Sentenza 12 febbraio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 12/02/2001, n. 1962 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1962 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2001 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA ALIANO LA CORTE UP EMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE SECONDA CIVILE рабапенто Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SOMMA Dott. Mario SPADONE Presidente R.G.N. 20448/98 Dott. Antonio VELLA Consigliere Cron. 4 142 Rep. 617 Dott. LFo - Rel. Consigliere MENSITIERI Dott. Giovanna SCHERILLO - Consigliere Ud. 10/11/00 Dott. Ettore BUCCIANTE Consigliere- CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente Richiesta copia studio dal Sig. SEN T E NZ A -- -SOLE-240RE 6000per diritti L. sul ricorso proposto da: # 12 FEB. 2001il IL CANCELLIERE persona del TRC TELE RADIO COMUNICAZIONI SRL, in us legale rappresentante pro elettivamente -tempore, domiciliatq in ROMA VIA PACUVIO 34, presso lo studioA, A dell'avvocato ROMANELLI GUIDO, che la difende unitamente all'avv. LANNI FABIO, giusta delega in * 1500 atti;
ricorrente contro 0975464 CNACOMED SRL, in persona del Presidente del Consiglio 0975465. di Amm.ne rag. FRANCO LUCIDI, elettivamente 0975439 domiciliato in ROMA VIA SAVONAROLA 39, presso lo 2000 0975440 1821 studio dell'avvocato PALMIERI GIUSEPPE, che la -1- CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE difende, giusta delega in atti;
UFFICIO COPIE Richiesta copia esecutiva controricorrente dal Sig. PALMIERI avverso la sentenza n. 1967/98 della Corte d'Appello per diritt 27 CFR 2301 di ROMA, depositata il 09/06/98; IL CANCELLIERE udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/11/00 dal Consigliere Dott. LFo MENSITIERI;
LIRE 2000 udito 1'Avvocato Mario ALU', per delega dell'avv. G. CANCELLER! ROMANELLI, depositata in udienza, difensore della ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del BB112713 ricorso;
udito l'Avvocato Giuseppe PALMIERI, difensore della t resistente che ha chiesto l'inammissibilità о il u A rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Ennio Attilio SEPE che ha concluso per il rigetto del ricorso. CANCELLERIA 151905 -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con citazione del 13 aprile 1989 la S.r.l. C.NA.CO.MED., deducendo di essere creditrice della T.R.C. (Tele Radio Comunicazioni) S.r.l., per prestazioni di servizi elaborazione dati, della somma di £. 5.667.304, a saldo della fattura n. 35 5.11.1987, dell'importo complessivo di £. del 9.176.152, conveniva in giudizio detta società, dinanzi al Tribunale di Roma, chiedendone la condanna al pagamento dell'indicata somma, oltre rivalutazione ed interessi. Opponendosi alla domanda la convenuta, s costituitasi, sosteneva che il corrispettivo era d stato determinato in via unilaterale ed arbitraria A dalla società attrice;
che essa aveva contestato la fattura indicata e che il debito relativo all'elaborazione dati per gli anni 1985, 1986, e interamente pagato con la somma1987 era stato corrisposta in tempi successivi di £. 18.625.500, di cui £. 14.400.000 per compensi, £.
2.592.000 per I.V.A. e £.
1.633.500 per spese vive. Acquisita la prodotta documentazione, assunta prova testimoniale ed esperiti gli interrogatori formali dei legali rappresentanti delle due società, fatto rilevare altresì nelle conclusioni 3 dalla convenuta la violazione, da parte dell'attrice, del divieto di svolgere, in forma associata, attività riservate а professionisti iscritti ad un albo, con sentenza del 25.1 13.7.95 il Tribunale, respinta l'eccezione di nullità delle pattuizioni relative alle prestazioni svolte dalla C.NA.CO.MED., ne rigettava la domanda, con condanna della medesima alle spese di lite. Proposti gravami (principale) dalla (incidentale) dalla C.NA.CO.MED. e T.R.C., latrasformatasi in S.a.s. di TA CO e C., s Corte d'appello di Roma, con sentenza 19.2 u 9.6.98, rigettava l'incidentale e, in accoglimento A di quello principale, condannava la T.R.C. al pagamento, in favore della C.NA.CO.MED., delle 3.505.890, con gli somme di £.
5.667.304 e di £. interessi legali rispettivamente dal 13.4.1989 e dal 26.9.1995, oltre alle spese del doppio grado. Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione la T.R.C. S.r.l., già S.a.s., sulla base di un unico articolato motivo. Resiste con controricorso la C.NA.CO.MED. S.r.
