrutto a favore di RI ZZ ved. NI, ubicato in Empoli, lungo la via di Ponzano, rappresentato al Catasto Terreni del Comune al foglio 17, part. 431 per mq. 40 e part. 436 per mq.
2.850. Detta delibera fissò i termini di 18 mesi per l'inizio dei lavori, di 36 mesi per il loro completamento e di 54 mesi per il compimento delle espropriazioni, decorrenti tutti dal 10 giugno 1984. Con decreto 5 febbraio 1985, n. 1031/5, del Sindaco di Empoli fu autorizzata l'occupazione del terreno summenzionato fino al 18 dicembre 1988. L'occupazione fu eseguita il 23 marzo 1985, i lavori furono ultimati ed il terreno ne risultò trasformato in maniera irreversibile, senza che fosse emesso il decreto di esproprio. Con deliberazione 29 novembre 1988, n. 1451, la Giunta Municipale prorogò l'occupazione fino al 22 marzo 1993, prorogando fino a tale data anche il termine per il completamento dell'espropriazione. Con deliberazione 9 marzo 1993, n. 255, la Giunta Municipale prorogò ulteriormente l'occupazione fino al 22 marzo 1995. Questa delibera fu impugnata con ricorso, tuttora pendente, dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana. Essendo cessata l'occupazione legittima ed essendosi nel frattempo verificata l'irreversibile trasformazione del fondo occupato, con atto di citazione, notificato il 15 aprile 1995, AR e PA NI e RI ZZ convennero il Comune di Am Empoli dinanzi al Tribunale di Firenze chiedendo il risarcimento del danno sofferto per la perdita della proprietà del fondo sopra indicato, e ciò dopo che, con atto di citazione notificato il 13 settembre 1994, le predette avevano convenuto dinanzi alla Corte d'appello di Firenze il Comune di Empoli, chiedendo la liquidazione ed il pagamento della indennità loro dovuta per il periodo di occupazione dal 23 marzo 1985 al 22 marzo 1993. La Corte d'appello di Firenze, con sentenza 11.02.2000-08.03.2000, ha determinato detta indennità in lire 131.572.000. Avverso tale sentenza il Comune di Empoli ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi. AR e PA NI e RI ZZ hanno resistito con controricorso e depositato memoria illustrativa ex art. 378 c.p.c... MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione dell'art. 5 bis della legge 8 agosto 1992 n. 359 in riferimento anche ai principi posti dall'art. 2 della legge 19 novembre 1968 n. 1187. Deduce il ricorrente che secondo l'art. 5 bis della legge n. 359/92 un'area potrebbe ritenersi edificabile solo quando, al momento dell' apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, ricorrano tanto la possibilità effettiva che quella legale di edificazione. Pertanto la corte di merito erroneamente avrebbe ritenuto edificabile l'area espropriata in considerazione della sola edificabilità di fatto. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia falsa applicazione e violazione dell'art. 20 della legge 22 ottobre 1971 n. 865. Violazione dell'art. 2 legge 29 luglio 1980 n. 385. из 2 Secondo il ricorrente, in considerazione del fatto che i terreni, se edificabili, si rivalutano nel tempo, il giudice a quo, nel determinare la indennità di occupazione in base al criterio degli interessi legali sull'indennità di espropriazione, avrebbe dovuto prendere a base l'indennità di espropriazione come determinata tenendo conto degli eventuali diversi valori dell'area per ogni anno di occupazione. Il primo motivo di ricorso è fondato. La sentenza 23 aprile 2001 n. 172, resa a sezioni unite, componendo il contrasto giurisprudenziale esistente sui criteri da seguire al fine di stabilire il carattere edificabile di un suolo, ha espresso il principio - cui si è conformata, poi, la successiva giurisprudenza di legittimità e che questo collegio condivide, non ravvisando serie ragioni per discostarsene - secondo cui, nel sistema di disciplina della stima dell'indennizzo espropriativo introdotto dall'art.
