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18 aprile 2014
18 aprile 2014
Art. 1. 1. L' articolo 416-ter del codice penale e' sostituito dal seguente:
«Art. 416-ter. - (Scambio elettorale politico-mafioso). - Chiunque accetta la promessa di procurare voti mediante le modalita' di cui al terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di altra utilita' e' punito con la reclusione da quattro a dieci anni.
La stessa pena si applica a chi promette di procurare voti con le modalita' di cui al primo comma».
«Art. 416-ter. - (Scambio elettorale politico-mafioso). - Chiunque accetta la promessa di procurare voti mediante le modalita' di cui al terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di altra utilita' e' punito con la reclusione da quattro a dieci anni.
La stessa pena si applica a chi promette di procurare voti con le modalita' di cui al primo comma».
Commentari • 3
- 1. Art. 416-ter - Scambio elettorale politico-mafioso (1)https://www.filodiritto.com/ · 1
Rassegna di giurisprudenza L'art. 416-ter, nella sua nuova formulazione derivante dalle modifiche introdotte dalla L. 62/2014 ha la finalità di proteggere i beni giuridici dell'ordine pubblico e della legalità democratica nelle competizioni elettorali, sanzionando le condotte di chi promette di procurare voti e di chi accetta tale promessa, laddove l'impegno preveda da un lato che l'acquisizione dei voti avvenga con le modalità descritte dal precedente art. 416-bis, cioè avvalendosi della forza di intimidazione del vincolo associativo e delle condizioni di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere reati, e, da altro lato, l'erogazione o la promessa di erogazione di denaro …
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Giurisprudenza • 14
- 1. Cass. pen., sez. I, sentenza 18/04/2018, n. 17455Provvedimento: […] Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, il delitto di scambio elettorale politico-mafioso, di cui al citato art. 416-ter cod. pen. - tanto nella sua originaria versione, per effetto dell'art. 11-ter d.l. n. 306 del 1992, conv. dalla I. n. 356 del 1992, che a seguito della riformulazione operata dall'art. 1 legge n. 62 del 2014 - si configura come reato di pericolo (Sez. 6, n. 37374 del 06/05/2014, [...], Rv. 260167), incriminando la norma l'accordo in forza del quale due o più soggetti si scambiano la promessa del procacciamento di voti presso l'elettorato e dell'erogazione di un corrispettivo (originariamente identificato nel denaro). […]Leggi di più...
- valutazione elementi indiziari·
- art. 416-bis cod. pen.·
- scambio elettorale politico-mafioso·
- presunzione assoluta di adeguatezza misura cautelare·
- associazione per delinquere di stampo mafioso·
- art. 416-ter cod. pen.·
- gravità indiziaria·
- concorso esterno in reato·
- condizionamento voto elettorale·
- intraneità a sodalizio mafioso