CASS
Sentenza 21 maggio 2026
Sentenza 21 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 21/05/2026, n. 18403 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18403 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2026 |
Testo completo
LF AR SENTENZA sul ricorso proposto da: MA FR nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 08/10/2025 della Corte d'appello di Roma Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Francesco Agnino;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GIULIO ROMANO che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio limitatamente alla revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena. Penale Sent. Sez. 5 Num. 18403 Anno 2026 Presidente: IC ZI SA NA Relatore: IN RA Data Udienza: 05/03/2026 2 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza dell’8 ottobre 2025 la Corte di Appello di Roma ha rigettato il gravame presentato da MA FR avverso la sentenza - che è stata, pertanto, integralmente confermata - con la quale, il 21 febbraio 2024 il Tribunale di Roma aveva dichiarato lo stesso responsabile del reato di cui agli artt. 453 e 459 cod. pen., per avere, nella qualità di gestore della tabaccheria L’angolo del vizio, detenuto 391 marche da bollo contraffatte, cedendone 375 ad BA NA, venendo utilizzati su pratiche destinate ad essere registrate al PRA. A sostegno della decisione assunta, la Corte territoriale ha addotto che la consapevolezza della contraffazione delle marche da bollo era desumibile dall’utilizzo da parte del MA di un canale di approvvigionamento non ufficiale, unitamente alla circostanza che i contrassegni stampati dal Poligrafico non recano impressi né il valore, né il codice a barre, né la numerazione che sono successivamente apposti attraverso una procedura telematica da parte del rivenditore al momento della richiesta del cliente. Consapevolezza, che, peraltro, non era stata neppure smentita da allegazioni difensive atte a dimostrare l'estraneità del prevenuto a tale traffico delittuoso, dal momento che non aveva mai riferito le generalità del soggetto dal quale aveva acquistato i valori contraffatti. Donde, alla stregua di tali argomentazioni, il giudice della sentenza impugnata ha anche revocato ai sensi dell’art. 168, comma primo, n. 2, cod. pen. il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso con le sentenze del Tribunale di Roma del 27 marzo 2019, irrevocabile il 17 aprile 2019, e del 16 febbraio 2023, irrevocabile il 20 marzo 2023. 2. Avverso il suddetto provvedimento l'imputato ha proposto, per il tramite del proprio difensore, ricorso per cassazione articolando quattro motivi di seguito riprodotti nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo si deduce erronea applicazione di legge e vizio di motivazione in punto di revoca “d’ufficio” della sospensione condizionale della pena, in assenza di impugnazione del pubblico ministero nonché violazione del principio del divieto di reformatio in peius. Invero, i giudici di merito hanno revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena, in assenza di gravame da parte del PM, peggiorando la posizione del ricorrente. 2.2. Con il secondo motivo si censura la contraddittorietà della motivazione relativamente al diverso trattamento riservato agli altri coimputati, avendo escluso nei confronti la sussistenza dell’elemento soggettivo. 3 2.3. Con il terzo motivo si deduce illogicità della motivazione e travisamento della prova con riferimento alla affermazione dell’elemento soggettivo. In particolare, la Corte di Appello ha desunto la sussistenza dell’elemento soggettivo dall’approvvigionamento da canali non ufficiali, ma non ha considerato l’elevata qualità della contraffazione oltre alla versione fornita dal MA di aver acquistato le marche da bollo da tale LD. 2.4. Con il quarto motivo si deduce violazione dell’art. 62, n. 4, cod. pen. tenuto conto che non è stato accertato il numero esatto di valori contraffatti da lui detenuti o posti in vendita, unitamente alla circostanza che la condotta…appare circoscritta e non idonea a ingenerare un allarme sociale diffuso o a minare significativamente la fiducia collettiva nei valori bollati. 3. Con requisitoria scritta del 10 febbraio 2026, l’Avvocato Generale, dott. LE TA, ha chiesto l’annullamento senza rinvio limitatamente alla revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena. 4. Con memoria del 24 febbraio 2026, il difensore del ricorrente insisteva per l’accoglimento del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato. 2. È necessario premettere, in vista della delibazione degli atti di ricorso, che la giurisprudenza di questa Corte, nell'ipotesi di doppia conforme, è radicata nel riconoscere il principio della reciproca integrazione motivazionale delle sentenze di primo e di secondo grado, ammettendosi cioè che la sentenza di appello si saldi con quella precedente, per formare un unico complessivo corpo argomentativo, quando le due decisioni di merito concordino. Nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni e, ancor più, quando i motivi di appello non abbiano riguardato elementi nuovi, ma si siano limitati a prospettare circostanze già esaminate e ampiamente chiarite nella sentenza di primo grado (Sez. U, n. 6682 del 04/02/1992, Musumeci, Rv. 191229; Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, [...], Rv. 277218; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, [...], Rv. 257595; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep. 2012, Valerio, Rv. 252615; da ultimo v. Sez. 6, n. 8309 del 14/01/2021, Li Destri, non mass.). In presenza di una "doppia conforme", come nel caso di specie, il giudice di appello non è tenuto a svolgere un'analisi dettagliata di tutte le deduzioni delle parti né a esaminare singolarmente ogni risultanza processuale. È sufficiente che, 4 attraverso una valutazione complessiva, esponga in modo logico e adeguato le ragioni del proprio convincimento, dimostrando di aver considerato i fatti decisivi che compendiano la ratio decidendi della sentenza (sez. 2, n. 46261 del 18/09/2019, Cammi, Rv. 277593 - 01; sez. 5, n. 5123 del 16/01/2024). In tale prospettiva, si ritiene implicitamente superate le deduzioni difensive che, pur non espressamente confutate, risultino logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché il giudice dia conto, in modo coerente, della propria valutazione globale delle risultanze e delle deduzioni (ex multis, Sez. 4, n. 26660 del 13/05/2011, Caruso, Rv. 250900). Va ricordato, inoltre, che i motivi di impugnazione sono inammissibili quando risultano intrinsecamente indeterminati, risolvendosi sostanzialmente in formule di stile, come pure quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (nel primo caso, si parla di "genericità intrinseca"; nel caso di mancata correlazione con le ragioni della decisione impugnata, si tratta di "genericità estrinseca": Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, in motivazione). In tale ottica, deve essere ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione che si risolva nella pedissequa reiterazione dei motivi già dedotti in appello e motivatamente disattesi dal giudice di merito: esso, infatti, non assolve la funzione tipica di critica puntuale avverso la sentenza oggetto di impugnazione in sede di legittimità (Sez. 5, n. 3337 del 22/11/2022, dep. 2023, Maisto, n.m.; Sez. 5, n. 21469 del 08/03/2022, [...], n.m.; Sez. 6, n. 22445 del 08/05/2009, [...], Rv. 244181; Sez. 5, n. 11933 del 27/01/2005, Giagnorio, Rv. 231708). 