Sentenza 5 giugno 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 05/06/2001, n. 7604 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7604 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2001 |
Testo completo
M ICA ITALIANA REGISTRAZION 7604 DA ESENTE IN NOME DEL LA CORTE SUPREMADI CASSAZIONE Oggetto Ref. Comptine SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Alfredo ROCCHI Presidente R.G.N. 12174/00 Dott. Giovanni LOSAVIO Consigliere Dott. Giovanni VERUCCI Consigliere Cron. 17477 Rep. Dott. Giuseppe SALME' Consigliere Ud. 27/04/2001 Dott. Giuseppe RI BERRUTI Rel. Consigliere - ha pronunciato la seguente .. SENTENZA sul REGOLAMENTO DI COMPETENZA richiesto d'ufficio ん dal Tribunale di BRESCIA, con ordinanza del 31/05/00, nella causa iscritta al n° 78/2000 vertente tra FALLIMENTO PETRUZZI 1821 Srl;
@ pudita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 27/04/2001 dal Consigliere Dott. Giuseppe RI BERRUTI;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale Dott. Stefano SCHIRO' con le quali si chiede che la 2001 Corte di Cassazione, in camera di consiglio, dichiari la 1140 competenza del Tribunale di CI, con le conseguenze di A- legge. FATTO E DIRITTO Il Procuratore generale presso la Corte di Cassa- zione così ha concluso si sensi dell'art. 375 c.p.c., a sostegno della richiesta di dichiarare la competenza del Tribunale di CI: A) Con ordinanza del 31 maggio 2000 il Tribunale di CI, considerato che la s.r.l. TR 1821, con sede legale in Milano, Corso Genova 5, era stata dichiarata fallita sia dal Tribunale di Milano, con sentenza in data 11 dicembre 1999, che dal medesimo Tribunale di CI, con sentenza del 31 maggio 2000, и richiedeva d'ufficio regolamento di competenza alla Corte di Cassazione ex art. 45 c.p.c.; B) per consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione (99/9810; 99/747; 97/2803; 94/3064; 90/6495) il regolamento di competenza può essere richiesto d'ufficio anche in caso di conflitto reale positivo di competenza, quando il fallimento di un medesimo impren- ditore sia stato dichiarato da più tribunali;
nel caso di specie è documentato (si vedano le relative sentenze in atti, ff. 8 - 9 del fascicolo del Tribunale di Bre- scia) che la s.r.l. TR 1821 è stata dichiarata fallita sia dal Tribunale di Milano, che da quello di CI;
" 2 C) sul merito del richiesto regolamento di compe- tenza, si richiama la consolidata giurisprudenza, se- condo la quale, ai fini della individuazione del tribu- nale territorialmente competente alla dichiarazione di fallimento, la sede principale dell'impresa, ritenuta a tale scopo determinante ex art. 9 L.F., va intesa come il luogo in cui si trova il centro direttivo e ammini- strativo degli affari dell'impresa medesima e comunque l'effettivo e preponderante centro d'interessi di que- sta (fra le molte 99/4560; 97/1813; 97/1625; 96/1624; 95/13098; 95/441; 93/11062; 90/6495), ossia la sede reale dell'impresa e non quella dichiarata 0 legale (Cass. 88/2808), anche se la coincidenza della sede le- gale con il centro direttivo e amministrativo dell'impresa va presunta fino a prova contraria (Cass. 99/7331; 97/1813; 97/1625; 96/151; 95/7804; 95/441; 94/11143); D) nella fattispecie in esame, sebbene la società fallita, avente ad oggetto attività di produzione e commercio di oggetti preziosi, avesse la sede legale in Milano, Corso Genova 5, risulta che di fatto (v. nota informativa della Guardia di Finanza di CI in data 23 maggio 2000, f. 7 del fascicolo del Tribunale di CI) l'attività commerciale si è svolta in CI, Corso Matteotti 54, dove la società aveva una sede se- 3 condaria e uno show room, e quella produttiva sempre in love to do. CI, via Rose di Sopra 18/1, dove la società dispo- neva di un'unità operativa (v. visure del registro del- le imprese di Milano e di CI in data 16 maggio 2000, allegate a f. 7 del fascicolo del Tribunale di CI); risulta inoltre che presso la sede legale in Milano non veniva svolta alcuna attività operativa né erano detenuti i libri sociali о beni della società, и mentre i conti correnti intestati alla società erano aperti solo presso sportelli bancari di CI (v. di- chiarazioni di BA EN, impiegata dello studio commercialista presso cui era ubicata la sede della so- cietà, e di ZZ ER, curatore fallimentare nominato dal Tribunale di Milano, rese alla Guardia di Finanza di Milano il 15 e il 16 maggio 2000, allegate a f. 5 del fascicolo del tribunale di CI); E) non rileva che, come riferito da IN Mau- rizio, già liquidatore della società, e come risulta dai documenti delle Camere di commercio di Milano e di Roma dal medesimo prodotte (f. 3 e allegati del fasci- colo del Tribunale di CI) la TR 1821 s.r.l. sia stata cancellata dal Registro delle imprese di Mi- lano il 13 luglio 1999 e iscritta, con la nuova denomi- nazione di Argenteria Romana s.r.l., presso quello di Roma il 24 novembre 1999, poiché non risulta ed è co- 4 munque da escludere che dopo tale trasferimento di sede la società, dichiarata fallita dopo meno di un mese dal Tribunale di Milano, abbia svolto in Roma effettiva at- tività imprenditoriale (Cass. 99/10147; 99/7331; 99/4560; 997/2795); F) discende da quanto precede chela sede legale della società in Milano non ha mai corrisposto al cen- tro direttivo e amministrativo degli affari e al preva- lente centro d'interessi dell'impresa, che invece sono stati stabiliti in CI, con conseguente competenza territoriale del Tribunale di tale capoluogo. Il Collegio condivide le esposte argomentazioni e ritiene di accogliere la richiesta. Deve pertanto essere dichiarata la competenza del Tribunale di CI, e deve, quindi, essere cassata la sentenza del Tribunale di Milano. Non deve essere data pronuncia sulle spese.
P.Q.M.
La Corte dichiara la competenza del Tribunale di CI. Cassa la sentenza del Tribunale di Milano. In Roma, 27.4.2001 Il PresidenteAfideford Il Consigliere estensore Giuseppe RI Berruti fredo Roc CANCELLERIA سلا IN 2001 DEPOSITATA GUL IL CANCELLIERE IL CANCELLIERE 5 RI Di UZ Nuo Oggi, RI Di UZ