5-bis della legge n. 359 del 1992-caratterizzato dalla rigida dicotomia, che non lascia spazi per un tertium genus, tra “aree edificabili" ( indennizzabili in percentuale del loro valore venale ) e “aree agricole" o "non classificabili come edificabili” (tuttora indennizzabili in base a valori agricoli tabellari in base alla legge n. 865 del 1971) - un'area deve essere ritenuta edificabile quando, e per il solo fatto che, come tale, essa risulti classificata al momento dell'apposizione del vincolo espropriativo dagli strumenti urbanistici, secondo un criterio di prevalenza o autosufficienza della edificabilità legale, rilevando la c.d. "edificabilità di fatto” esclusivamente in via suppletiva ( in carenza di strumenti urbanistici ) ovvero, in via complementare ( e integrativa ) agli effetti della determinazione del concreto valore di mercato dell'area espropriata, incidente sul calcolo dell'indennizzo. Am 3 Questa corte ha precisato, altresì, che fermo il principio summenzionato, secondo cui un'area deve essere ritenuta edificabile quando ( e per il solo fatto che) come tale essa risulti classificata, al momento dell'apposizione del vincolo espropriativo, dagli strumenti urbanistici - va, comunque, tenuto conto che l'edificabilità non si identifica, né si esaurisce in quella residenziale abitativa, ma ricomprende tutte quelle forme di trasformazione del suolo ( in via di principio non precluse all'iniziativa privata ) che siano riconducibili alla nozione tecnica di edificazione e che siano come tali soggette al regime autorizzatorio previsto dalla vigente legislazione edilizia, considerando pur sempre, ai fini della valutazione dell'immobile nella fattispecie concreta, il diverso grado di commerciabilità ed il diverso livello di apprezzabilità dello stesso in ragione della sua specifica destinazione (cfr. in tal senso cass. n. 9075 del 2002; cass. n. 15704 del 2001 secondo la quale devono essere inclusi nella categoria dei terreni a vocazione edificatoria legale ex art.
5-bis 1. n. 359/92, tutti quei terreni in cui l'edificazione, ancorché a tipologia vincolata, sia consentita all'iniziativa privata, come quando l'espropriazione abbia ad oggetto terreni sui quali, in base al piano comprensoriale, possono essere costruiti solo edifici destinati alla diretta fruizione del mare, quali stabilimenti balneari, club nautici, ristoranti, bar;
cass. n. 15419 del 2001; cass. n. 9669 del 2000; cass. n. 8028 del 2000, secondo la quale devono essere considerati edificabili anche i suoli destinati ad insediamenti industriali ). Nella sentenza impugnata testualmente si afferma: "Il ciu, nominato da questa Corte, ha accertato che i terreni in oggetto, posti nel Comune di Empoli, sono siti lungo la via Ponzano, zona completamente urbanizzata ed edificata, situata sulla sinistra dell'asse ferroviario Firenze-Pisa, con edificazione a carattere residenziale, con tipologia costruttiva e presenza di attività commerciali, oltre a 4 т servizi e strutture pubbliche. Ha altresì accertato che in virtù dello strumento urbanistico, PRG, vigente al momento dell'apposizione del vincolo preordinato all'espropriazione i terreni in oggetto erano destinati in parte a verde pubblico ed in parte ad allargamento stradale, parcheggio ed attrezzature pubbliche, nelle zone territoriali omogenee di tipo A e B. Nessun dubbio, quindi, sulla base degli accertamenti indicati, in ordine alla sussistenza del requisito della edificabilità, legale e di fatto, con riferimento ai terreni in oggetto”. Dal brano che precede si evince chiaramente che la corte di merito non ha qualificato i terreni, per cui è causa, come edificabili tenendo conto della destinazione loro impressa dallo strumento urbanistico, PRG, vigente nel Comune di Empoli, ma li ha qualificati edificabili perché posti in zona completamente urbanizzata ed edificata, pur essendo dal PRG destinati in parte a verde pubblico ed in parte ad allargamento stradale, parcheggio ed attrezzature pubbliche, privilegiando così il criterio della edificabilità “di fatto” su quella “legale” e violando così l'art.
5-bis della legge n. 359/92, come interpretato dalle sentenze di questa corte su riportate. Il motivo in esame deve essere, pertanto, accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio ad altra sezione della corte d'appello di Firenze, che provvederà a liquidare anche le spese del giudizio di legittimità, e nel decidere si uniformerà ai principi di diritto sopra enunciati. Il secondo motivo, con cui si censura la misura della indennità di occupazione liquidata, deve, invece, essere dichiarato assorbito, presupponendo la determinazione di detta indennità la determinazione di quella di esproprio, operazione che richiede pregiudizialmente di accertare quale sia la natura dell'area assoggettata ad espropriazione. из 5
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo e dichiara assorbito il secondo;
cassa e rinvia anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità, ad altra sezione della Corte d'appello di Firenze. Così deciso in Roma il dì 11 dicembre 2002. esidente 4 Consigliere estensore eth Il Pr she Prime Conkalteria Deposi t * 2.7 MAR. 2003 IL CANCELLIERE Luisa Passinetti IL CANCELLIERE L Uure Domincar CORTE SUPREMA CASSAZIONE Si attesta la registrazione presso l'Agenzia deile Entrate di Roma 2 il 21-11-2003 serie 4 al n. 38967 versate € 149.77 apposta calce alla copia autentica (art. 278 T.U. n°115 del 30/5/2002) IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA Roberto Ricci 6