2.1. D'altra parte, quando si censuri la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen. o si lamenti una violazione di legge penale, occorre che tali vizi risultino dal testo del provvedimento impugnato, ovvero che il testo del provvedimento si presenti manifestamente carente di motivazione e/o di logica, e comunque che il loro esame non comporti una rivisitazione nel merito delle argomentazioni illustrate dalle pronunce dei due gradi di giudizio, perché rimane esclusa, in sede di legittimità, la possibilità di opporre alla logica valutazione degli atti effettuata dal giudice di merito una diversa ricostruzione, magari altrettanto logica (sez. U, n. 16 del 19/06/1996, Di Francesco, Rv. 205621). Né l'esito del giudizio di responsabilità - in sede di legittimità - può essere invalidato da prospettazioni alternative, sostanzialmente risolventesi, come avvenuto nel caso in esame, nella sollecitazione di una mirata "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della sentenza, ovvero nell'autonoma assunzione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, da preferirsi a quelli adottati dal giudice del merito, perché illustrati come 5 maggiormente plausibili, o perché assertivamente dotati di una migliore capacità esplicativa nel contesto in cui la condotta delittuosa si è in concreto realizzata (sez. 6, n. 22256 del 26/04/2006, Bosco, Rv. 234148; sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, [...], Rv. 265482; Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, [...], Rv. 226074; sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794; sez. U n. 6402 del 30/04/1997, [...]; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, [...], Rv. 235507), così come non è sindacabile in sede di legittimità, salvo il controllo sulla congruità e logicità della motivazione, la valutazione del giudice di merito, cui spetta il giudizio sulla rilevanza e attendibilità delle fonti di prova, circa contrasti testimoniali o la scelta tra divergenti versioni e interpretazioni dei fatti (sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico e a., Rv. 271623; sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011, [...], Rv. 250362). Secondo il costante insegnamento di questa Corte i vizi motivazionali ed argomentativi di una pronuncia di merito possono essere dedotti in sede di legittimità purché ricompresi entro un orizzonte preciso e ben delimitato, diretto a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo del provvedimento impugnato, potendo ritenersi inadeguato, con conseguenze di annullamento, soltanto quell'impianto motivazionale che sia afflitto da manifesta illogicità (Sez. 5, n. 15899 del 15/2/2021, Rv 281030-01). Il controllo di legittimità sulla motivazione non concerne né la ricostruzione dei fatti né l'apprezzamento del giudice di merito, ma è circoscritto alla verifica che il testo dell'atto impugnato risponda a due requisiti che lo rendono insindacabile: - l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato;
- l'assenza di difetto o contraddittorietà della motivazione o di illogicità evidenti, ossia la congruenza delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento. Con l'ulteriore precisazione, quanto alla l'illogicità della motivazione, che la stessa deve essere evidente ("manifesta illogicità"), cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu oculi, dovendo il sindacato demandato alla Corte di Cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074). 2.2. Nella fattispecie in esame, in ragione della loro natura eminentemente fattuale, gli apprezzamenti dei giudici dell'appello, sorretti da un impianto motivazionale rispettoso dei criteri di razionalità decisoria, non possono essere rivalutati in questa sede in quanto espressione della discrezionalità valutativa riservata al giudice del fatto. Va, in proposito, ricordato che non è compito del giudice di legittimità stabilire se la decisione di merito proponga o meno la migliore ricostruzione dei fatti né condividerne la giustificazione, dovendo limitarsi a 6 verificare se questa giustificazione sia, come nel caso di specie, compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento. La Corte di Cassazione, che è giudice della motivazione e dell'osservanza della legge, non può, infatti, divenire giudice del contenuto della prova, non competendogli un controllo sul significato concreto di ciascun elemento indiziario, riservato al giudice di merito, essendo consentito alla Corte regolatrice esclusivamente l'apprezzamento della logicità della motivazione (vedi Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, Perelli, dep. 2021, Rv. 280601; Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747). 3. Ciò premesso, il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. L’art. 597 cod. proc. pen., al comma 1, prevede che «l’appello attribuisce al giudice di secondo grado la cognizione del procedimento limitatamente ai punti della decisione ai quali si riferiscono i motivi proposti»; il successivo comma 3 stabilisce che «quando appellante è il solo imputato, il giudice non può irrogare una pena più grave per specie o quantità, applicare una misura di sicurezza nuova o più grave, prosciogliere l’imputato per una causa meno favorevole di quella enunciata nella sentenza appellata né revocare benefici, salva la facoltà, entro i limiti indicati nel comma 1, di dare al fatto una definizione giuridica più grave, purché non venga superata la competenza del giudice di primo grado»; infine, il comma 5 prevede che «con la sentenza possono essere applicate anche di ufficio la sospensione condizionale della pena, la non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale e una o più circostanze attenuanti;