1. MOTIVI DELLA DECISIONE На eccepito la controricorrente l'inammissibilità del ricorso per invalidità della procura rilasciata al difensore della T.R.C. sul rilievo che né da quest'ultima, né dal contesto dell'atto era possibile individuare la persona fisica di chi, in rappresentanza di quella società, aveva rilasciato il mandato "ad litem". La doglianza, che può essere in questa sede esaminata stante la rilevabilità d'ufficio della carenza di un requisito condizionante l'instaurazione del rapporto processuale ed il suo successivo svolgimento (v. Cass. n. 1167/94, n. s e 5114/98, n. 5820/99) si appalesa però infondata e l va pertanto disattesa. A Invero, se pure nell'intestazione del ricorso proposto dalla T.R.C. Tele Radio Comunicazioni S.r.l. (già S.a.s.) non risulta il nome della persona fisica del legale rappresentante pro- tempore della suindicata società, tale nominativo risulta chiaramente nella procura a margine che, sotto la stampigliatura "Soc. T.R.C. r.l. Amministratore Unico" reca quale sottoscrittore e quindi conferente il mandato, la del tutto leggibile firma di TA CO, la quale, peraltro, già risultava munita di poteri rappresentativi della società medesima nella sua 5 precedente veste di S.a.s. T.R.C. di TA CO e C., come rilevasi dalla epigrafe della qui gravata sentenza. La stessa controricorrente eccepisce ancora l'inammissibilità del ricorso avversario per invalidità della procura, non rivestendo questa, per il suo tenore, il carattere di specificità previsto dall'art. 365 c.p.c. Anche tale eccezione è priva di fondamento e va pertanto respinta. Il mandato "ad litem", apposto a margine di tale atto, è del seguente tenore: "Avv. Fabio LANNI delegovi a rappresentarmi e difendermi nella lite obietto di questo atto. ConferiscoVi, all'uopo, tutti i poteri, le facoltà e le potestà dalla legge sancite, nessuna esclusa e/o eccettuata, ivi compresa quella di transigere, proporre domande e/o eccezioni riconvenzionali, espletare ogni attività necessaria, delegare e farvi sostituire da Avv. di Vs. fiducia con dichiarazione di avere per buono e rato il Vs. operato senza bisogno di ulteriore ratifica e/o conferma e ciò sino al totale espletamento del conferitoVi mandato. Eleggo con Voi domicilio in Roma presso lo studio dell'Avv. Angelo Fiore TARTAGLIA a Via LFo Serranti n. 6 49". Ebbene, poiché le espressioni usate nella dicitura stampigliata sopra riportata, pur non espressamente riferentisi ad un ricorso per cassazione, non escludono tuttavia univocamente la volontà della parte di proporre un ricorso di tal genere, la procura in questione deve ritenersi, nel dubbio, speciale e non generica, in applicazione del principio interpretativo di conservazione dell'atto giuridico (art. 1367 c.c.) di cui è espressione l'art. 159 c.p.c., con riguardo agli processuali (v. tra le tante Cass. n.atti 2842/97). Ciò posto, deduce la ricorrente nell'unico articolato motivo, in riferimento all'art. 360 n.ri 2 (rectius 3) e 5 c.p.c., nell'ordine che si reputa logico dare alle censure in esso mosse alla gravata sentenza: a) La Corte romana, ritenendo non specifical l'attività professionale svolta dalla C.NA.CO.MED. a favore di essa T.R.C. e quindi non rientrante nel divieto delle società tra professionisti, non aveva tenuto in alcun conto, motivando in modo insufficiente e contraddittorio, in aperto contrasto con la normativa vigente, della 7 circostanza che l'attività per cui l'attuale resistente aveva agito giudizialmente era stata resa dalla stessa secondo forme non ammesse dalla legge. Invero tale attività era dichiaratamente "attività contabile-amministrativa" vale a dire la tipica e specifica attività professionale del commercialista abilitato, oltre che allo svolgimento di essa (e non in forma societaria con altri professionisti) se mai soltanto ad espletare attività di consulenza in tale settore. b) A fronte dei giusti rilievi di essa T.R.C. secondo cui, premesso che l'emissione delle fatture riguardava la fase esecutiva del contratto (fase necessariamente successiva a quella di perfezionamento dell'accordo contrattuale e quindi irrilevante, ex art. 1327 c.c., ai fini della prova di esso) la C.NA.CO.MED. non aveva in alcun modo provato l'accettazione di esse e quindi la formazione di un differente e successivo accordo novativo in ordine al differente corrispettivo dalla stessa preteso, il giudice del gravame di merito, in violazione del richiamato art. 1327 c.c. e con motivazione assolutamente carente о comunque insufficiente e contraddittoria, confondendo il 8 piano genetico dell'accordo con quello attuativo e non tenendo in conto alcuno il canone legislativamente imposto dell'onere della prova a carico della C.NA.CO.MED., attrice in prime cure, aveva invece (secondo quanto deducibile dalla condivisibile "opera ermeneutica" di parte resistente, stante la indubbia difficoltà di reperire un univoco filo conduttore nella elaborata prosa di cui al ricorso), ritenuto provata la circostanza che, dopo un originario accordo in ordine al corrispettivo dovuto per le prestazioni s oggetto di causa, ne sarebbe intervenuto un altro, u modificativo del primo, provato per "facta A