Cass. pen., sez. V, sentenza 21/05/2026, n. 18403
CASS
Sentenza 21 maggio 2026

Argomenti

Il contenuto è stato generato dall'intelligenza artificiale. Verifica le informazioni.

Segnala un errore
  • Rigettato
    Revoca d'ufficio della sospensione condizionale della pena in assenza di impugnazione del PM e violazione del divieto di reformatio in peius

    La Corte di Cassazione ha ritenuto che la revoca della sospensione condizionale della pena ai sensi dell'art. 168, comma primo, n. 2, cod. pen. opera di diritto qualora il condannato riporti un'altra condanna che, sommata a quella precedentemente sospesa, superi i limiti previsti dall'art. 163 cod. pen. In tale ipotesi, la revoca ha natura dichiarativa e il giudice di appello ha il potere di disporla anche d'ufficio, senza contravvenire al divieto di reformatio in peius.

  • Rigettato
    Contraddittorietà della motivazione riguardo al diverso trattamento riservato agli altri coimputati

    La Corte di Cassazione ha ritenuto che il diverso trattamento riservato ad altri coimputati non possa essere considerato vizio di motivazione, salvo che il giudizio di merito sul diverso trattamento sia sostenuto da asserzioni irragionevoli o paradossali. Nel caso di specie, la Corte territoriale ha giustificato la differente valutazione dell'elemento soggettivo facendo riferimento alla piena consapevolezza del MA circa la contraffazione delle marche da bollo, desumibile dall'utilizzo di canali di approvvigionamento non ufficiali e dalla conoscenza della procedura di apposizione del valore e del codice a barre. Inoltre, la difesa non ha allegato le sentenze degli altri imputati.

  • Rigettato
    Illogicità della motivazione e travisamento della prova con riferimento all'affermazione dell'elemento soggettivo

    La Corte di Cassazione ha ritenuto che le deduzioni difensive circa il travisamento di informazioni probatorie peccano di aspecificità, poiché omettono di confrontarsi con la messe di elementi probatori riportati nelle sentenze di merito e non indicano puntualmente gli elementi di prova capaci di smentire le affermazioni censurate. La pubblica accusa ha dimostrato l'acquisto delle marche da bollo da canali non ufficiali e a prezzo vile, nonché la piena consapevolezza del loro carattere contraffatto da parte dell'imputato. L'onere della prova a discarico spettava all'accusato, il quale non ha fornito elementi oggettivi a sua discolpa.

  • Rigettato
    Violazione dell'art. 62, n. 4, cod. pen. per mancata concessione dell'attenuante del danno di speciale tenuità

    La Corte di Cassazione ha ritenuto che la concessione dell'attenuante del danno di speciale tenuità presuppone che il pregiudizio cagionato sia lievissimo, ossia di valore economico pressoché irrisorio. La Corte d'Appello ha motivato che, sulla base del numero di valori bollati ceduti e rinvenuti, il lucro e il danno furono di sicura consistenza, con cifre superiori a 3.000,00 euro, somma non irrisoria inidonea a integrare gli estremi dell'attenuante. La valutazione della Corte d'appello è apparsa corretta e non viziata da palese illogicità.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 21/05/2026, n. 18403
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 18403
    Data del deposito : 21 maggio 2026

    Testo completo