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Sentenza 19 febbraio 2026
Sentenza 19 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Calabria, sez. II, sentenza 19/02/2026, n. 319 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria |
| Numero : | 319 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 319/2026
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CALABRIA Sezione 2, riunita in udienza il
13/02/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
LUBERTO VINCENZO, Presidente e Relatore
COSCARELLA FRANCESCO, Giudice
DE SIMONE GIANCARLO, Giudice
in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1712/2024 depositato il 01/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Area Srls Societ? Unipersonale - 02971560046
elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio Di Bonifica Integrale Dei Bacini Del IR OS - 82000110781
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1501/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado COSENZA sez. 9 e pubblicata il 26/02/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 12238389 BONIFICA 2016 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 226/2026 depositato il
16/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato un'ingiunzione di pagamento relativi a contributi consortili notificatagli da Area s.r.l. per conto del Consorzio di Bonifica Integrale dei Bacini del IR OS . I
Giudici di prime cure hanno rigettato il ricorso
Rispetto alla decisione proponeva appello il contribuente
L'appello si fonda sulla pretesa impugnabilità delle ingiunzioni di pagamento e sulla prescrizione del credito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Sentenza impugnata non puo' che essere confermata .
Invero, i Giudici di prime grado hanno correttamente rilevato che l'ingiunzione era stata preceduta da atti prodromici non impugnati preclusivi di questioni attinenti il merito. Si tratta di un principio ribadito dalla
Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 883/2022, in riferimento a quanto previsto dall'art. 19 D.Lgs.
546/1992.
Pertanto anche la questione relativa alla prescrizione non puo' che essere rigettata perché sicuramente non v'è prescrizione post ingiunzione anche a volere considerare il termine di prescrizione quinquennale.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata condanna la parte soccombente al pagamento delle spese liquidate in euro 233 oltre ad oneri e accessori se dovuti con distrazione se richiesta
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CALABRIA Sezione 2, riunita in udienza il
13/02/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
LUBERTO VINCENZO, Presidente e Relatore
COSCARELLA FRANCESCO, Giudice
DE SIMONE GIANCARLO, Giudice
in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1712/2024 depositato il 01/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Area Srls Societ? Unipersonale - 02971560046
elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio Di Bonifica Integrale Dei Bacini Del IR OS - 82000110781
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1501/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado COSENZA sez. 9 e pubblicata il 26/02/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 12238389 BONIFICA 2016 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 226/2026 depositato il
16/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato un'ingiunzione di pagamento relativi a contributi consortili notificatagli da Area s.r.l. per conto del Consorzio di Bonifica Integrale dei Bacini del IR OS . I
Giudici di prime cure hanno rigettato il ricorso
Rispetto alla decisione proponeva appello il contribuente
L'appello si fonda sulla pretesa impugnabilità delle ingiunzioni di pagamento e sulla prescrizione del credito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Sentenza impugnata non puo' che essere confermata .
Invero, i Giudici di prime grado hanno correttamente rilevato che l'ingiunzione era stata preceduta da atti prodromici non impugnati preclusivi di questioni attinenti il merito. Si tratta di un principio ribadito dalla
Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 883/2022, in riferimento a quanto previsto dall'art. 19 D.Lgs.
546/1992.
Pertanto anche la questione relativa alla prescrizione non puo' che essere rigettata perché sicuramente non v'è prescrizione post ingiunzione anche a volere considerare il termine di prescrizione quinquennale.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata condanna la parte soccombente al pagamento delle spese liquidate in euro 233 oltre ad oneri e accessori se dovuti con distrazione se richiesta