può essere altresì effettuato, quando occorre, il giudizio di comparazione a norma dell’articolo 69 del codice penale». 3.1. In ordine alla possibilità per il giudice di appello di revocare, in difetto di impugnazione del pubblico ministero, il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso con la sentenza di primo grado, in violazione dell'art. 164, comma quarto, cod. pen. per l'esistenza di una causa ostativa, ignota al giudice di primo grado e nota, però, a quello di appello, si era creato un contrasto in giurisprudenza, risolto dalle Sezioni unite con sentenza n. 36460 del 30/05/2024, Zangari, Rv. 287004 – 01. All’orientamento che privilegiava l’interpretazione letterale dell’art. 597 cod. proc. pen. e, quindi, non riteneva possibile revocare benefici già concessi ove l’appellante fosse il solo imputato se ne contrapponeva, infatti, un altro, che valorizzava la natura dichiarativa della revoca ex art. 164, comma quarto, cod. proc. pen. Le Sezioni Unite hanno, in primo luogo, rilevato che il perimetro della cognizione del giudice di appello è fissato dall’impugnazione, o dalle impugnazioni, 7 in applicazione del principio devolutivo stabilito dall’art. 597, comma 1, sopra riportato. Per questo «il giudice di appello si pronuncia ordinariamente nell’ambito della materia devoluta con l’atto di impugnazione e conosce fuori dei punti della decisione a cui si riferiscono i motivi proposti a condizione che la legge estenda specificamente il suo ambito cognitivo oltre i confini segnati dalla parte impugnante. Una volontà legislativa di attribuire in questa materia una cognizione extra devolutum non è desumibile dalle peculiarità degli aspetti che possono essere a tal fine valorizzati, ossia la pretesa natura meramente dichiarativa del provvedimento che rilevi l’esistenza di cause ostative alla concessione, e revochi pertanto il beneficio». Hanno, quindi, ritenuto che, in presenza di una causa ostativa alla concessione della sospensione condizionale della pena, ex art. 164, comma quarto, cod. proc. pen. ignota al giudice di primo grado pur se nota a quello d’appello, non investito dell’impugnazione sul punto, a quest’ultimo sia precluso il potere di revoca d’ufficio, in ossequio al principio devolutivo, precisando, altresì, che laddove non sia stata espressa alcuna valutazione in merito, neppure implicita, è legittima la revoca in sede esecutiva. Orbene, tali principi non trovano applicazione nella odierna vicenda processuale, giacché i giudici di appello hanno revocato ai sensi dell’art. 168, comma primo, n. 2, cod. pen. il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso con le sentenze del Tribunale di Roma del 27 marzo 2019, irrevocabile il 17 aprile 2019, e del 16 febbraio 2023, irrevocabile il 20 marzo 2023. L'art. 168, comma primo, n. 2, cod. pen. stabilisce che la sospensione condizionale della pena è revocata di diritto qualora il condannato riporti un’altra condanna che cumulata a quella precedentemente sospesa, super i limiti previsti dall’art. 163 cod. pen. In tale ipotesi la revoca opera di diritto e il relativo provvedimento ha natura dichiarativa. Ne consegue che il giudice di appello - svolgendo un'attività puramente ricognitiva e non discrezionale o valutativa e senza, pertanto, contravvenire al divieto di reformatio in peius - ha il potere, anche se l'impugnazione sia stata proposta dal solo imputato, di revocare la sospensione condizionale concessa con altra sentenza irrevocabile in altro giudizio, negli stessi termini in cui tale potere è attribuito al giudice dell'esecuzione. Al contrario, nell'ipotesi prevista dal secondo comma dello stesso art. 168 cod. pen., il provvedimento di revoca non è dichiarativo, ma costitutivo, e implica una valutazione che resta preclusa perciò al giudice di appello, così come al giudice dell'esecuzione; sicché, in assenza di impugnazione sul punto del pubblico ministero, al giudice di appello è inibito un 8 provvedimento che lederebbe a un tempo il principio del favor rei e quello devolutivo (Sez. U, n. 7551 del 08/04/1998, [...], Rv. 210798). Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, del resto, non contravviene al divieto della reformatio in peius il giudice di appello che, pur in presenza di impugnazione proposta dal solo imputato, revochi il beneficio della sospensione condizionale, nelle ipotesi previste dai commi primo e terzo dell’art. 168 cod. pen., in quanto, in entrambi i casi, si tratta di provvedimenti dichiarativi, riguardanti effetti che si producono ope legis e presuppongono un’attività puramente ricognitiva e non discrezionale o valutativa, a differenza dell’ipotesi di cui al comma secondo del medesimo articolo che, invece, ha natura costitutiva e implica un giudizio sull’indole e sulla gravità del reato, rispetto al quale l’imputato deve essere posto nella condizione di potersi difendere (Sez. U, n. 36460 del 30/05/2024, [...], Rv. 287004, cit.; Sez. 6, n. 51131 del 15/11/2019, Niasse, Rv. 277570, con riferimento al giudice del rinvio;
Sez. 2, n. 37009 del 30/06/2016, Seck, Rv. 267913; Sez. 2, n. 4381 del 13/01/2015, [...], Rv. 262375; Sez. 1, n. 20293 del 08/05/2008, [...], Rv. 239996; Sez. 5, n. 11159). 4. Il secondo ed il terzo motivo, possono essere trattati congiuntamente, in quanto diretti a censurare secondo diversi angoli prospettici l’elemento soggettivo del reato contestato, e devono essere rigettati in quanto infondati. Non può essere considerato come indice del vizio di motivazione il diverso trattamento riservato in altri procedimenti ai coimputati, anche se correi, salvo che il giudizio di merito sul diverso trattamento del caso, che si prospetta come identico, sia sostenuto da asserzioni irragionevoli o paradossali, non indicate nel caso di specie. Invero, i giudici di merito con motivazione congrua hanno giustificato la differente valutazione dell’elemento soggettivo facendo riferimento alla circostanza che il MA era perfettamente a conoscenza che il valore, il codice a barre e la numerazione sono apposti solo dopo una apposita procedura telematica: la marca da bollo è una imposta indiretta che si applica su determinati atti, documenti o contratti ed è rappresentata da un valore bollato che deve essere apposto sul documento e che viene creato (con l’inserimento del codice a barre, della numerazione e del valore) nel momento in cui se ne presenti la necessità (v. p. 5 della sentenza). Al contrario, gli altri coimputati erano meri acquirenti, non a conoscenza della procedura di emissione dei valori bollati. 