Sentenza 7 ottobre 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 07/10/2003, n. 14986 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14986 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2003 |
Testo completo
Aula B' 1 49 86 /0 3 REPUBBLICA ITA 1 IN NOME DE POPO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: -- Presidente R.G.N. 4070/01 Dott. Salvatore SENESE Cron.30208 Consigliere Dott. Giovanni PRESTIPINO Rel. Consigliere w Rep.Dott. Raffaele FOGLIA - Consigliere - ud. 14/03/03 Dott. Maura LA TERZA Dott. Giovanni AMOROSO Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: FF.SS. S.P.A, FERROVIE DELLO STATO SOCIETA DI TRASPORTI E SERVIZI PER AZIONI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GERMANICO 172, presso lo studio dell'avvocato MASSIMO OZZOLA, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
ricorrente - contro • RA IO;
- intimato 2003 avverso la sentenza n. 153/00 della Corte d'Appello di 1574 SALERNO, depositata il 21/11/00 R.G.N. 200/00; -1- udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/03/03 dal Consigliere Dott. Raffaele FOGLIA;
udito l'Avvocato OZZOLA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Federico SORRENTINO che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza del 21.11.2000 la Corte di appello di Salerno, respingendo l'appello proposto dalla s.p.a. Ferrovie dello Stato avverso la sentenza n. 1354/99 del Pretore di Salerno, riconosceva il diritto di TO TE, posto in quiescenza dal 30.12.1993, di ottenere la riliquidazione dell'indennità di buonuscita previo computo del premio di esercizio previsto dal ccnl di categoria. Osservava il Giudice del gravame che quest'ultimo emolumento aveva natura retributiva, trattandosi di una erogazione obbligatoria, fissa @ continuativa, assimilabile alla 13ma mensilità. Avverso detta sentenza la soc FFSS propone ricorso per cassazione articolato in unico motivo ulteriormente illustrato con memoria ex art. 378 c.p.c. L'intimato non si è costituito. MOTIVI DELLA DECISIONE Lamentando la violazione e falsa applicazione dell'art. 14 della legge 14.12.1973, n. 829, dell'art. 7, c.3 della legge n. 75 del 1980, dell'art.21 della legge 17.5.1985, n. 210. Dell'art. 1, c.14 del d.l. n. 386 del 1991, dell'art. 13 del d.l. 1.4.1995, n. 98, degli artt. 2120 e 2121 c.c., dell'art. 27 del ccnl 87/89 e degli artt. 33 e 41 del ccnl 90/92, in relazione agli artt. 12 c.c. e 1362 c.c., nonché insufficiente, e contraddittoria motivazione, deduce il ricorrente che la base normativa dell'indennità di buonuscita è nella L. n. 829/73: l'art. 96 del ccnl 1990/92 prevede che, per le prestazioni a carico dell'OPAFS, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla legge n. 829/73, che all'art. 14 dispone che la detta indennità si determina "sulla base dell'ultimo stipendio mensile" e quindi fa riferimento a quello tabellare in godimento il giorno precedente quello del collocamento a riposo;
questa regolamentazione non è stata modificata con la L. n. 210/85 di 3 privatizzazione delle Ferrovie. Correttamente quindi è stata adottata come base di computo per l'indennità di buonuscita lo stipendio mensile percepito l'ultimo mese prima della cessazione del rapporto. Secondo la società ricorrente, la sentenza impugnata ha fatto riferimento ad un inesistente parallelismo tra indennità di buonuscita e trattamento di fine rapporto, in contrasto con la volontà delle parti contrattuali, che hanno rinviato la soluzione, prevedendo all'art. 37 del ccnl 1994/95, al punto 5.3, l'avvio di un gruppo di lavoro per predisporre norme per il “passaggio dalla normativa dell'indennità di buonuscita a quella fine rapporto”. A prescindere alla natura non retributiva del premio in esame, lo stesso non potrà rientrare nella base, di calcolo dell'indennità di buonuscita, essendo sempre in vigore l'art. 14 della legge n. 829/73, che fa riferimento ad 1/12 dell'80% dell'ultimo stipendio, dell'eventuale assegno pensionabile e del compenso per ex combattenti. Si tratta, pertanto - conclude la ricorrente - di una indennità prevista dalla legge e non è possibile applicare i criteri interpretativi elaborati per il TFR. Il ricorso è fondato. Come già chiarito da questa Corte in precedenti coincidenti occasioni (sent. 10.5.2002, n. 6738; sent. 11.2.2002, n. 1936; ecc.), ai sensi dell'art. 14 della legge n. 829 del 14/12/73, l'OPAFS era tenuto a corrispondere "ai dipendenti stabili cessati dal servizio, a titolo di indennità di buonuscita, la somma risultante dal prodotto dei mesi di servizio utile per un dodicesimo dell'80% del totale dell'ammontare dell'ultimo stipendio mensile, dell'eventuale assegno personale pensionabile e del compenso per ex combattenti". Sulla base di questa disposizione, non rientra quindi nella base di calcolo della indennità di buonuscita il premio di esercizio, come preteso dagli attuali ricorrenti. 