concludentia". Entrambe le censure sono infondate e non meritano pertanto accoglimento. Quella sub a) è chiaramente ripropositiva della doglianza di nullità del contratto avanzata dalla T.R.C. in sede di appello incidentale, in quanto disattesa dal primo giudice. Ha puntualizzato in proposito la Corte romana come, dall'esame delle cinque fatture prodotte in primo grado dall'attrice C.NA.CO.MED., non controverse quanto al contenuto, emergeva, in prestazioni concreto, quali fossero state le 9 concordate dalle parti: "elaborazione dati e tenuta libri", "vidimazione libro giornale", "vidimazione libro inventari", "depositi presso Tribunale e BUSARL". Essendo chiaro che l'esclusione dall'attività affidata all'attuale resistente della redazione dei bilanci e della presentazione della denuncia dei redditi, conferivano ad essa carattere puramente preparatorio e strumentale, ha motivato quel giudice il rigetto dell'appello incidentale della T.R.C. proprio sul fatto che, a ben vedere, esso si s fondava per l'appunto sull'inesatta premessa che le u prestazioni affidate alla controparte A comprendessero anche le attività sopra escluse. Donde, ad avviso di quel giudicante, la piena condivisibilità della considerazione della C.NA.CO.MED. secondo la quale doveva esser tenuta presente (sempre con il risultato di escludere la fondatezza dell'eccezione di controparte) la distinzione tra attività che, per la loro particolare complessità e specificità tecnica, erano riservate in via esclusiva agli iscritti negli appositi albi e attività ausiliarie di L informazione, consulenza ed assistenza che, pur se da professionisti svolte tradizionalmente 101 0 "iscritti", non erano ad essi riservate. Ebbene, come ognun vede, con tali argomentazioni, condotte nell'ambito della corretta applicazione della normativa in materia che la ricorrente, peraltro in maniera del tutto generica, assume violata, la Corte romana ha congruamente motivato, con apprezzamenti di fatto incensurabili in questa sede, l'insussistenza nel caso di specie di una nullità del contratto "inter partes", per espletamento da parte dalla C.NA.CO.MED. di una t attività secondo forme non ammesse dalla legge, u dedotta dalla T.R.C. nel gravame incidentale di A seconde cure. Quanto, poi, alla censura sub b) ha osservato il giudice d'appello, in ordine al valore probatorio da attribuirsi al contenuto delle cinque fatture prodotte dalla C.NA.CO.MED., posto che controparte aveva sostenuto che il corrispettivo era stato stabilito in misura inferiore a quello da esse risultante, che a ragione l'attuale resistente aveva messo in evidenza che la dimostrazione di cui essa era onerata doveva desumersi dal fatto che le fatture in discorso erano state ricevute senza contestazioni e che la T.R.C. se ne era giovata per il recupero dell'IVA e delle imposte sul reddito, 11 salvo poi effettuare la contestazione solo al momento della sollecitazione per il pagamento. Ha altresì puntualizzato quel giudice che non poteva esser trascurata la deposizione del teste OR (indotto dalla C.NA.CO.MED.) sul rilievo che, se egli fosse effettivamente stato "non del tutto disinteressato", avrebbe riferito di ricordare puntualmente l'invio di quelle specifiche fatture. Egli, invece, con plausibilità, aveva affermato che tutte le fatture venivano inviate ai х clienti (anche se poi era ovviamente la stessa и C.NA.CO.MED. ad eseguire la registrazione н contabile), per l'evidente motivo che, altrimenti, il committente non avrebbe pagato il corrispettivo. Ed ha aggiunto, quindi, quel giudicante la decisiva considerazione che, proprio perché le fatture emesse dall'attuale resistente per un arco di tre anni comportavano, a favore della T.R.C., un certo ammontare di detrazione dell'I.V.A., e un certo ammontare di diminuzione dell'imponibile IRPEF, non era ammissibile che la predetta si disinteressasse del loro ammontare, tanto più che le dichiarazioni I.V.A. e IRPEF non erano affidate alla C.NA.CO.MED., donde la conclusione che la prova desumibile dalla deposizione OR era 12 accompagnata da una precisa e grave presunzione di ) . conoscenza tempestiva delle fatture da parte della . . committente, che rendeva pertanto inefficace da parte sua la tardiva contestazione del loro ammontare. Ebbene, anche sul punto in esame, non può che concludersi sulla delleincensurabilità considerazioni svolte nella qui gravata sentenza in quanto attinenti alla valutazione delle prove, R 0 . 0 1 A appannaggio insindacabile del giudice del merito M GELLE se, come nella specie, sorretta da motivazione congrua e non contraddittoria, esente da vizi logici, come da errori di diritto. Alla stregua delle svolte argomentazioni il proposto ricorso va respinto nella sua integralità della ricorrente alle spese dicon la condanna 80000 questo giudizio, liquidate come da dispositivo. 330000
P.Q.M.
La Corte, rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore della C.NA.CO.MED. S.r.l., delle spese del presente 165.000 ' oltre a £. giudizio, che liquida in £.
1.500.000 per onorari. Roma 10.11.2000. G Bushalte LF IT AR SP nately Du 12 FEB. 2001 IL CANCELLIERE C1 Dott.ssa Donatella D'Anna Fm JL CANCELLIERE OT 13 ANCELLIED