9 In ogni caso, la difesa ha omesso di allegare le sentenze degli altri imputati, basando il differente trattamento su mere ed indimostrate circostanze, né verificabili. 4.1. A fronte di quanto argomentato dalla Corte territoriale per sostenere che il numero consistente di marche da bollo false (in numero di 391, molte delle quali cedute ad BA NA, per un valore oscillante tra il 16 ed i 98 euro), era tale da fare ragionevolmente ritenere che egli avesse acquistato i valori al di fuori del circuito istituzionale, commercializzandoli a prezzo vile, dal momento che diversamente opinando avrebbe corso il rischio di mettere in circolazione valori di illecita provenienza solo per spirito filantropico nei confronti di uno sconosciuto (v. p. 5 della sentenza di appello). A ciò deve aggiungersi l’assenza di qualsivoglia giustificazione del dato, oggettivamente provato, del transito presso la sua agenzia dei suddetti valori, le deduzioni difensive che eccepiscono il travisamento di informazioni probatorie (l’aver acquistato le marche da tale LD, presentatogli da un suo amico barista, che aveva a disposizione di una buona disponibilità di marche da bollo con già stampato il valore, in quanto impegnato a sbrigare pratiche per conto di avvocati e commercialisti) peccano di assoluta aspecificità, perché omettono non solo di confrontarsi con la messe di elementi probatori riportati nella sentenza di primo grado (riportati a pag. 4 della sentenza di appello, in cui è detto che lo stesso imputato ha precisato che per legge, la marca da bollo che deve essere apposta sugli atti di vendita, sulle autentiche di firma, deve avere obbligatoriamente una data anteriore o, al massimo, coeva a quella degli atti medesimo, con la conseguenza che il MA poteva cedere un numero consistente di contrassegni già recanti date antecedenti a quelli nella quali gli atti erano compiuti, e pag. 5 della sentenza oggi gravata, in cui è spiegato come l’imputato non avesse fornito alcun elemento idoneo a comprovare la sua buona fede al momento dell'acquisto) e, all'evidenza, implicitamente richiamati dal giudice di appello a suffragio dell'affermazione secondo la quale l'imputato aveva piena consapevolezza del carattere contraffatto dei valori bollati, ma anche di indicare in maniera puntuale e chiara quali fossero gli elementi di prova capaci di smentire in maniera decisiva l'affermazione censurata. Nel caso oggetto di scrutinio, il thema probandum era costituito dalla detenzione da parte del MA di valori da bollo contraffatti o alterati, in relazione al quale la pubblica accusa - come emerge dalle sentenze di merito - aveva dimostrato che le marche da bollo false, certamente transitate per la tabaccheria dell'imputato in numero considerevole, erano state acquistate da canali non ufficiali e per un prezzo vile e delle quali aveva piena consapevolezza del loro carattere, tenuto conto che il valore, il codice a barre e la numerazione 10 sono apposti solo dopo una apposita procedura telematica. Dunque, a fronte di un onere della prova del fatto correttamente adempiuto dall'attore pubblico, era onere dell'accusato allegare elementi a sua discolpa, ad esempio, come argomentato dai giudici di merito, addurre elementi oggettivi (desunti da prove dichiarative o documentali) atti a dimostrare che tutte le marche apposte sulle pratiche automobilistiche acquistate non erano contraffatte (il MA non ha indicato le generalità complete del rivenditore, il telefono fornito era intestato a soggetto sconosciuto, non ha indicato le generalità del barista suo amico che gli avrebbe presentato il LD). 5. Infondato il quarto motivo. Sul punto è noto l'orientamento di questa Corte secondo cui la concessione della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità, presuppone necessariamente che il pregiudizio cagionato sia lievissimo, ossia di valore economico pressoché irrisorio, avendo riguardo non solo al valore in sé della cosa sottratta ma anche gli ulteriori effetti pregiudizievoli che la persona offesa abbia subito in conseguenza della sottrazione della res, senza che rilevi, invece, la capacità del soggetto passivo di sopportare il danno economico derivante dal reato (Sez. 1, n. 39251 del 04/10/2024, [...]; Sez. 4, n. 6635 del 19/01/2017, [...], Rv. 269241). L'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità va tenuta distinta dall'attenuante del lucro di speciale tenuità prevista dall'art. 62, n. 4, cod. pen., atteso che la prima riguarda solo i delitti che offendono esclusivamente o in via cumulativa il patrimonio, mentre la seconda riguarda tutti i delitti, indipendentemente dal bene giuridico oggetto di tutela, che siano stati commessi per motivi di lucro, come ribadito dalle Sez. U, n. 24990 del 30/1/2020, Dabo Kabiru, Rv. 279499; la ricorrenza o meno dell'attenuante comune prevista dall'art. 62, n. 4 cod. pen. allorché si tratti di "delitti contro il patrimonio o che comunque offendono il patrimonio", nella cui categoria rientra certamente anche il delitto oggi contestato, quale reato plurioffensivo che offende anche il patrimonio, è connessa al solo rilievo del pregiudizio economico cagionato alla persona offesa e non richiede altre condizioni;
la giurisprudenza maggioritaria delimita l'ambito di applicazione dell'attenuante comune in parola ai soli casi in cui il pregiudizio economico arrecato sia lievissimo, ossia di valore economico pressoché irrisorio (Sez. 2 n. 5049 del 22/12/2020, Di Giorgio, Rv. 280615), senza che assumano rilievo altri parametri non considerati dalla norma. La Corte di appello di Roma, motivando sul punto, ha ritenuto che sulla scorta del numero di valori bollati ceduti alla agenzia Pit Stop, di valore 11 oscillante tra il 16 ed i 98 euro, del numero valori bollati di analogo valore rinvenuti nella tabaccheria, il lucro ed il danno furono di sicura consistenza (cifre superiori a 3.000,00 euro, somma calcolata in difetto). Pertanto si tratta di somma non irrisoria inidonea a integrare gli estremi dell'attenuante prevista dall'art 62, n. 4, cod. pen. che per il chiaro tenore letterale presuppone che il pregiudizio cagionato sia lievissimo ovvero di valore economico pressoché irrisorio. La valutazione della Corte d'appello appare dunque corretta e non viziata da palese illogicità, in quanto la necessaria limitazione dell'applicabilità della predetta attenuante ai soli casi di irrisorio valore economico del pregiudizio arrecato alla vittima giustifica la sua esclusione, nel caso di specie, per la sola obiettiva considerazione dell'entità patrimoniale del danno patrimoniale cagionato dal singolo fatto reato, indipendentemente dalla gravità della vicenda nel suo complesso. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così è deciso, 05/03/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente RA IN ZI SA NA IC