4 La successiva legge n. 210 del 17.5/85, di privatizzazione, dell'Ente Ferrovie, non ha modificato il precedente assetto, come espressamente risulta dall'ultimo comma dell'art. 21, secondo cui "fino a quando non sarà disciplinato l'assetto generale del trattamento previdenziale e pensionistico dei lavoratori dipendenti, rimane fermo il trattamento in atto all'entrata in vigore della presente legge”. Quest'ultima disposizione, nella generica espressione di “trattamento in atto", cristallizzava nell'ambito temporale ivi precisato, cioè fino al riordino generale della materia, la precedente disciplina, pensionistica e non, e quindi tutte le competenze a qualsiasi titolo dovute al lavoratore dipendente al momento della sua cessazione dal servizio, fra cui la indennità di buonuscita. L'art. 1, comma 43 della legge n. 537 del 24.12.1993 ha disposto la soppressione dell' OPAFS a decorrere dal 1°giugno 1994, stabilendo che “le prestazioni erogate dall' OPAFS erano funzionalmente attribuite alla società Ferrovie dello Stato spa, compatibilmente con la sua natura societaria e con il rapporto di lavoro dei suoi dipendenti secondo la disciplina civilistica dei corrispondenti istituti". Il successivo d.l. n. 98 del 1° aprile 1995 (interventi urgenti un materia di trasporto) ha stabilito, all'art. 13 che, ai fini dell'attuazione del citato art. 1, comma 43, della legge n. 537 del 1993, il trattamento relativo alla cessazione del rapporto di lavoro per i ferrovieri iscritti alla data 31/5/94 all'OPAFS, andava regolato dalla legge n. 829 del 14/12/73...”. Ciò conferma l'interpretazione dell'art. 21 della legge n. 210/85 sopra esposta e quindi la piena validità ed efficacia della disciplina legislativa dell'indennità di buonuscita anche dopo la privatizzazione delle Ferrovie, 5 mentre la successiva legge n. 204 del 30.5.1995, di conversione del d.l. n. 98/95, aggiungeva "fino al 31 dicembre 1995". Deve quindi concludersi che fino a tale data (ampiamente posteriore a quella di collocamento in quiescenza dell'intimato) ogni questione in merito è legislativamente risolta nel senso della esclusione dalla base di calcolo dell'indennità di buonuscita per i dipendenti delle Ferrovie dello Stato s.p.a. di ogni emolumento diverso da quelli indicati nell'art. 14 della legge n. 829/73 (ultimo stipendio mensile, eventuale assegno personale pensionabile e compenso per ex combattenti). Ne consegue che fino al 31.12.1995 la contrattazione collettiva poteva disporre soltanto in conformità della legge, ma non poteva dettare una disciplina autonoma e diversa da quella legale, a pena di nullità delle relative clausole. Solo per il periodo successivo la materia è rientrata nella disponibilità delle parti individuali o collettive, con la conseguenza che, a partire dall'1.1.1996, sono legittime le clausole diverse, da accertarsi da parte del giudice di merito, tenendo conto che nel nostro ordinamento non esiste un principio di onnicomprensività della retribuzione e che è rimessa alle parti la decisione in merito alla computabilità o meno di un determinato emolumento nella base di calcolo degli istituti retributivi indiretti. Il ricorso va quindi accolto e la sentenza cassata, con l'ulteriore conseguenza della reiezione, nel merito, della domanda del TE, sussistendo i presupposti di cui all'art. 394 del c.p.c. Ricorrono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese dell'intero processo tra le parti
P.Q.M.
6 La Corte accoglie il ricorso;
cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel Compensa per intero le merito, respinge la domanda di TE TO. spese dell'intero processo. Così deciso in Roma, il 14 marzo 2003 Il Presidente"Привик ру Il Consigliere estensore Aff 2 Миша Впиши IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria Oggi 10 OTT. 2003 ¥100TT. IL CANCELLIERE 7