udita la relazione svolta dal Consigliere Francesco Agnino;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GIULIO ROMANO che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio limitatamente alla revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena. Penale Sent. Sez. 5 Num. 18403 Anno 2026 Presidente: IC ZI SA NA Relatore: IN RA Data Udienza: 05/03/2026 2 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza dell’8 ottobre 2025 la Corte di Appello di Roma ha rigettato il gravame presentato da MA FR avverso la sentenza - che è stata, pertanto, integralmente confermata - con la quale, il 21 febbraio 2024 il Tribunale di Roma aveva dichiarato lo stesso responsabile del reato di cui agli artt. 453 e 459 cod. pen., per avere, nella qualità di gestore della tabaccheria L’angolo del vizio, detenuto 391 marche da bollo contraffatte, cedendone 375 ad BA NA, venendo utilizzati su pratiche destinate ad essere registrate al PRA. A sostegno della decisione assunta, la Corte territoriale ha addotto che la consapevolezza della contraffazione delle marche da bollo era desumibile dall’utilizzo da parte del MA di un canale di approvvigionamento non ufficiale, unitamente alla circostanza che i contrassegni stampati dal Poligrafico non recano impressi né il valore, né il codice a barre, né la numerazione che sono successivamente apposti attraverso una procedura telematica da parte del rivenditore al momento della richiesta del cliente. Consapevolezza, che, peraltro, non era stata neppure smentita da allegazioni difensive atte a dimostrare l'estraneità del prevenuto a tale traffico delittuoso, dal momento che non aveva mai riferito le generalità del soggetto dal quale aveva acquistato i valori contraffatti. Donde, alla stregua di tali argomentazioni, il giudice della sentenza impugnata ha anche revocato ai sensi dell’art. 168, comma primo, n. 2, cod. pen. il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso con le sentenze del Tribunale di Roma del 27 marzo 2019, irrevocabile il 17 aprile 2019, e del 16 febbraio 2023, irrevocabile il 20 marzo 2023. 2. Avverso il suddetto provvedimento l'imputato ha proposto, per il tramite del proprio difensore, ricorso per cassazione articolando quattro motivi di seguito riprodotti nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo si deduce erronea applicazione di legge e vizio di motivazione in punto di revoca “d’ufficio” della sospensione condizionale della pena, in assenza di impugnazione del pubblico ministero nonché violazione del principio del divieto di reformatio in peius. Invero, i giudici di merito hanno revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena, in assenza di gravame da parte del PM, peggiorando la posizione del ricorrente. 2.2. Con il secondo motivo si censura la contraddittorietà della motivazione relativamente al diverso trattamento riservato agli altri coimputati, avendo escluso nei confronti la sussistenza dell’elemento soggettivo. 3 2.3. Con il terzo motivo si deduce illogicità della motivazione e travisamento della prova con riferimento alla affermazione dell’elemento soggettivo. In particolare, la Corte di Appello ha desunto la sussistenza dell’elemento soggettivo dall’approvvigionamento da canali non ufficiali, ma non ha considerato l’elevata qualità della contraffazione oltre alla versione fornita dal MA di aver acquistato le marche da bollo da tale LD. 2.4. Con il quarto motivo si deduce violazione dell’art. 62, n. 4, cod. pen. tenuto conto che non è stato accertato il numero esatto di valori contraffatti da lui detenuti o posti in vendita, unitamente alla circostanza che la condotta…appare circoscritta e non idonea a ingenerare un allarme sociale diffuso o a minare significativamente la fiducia collettiva nei valori bollati. 3. Con requisitoria scritta del 10 febbraio 2026, l’Avvocato Generale, dott. LE TA, ha chiesto l’annullamento senza rinvio limitatamente alla revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena. 4. Con memoria del 24 febbraio 2026, il difensore del ricorrente insisteva per l’accoglimento del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato. 2. È necessario premettere, in vista della delibazione degli atti di ricorso, che la giurisprudenza di questa Corte, nell'ipotesi di doppia conforme, è radicata nel riconoscere il principio della reciproca integrazione motivazionale delle sentenze di primo e di secondo grado, ammettendosi cioè che la sentenza di appello si saldi con quella precedente, per formare un unico complessivo corpo argomentativo, quando le due decisioni di merito concordino. Nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni e, ancor più, quando i motivi di appello non abbiano riguardato elementi nuovi, ma si siano limitati a prospettare circostanze già esaminate e ampiamente chiarite nella sentenza di primo grado (Sez. U, n. 6682 del 04/02/1992, Musumeci, Rv. 191229; Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, [...], Rv. 277218; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, [...], Rv. 257595; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep. 2012, Valerio, Rv. 252615; da ultimo v. Sez. 6, n. 8309 del 14/01/2021, Li Destri, non mass.). In presenza di una "doppia conforme", come nel caso di specie, il giudice di appello non è tenuto a svolgere un'analisi dettagliata di tutte le deduzioni delle parti né a esaminare singolarmente ogni risultanza processuale. È sufficiente che, 4 attraverso una valutazione complessiva, esponga in modo logico e adeguato le ragioni del proprio convincimento, dimostrando di aver considerato i fatti decisivi che compendiano la ratio decidendi della sentenza (sez. 2, n. 46261 del 18/09/2019, Cammi, Rv. 277593 - 01; sez. 5, n. 5123 del 16/01/2024). In tale prospettiva, si ritiene implicitamente superate le deduzioni difensive che, pur non espressamente confutate, risultino logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché il giudice dia conto, in modo coerente, della propria valutazione globale delle risultanze e delle deduzioni (ex multis, Sez. 4, n. 26660 del 13/05/2011, Caruso, Rv. 250900). Va ricordato, inoltre, che i motivi di impugnazione sono inammissibili quando risultano intrinsecamente indeterminati, risolvendosi sostanzialmente in formule di stile, come pure quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (nel primo caso, si parla di "genericità intrinseca"; nel caso di mancata correlazione con le ragioni della decisione impugnata, si tratta di "genericità estrinseca": Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, in motivazione). In tale ottica, deve essere ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione che si risolva nella pedissequa reiterazione dei motivi già dedotti in appello e motivatamente disattesi dal giudice di merito: esso, infatti, non assolve la funzione tipica di critica puntuale avverso la sentenza oggetto di impugnazione in sede di legittimità (Sez. 5, n. 3337 del 22/11/2022, dep. 2023, Maisto, n.m.; Sez. 5, n. 21469 del 08/03/2022, [...], n.m.; Sez. 6, n. 22445 del 08/05/2009, [...], Rv. 244181; Sez. 5, n. 11933 del 27/01/2005, Giagnorio, Rv. 231708). 2.1. D'altra parte, quando si censuri la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen. o si lamenti una violazione di legge penale, occorre che tali vizi risultino dal testo del provvedimento impugnato, ovvero che il testo del provvedimento si presenti manifestamente carente di motivazione e/o di logica, e comunque che il loro esame non comporti una rivisitazione nel merito delle argomentazioni illustrate dalle pronunce dei due gradi di giudizio, perché rimane esclusa, in sede di legittimità, la possibilità di opporre alla logica valutazione degli atti effettuata dal giudice di merito una diversa ricostruzione, magari altrettanto logica (sez. U, n. 16 del 19/06/1996, Di Francesco, Rv. 205621). Né l'esito del giudizio di responsabilità - in sede di legittimità - può essere invalidato da prospettazioni alternative, sostanzialmente risolventesi, come avvenuto nel caso in esame, nella sollecitazione di una mirata "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della sentenza, ovvero nell'autonoma assunzione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, da preferirsi a quelli adottati dal giudice del merito, perché illustrati come 5 maggiormente plausibili, o perché assertivamente dotati di una migliore capacità esplicativa nel contesto in cui la condotta delittuosa si è in concreto realizzata (sez. 6, n. 22256 del 26/04/2006, Bosco, Rv. 234148; sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, [...], Rv. 265482; Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, [...], Rv. 226074; sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794; sez. U n. 6402 del 30/04/1997, [...]; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, [...], Rv. 235507), così come non è sindacabile in sede di legittimità, salvo il controllo sulla congruità e logicità della motivazione, la valutazione del giudice di merito, cui spetta il giudizio sulla rilevanza e attendibilità delle fonti di prova, circa contrasti testimoniali o la scelta tra divergenti versioni e interpretazioni dei fatti (sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico e a., Rv. 271623; sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011, [...], Rv. 250362). Secondo il costante insegnamento di questa Corte i vizi motivazionali ed argomentativi di una pronuncia di merito possono essere dedotti in sede di legittimità purché ricompresi entro un orizzonte preciso e ben delimitato, diretto a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo del provvedimento impugnato, potendo ritenersi inadeguato, con conseguenze di annullamento, soltanto quell'impianto motivazionale che sia afflitto da manifesta illogicità (Sez. 5, n. 15899 del 15/2/2021, Rv 281030-01). Il controllo di legittimità sulla motivazione non concerne né la ricostruzione dei fatti né l'apprezzamento del giudice di merito, ma è circoscritto alla verifica che il testo dell'atto impugnato risponda a due requisiti che lo rendono insindacabile: - l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato;
- l'assenza di difetto o contraddittorietà della motivazione o di illogicità evidenti, ossia la congruenza delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento. Con l'ulteriore precisazione, quanto alla l'illogicità della motivazione, che la stessa deve essere evidente ("manifesta illogicità"), cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu oculi, dovendo il sindacato demandato alla Corte di Cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074). 2.2. Nella fattispecie in esame, in ragione della loro natura eminentemente fattuale, gli apprezzamenti dei giudici dell'appello, sorretti da un impianto motivazionale rispettoso dei criteri di razionalità decisoria, non possono essere rivalutati in questa sede in quanto espressione della discrezionalità valutativa riservata al giudice del fatto. Va, in proposito, ricordato che non è compito del giudice di legittimità stabilire se la decisione di merito proponga o meno la migliore ricostruzione dei fatti né condividerne la giustificazione, dovendo limitarsi a 6 verificare se questa giustificazione sia, come nel caso di specie, compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento. La Corte di Cassazione, che è giudice della motivazione e dell'osservanza della legge, non può, infatti, divenire giudice del contenuto della prova, non competendogli un controllo sul significato concreto di ciascun elemento indiziario, riservato al giudice di merito, essendo consentito alla Corte regolatrice esclusivamente l'apprezzamento della logicità della motivazione (vedi Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, Perelli, dep. 2021, Rv. 280601; Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747). 3. Ciò premesso, il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. L’art. 597 cod. proc. pen., al comma 1, prevede che «l’appello attribuisce al giudice di secondo grado la cognizione del procedimento limitatamente ai punti della decisione ai quali si riferiscono i motivi proposti»; il successivo comma 3 stabilisce che «quando appellante è il solo imputato, il giudice non può irrogare una pena più grave per specie o quantità, applicare una misura di sicurezza nuova o più grave, prosciogliere l’imputato per una causa meno favorevole di quella enunciata nella sentenza appellata né revocare benefici, salva la facoltà, entro i limiti indicati nel comma 1, di dare al fatto una definizione giuridica più grave, purché non venga superata la competenza del giudice di primo grado»; infine, il comma 5 prevede che «con la sentenza possono essere applicate anche di ufficio la sospensione condizionale della pena, la non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale e una o più circostanze attenuanti;
può essere altresì effettuato, quando occorre, il giudizio di comparazione a norma dell’articolo 69 del codice penale». 3.1. In ordine alla possibilità per il giudice di appello di revocare, in difetto di impugnazione del pubblico ministero, il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso con la sentenza di primo grado, in violazione dell'art. 164, comma quarto, cod. pen. per l'esistenza di una causa ostativa, ignota al giudice di primo grado e nota, però, a quello di appello, si era creato un contrasto in giurisprudenza, risolto dalle Sezioni unite con sentenza n. 36460 del 30/05/2024, Zangari, Rv. 287004 – 01. All’orientamento che privilegiava l’interpretazione letterale dell’art. 597 cod. proc. pen. e, quindi, non riteneva possibile revocare benefici già concessi ove l’appellante fosse il solo imputato se ne contrapponeva, infatti, un altro, che valorizzava la natura dichiarativa della revoca ex art. 164, comma quarto, cod. proc. pen. Le Sezioni Unite hanno, in primo luogo, rilevato che il perimetro della cognizione del giudice di appello è fissato dall’impugnazione, o dalle impugnazioni, 7 in applicazione del principio devolutivo stabilito dall’art. 597, comma 1, sopra riportato. Per questo «il giudice di appello si pronuncia ordinariamente nell’ambito della materia devoluta con l’atto di impugnazione e conosce fuori dei punti della decisione a cui si riferiscono i motivi proposti a condizione che la legge estenda specificamente il suo ambito cognitivo oltre i confini segnati dalla parte impugnante. Una volontà legislativa di attribuire in questa materia una cognizione extra devolutum non è desumibile dalle peculiarità degli aspetti che possono essere a tal fine valorizzati, ossia la pretesa natura meramente dichiarativa del provvedimento che rilevi l’esistenza di cause ostative alla concessione, e revochi pertanto il beneficio». Hanno, quindi, ritenuto che, in presenza di una causa ostativa alla concessione della sospensione condizionale della pena, ex art. 164, comma quarto, cod. proc. pen. ignota al giudice di primo grado pur se nota a quello d’appello, non investito dell’impugnazione sul punto, a quest’ultimo sia precluso il potere di revoca d’ufficio, in ossequio al principio devolutivo, precisando, altresì, che laddove non sia stata espressa alcuna valutazione in merito, neppure implicita, è legittima la revoca in sede esecutiva. Orbene, tali principi non trovano applicazione nella odierna vicenda processuale, giacché i giudici di appello hanno revocato ai sensi dell’art. 168, comma primo, n. 2, cod. pen. il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso con le sentenze del Tribunale di Roma del 27 marzo 2019, irrevocabile il 17 aprile 2019, e del 16 febbraio 2023, irrevocabile il 20 marzo 2023. L'art. 168, comma primo, n. 2, cod. pen. stabilisce che la sospensione condizionale della pena è revocata di diritto qualora il condannato riporti un’altra condanna che cumulata a quella precedentemente sospesa, super i limiti previsti dall’art. 163 cod. pen. In tale ipotesi la revoca opera di diritto e il relativo provvedimento ha natura dichiarativa. Ne consegue che il giudice di appello - svolgendo un'attività puramente ricognitiva e non discrezionale o valutativa e senza, pertanto, contravvenire al divieto di reformatio in peius - ha il potere, anche se l'impugnazione sia stata proposta dal solo imputato, di revocare la sospensione condizionale concessa con altra sentenza irrevocabile in altro giudizio, negli stessi termini in cui tale potere è attribuito al giudice dell'esecuzione. Al contrario, nell'ipotesi prevista dal secondo comma dello stesso art. 168 cod. pen., il provvedimento di revoca non è dichiarativo, ma costitutivo, e implica una valutazione che resta preclusa perciò al giudice di appello, così come al giudice dell'esecuzione; sicché, in assenza di impugnazione sul punto del pubblico ministero, al giudice di appello è inibito un 8 provvedimento che lederebbe a un tempo il principio del favor rei e quello devolutivo (Sez. U, n. 7551 del 08/04/1998, [...], Rv. 210798). Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, del resto, non contravviene al divieto della reformatio in peius il giudice di appello che, pur in presenza di impugnazione proposta dal solo imputato, revochi il beneficio della sospensione condizionale, nelle ipotesi previste dai commi primo e terzo dell’art. 168 cod. pen., in quanto, in entrambi i casi, si tratta di provvedimenti dichiarativi, riguardanti effetti che si producono ope legis e presuppongono un’attività puramente ricognitiva e non discrezionale o valutativa, a differenza dell’ipotesi di cui al comma secondo del medesimo articolo che, invece, ha natura costitutiva e implica un giudizio sull’indole e sulla gravità del reato, rispetto al quale l’imputato deve essere posto nella condizione di potersi difendere (Sez. U, n. 36460 del 30/05/2024, [...], Rv. 287004, cit.; Sez. 6, n. 51131 del 15/11/2019, Niasse, Rv. 277570, con riferimento al giudice del rinvio;
Sez. 2, n. 37009 del 30/06/2016, Seck, Rv. 267913; Sez. 2, n. 4381 del 13/01/2015, [...], Rv. 262375; Sez. 1, n. 20293 del 08/05/2008, [...], Rv. 239996; Sez. 5, n. 11159). 4. Il secondo ed il terzo motivo, possono essere trattati congiuntamente, in quanto diretti a censurare secondo diversi angoli prospettici l’elemento soggettivo del reato contestato, e devono essere rigettati in quanto infondati. Non può essere considerato come indice del vizio di motivazione il diverso trattamento riservato in altri procedimenti ai coimputati, anche se correi, salvo che il giudizio di merito sul diverso trattamento del caso, che si prospetta come identico, sia sostenuto da asserzioni irragionevoli o paradossali, non indicate nel caso di specie. Invero, i giudici di merito con motivazione congrua hanno giustificato la differente valutazione dell’elemento soggettivo facendo riferimento alla circostanza che il MA era perfettamente a conoscenza che il valore, il codice a barre e la numerazione sono apposti solo dopo una apposita procedura telematica: la marca da bollo è una imposta indiretta che si applica su determinati atti, documenti o contratti ed è rappresentata da un valore bollato che deve essere apposto sul documento e che viene creato (con l’inserimento del codice a barre, della numerazione e del valore) nel momento in cui se ne presenti la necessità (v. p. 5 della sentenza). Al contrario, gli altri coimputati erano meri acquirenti, non a conoscenza della procedura di emissione dei valori bollati. 9 In ogni caso, la difesa ha omesso di allegare le sentenze degli altri imputati, basando il differente trattamento su mere ed indimostrate circostanze, né verificabili. 4.1. A fronte di quanto argomentato dalla Corte territoriale per sostenere che il numero consistente di marche da bollo false (in numero di 391, molte delle quali cedute ad BA NA, per un valore oscillante tra il 16 ed i 98 euro), era tale da fare ragionevolmente ritenere che egli avesse acquistato i valori al di fuori del circuito istituzionale, commercializzandoli a prezzo vile, dal momento che diversamente opinando avrebbe corso il rischio di mettere in circolazione valori di illecita provenienza solo per spirito filantropico nei confronti di uno sconosciuto (v. p. 5 della sentenza di appello). A ciò deve aggiungersi l’assenza di qualsivoglia giustificazione del dato, oggettivamente provato, del transito presso la sua agenzia dei suddetti valori, le deduzioni difensive che eccepiscono il travisamento di informazioni probatorie (l’aver acquistato le marche da tale LD, presentatogli da un suo amico barista, che aveva a disposizione di una buona disponibilità di marche da bollo con già stampato il valore, in quanto impegnato a sbrigare pratiche per conto di avvocati e commercialisti) peccano di assoluta aspecificità, perché omettono non solo di confrontarsi con la messe di elementi probatori riportati nella sentenza di primo grado (riportati a pag. 4 della sentenza di appello, in cui è detto che lo stesso imputato ha precisato che per legge, la marca da bollo che deve essere apposta sugli atti di vendita, sulle autentiche di firma, deve avere obbligatoriamente una data anteriore o, al massimo, coeva a quella degli atti medesimo, con la conseguenza che il MA poteva cedere un numero consistente di contrassegni già recanti date antecedenti a quelli nella quali gli atti erano compiuti, e pag. 5 della sentenza oggi gravata, in cui è spiegato come l’imputato non avesse fornito alcun elemento idoneo a comprovare la sua buona fede al momento dell'acquisto) e, all'evidenza, implicitamente richiamati dal giudice di appello a suffragio dell'affermazione secondo la quale l'imputato aveva piena consapevolezza del carattere contraffatto dei valori bollati, ma anche di indicare in maniera puntuale e chiara quali fossero gli elementi di prova capaci di smentire in maniera decisiva l'affermazione censurata. Nel caso oggetto di scrutinio, il thema probandum era costituito dalla detenzione da parte del MA di valori da bollo contraffatti o alterati, in relazione al quale la pubblica accusa - come emerge dalle sentenze di merito - aveva dimostrato che le marche da bollo false, certamente transitate per la tabaccheria dell'imputato in numero considerevole, erano state acquistate da canali non ufficiali e per un prezzo vile e delle quali aveva piena consapevolezza del loro carattere, tenuto conto che il valore, il codice a barre e la numerazione 10 sono apposti solo dopo una apposita procedura telematica. Dunque, a fronte di un onere della prova del fatto correttamente adempiuto dall'attore pubblico, era onere dell'accusato allegare elementi a sua discolpa, ad esempio, come argomentato dai giudici di merito, addurre elementi oggettivi (desunti da prove dichiarative o documentali) atti a dimostrare che tutte le marche apposte sulle pratiche automobilistiche acquistate non erano contraffatte (il MA non ha indicato le generalità complete del rivenditore, il telefono fornito era intestato a soggetto sconosciuto, non ha indicato le generalità del barista suo amico che gli avrebbe presentato il LD). 5. Infondato il quarto motivo. Sul punto è noto l'orientamento di questa Corte secondo cui la concessione della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità, presuppone necessariamente che il pregiudizio cagionato sia lievissimo, ossia di valore economico pressoché irrisorio, avendo riguardo non solo al valore in sé della cosa sottratta ma anche gli ulteriori effetti pregiudizievoli che la persona offesa abbia subito in conseguenza della sottrazione della res, senza che rilevi, invece, la capacità del soggetto passivo di sopportare il danno economico derivante dal reato (Sez. 1, n. 39251 del 04/10/2024, [...]; Sez. 4, n. 6635 del 19/01/2017, [...], Rv. 269241). L'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità va tenuta distinta dall'attenuante del lucro di speciale tenuità prevista dall'art. 62, n. 4, cod. pen., atteso che la prima riguarda solo i delitti che offendono esclusivamente o in via cumulativa il patrimonio, mentre la seconda riguarda tutti i delitti, indipendentemente dal bene giuridico oggetto di tutela, che siano stati commessi per motivi di lucro, come ribadito dalle Sez. U, n. 24990 del 30/1/2020, Dabo Kabiru, Rv. 279499; la ricorrenza o meno dell'attenuante comune prevista dall'art. 62, n. 4 cod. pen. allorché si tratti di "delitti contro il patrimonio o che comunque offendono il patrimonio", nella cui categoria rientra certamente anche il delitto oggi contestato, quale reato plurioffensivo che offende anche il patrimonio, è connessa al solo rilievo del pregiudizio economico cagionato alla persona offesa e non richiede altre condizioni;
la giurisprudenza maggioritaria delimita l'ambito di applicazione dell'attenuante comune in parola ai soli casi in cui il pregiudizio economico arrecato sia lievissimo, ossia di valore economico pressoché irrisorio (Sez. 2 n. 5049 del 22/12/2020, Di Giorgio, Rv. 280615), senza che assumano rilievo altri parametri non considerati dalla norma. La Corte di appello di Roma, motivando sul punto, ha ritenuto che sulla scorta del numero di valori bollati ceduti alla agenzia Pit Stop, di valore 11 oscillante tra il 16 ed i 98 euro, del numero valori bollati di analogo valore rinvenuti nella tabaccheria, il lucro ed il danno furono di sicura consistenza (cifre superiori a 3.000,00 euro, somma calcolata in difetto). Pertanto si tratta di somma non irrisoria inidonea a integrare gli estremi dell'attenuante prevista dall'art 62, n. 4, cod. pen. che per il chiaro tenore letterale presuppone che il pregiudizio cagionato sia lievissimo ovvero di valore economico pressoché irrisorio. La valutazione della Corte d'appello appare dunque corretta e non viziata da palese illogicità, in quanto la necessaria limitazione dell'applicabilità della predetta attenuante ai soli casi di irrisorio valore economico del pregiudizio arrecato alla vittima giustifica la sua esclusione, nel caso di specie, per la sola obiettiva considerazione dell'entità patrimoniale del danno patrimoniale cagionato dal singolo fatto reato, indipendentemente dalla gravità della vicenda nel suo complesso. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così è deciso, 05/03/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente RA IN ZI SA NA IC