Sentenza 6 febbraio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 06/02/2003, n. 1753 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1753 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2003 |
Testo completo
E C.C. 66214 N O I Z REPUBBLICA ITALIANA CORTE SU0 1753 /03 . E . R L . IN NON L D A A L D E N D E A I T T Oggetto S A N N 1 I E E 3 S R C 1 SEZIONE TRIBUTARIA Tributaria I E E . H T N A Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: M - Presidente R.G.N. 19515/99 Dott. Mario CICALA Cron. 4047 - Consigliere Dott. Eugenio AMARI Consigliere Dott. Antonio MERONE - Rep. Rel. Consigliere - Dott. Nino FICO od.17/06/02 - Consigliere Dott. Achille MELONCELLI ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE S EN TENZA CAMPIONE CIVILE sul ricorso proposto da: N. 66214 MINISTERO DELLE FINANZE UFF II DD AVEZZANO, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato іп ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente
contro
CURTI LORENZO;
- intimato avverg0 la Bentenza 11. 113/98 della Commissione tributaria regionale di L'AQUILA, depositata il2002 2748 27/10/98; -1- udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/06/02 dal Consigliere Dott. Nino FICO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Carlo DESTRO che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. -2- Svolgimento del processo I'Lifficio Imposte Dirette di Avezzano, ritenuto che il "Circolo Parrocchiale Ricreativo Culturale Mons. Mari di Trasacco svolgesse di fatto una vera e propria attività commerciale, come tale soggetta a dichiarazione e a tassazione. ne ha determinato il reddito di impresa a norma degli artt.38 e 41 D.P.R. n.600/73 ed ha notificato il relativo avviso di accertamento ai fini IRPEF per l'anno 1991 a ZO RT, quale gestore dello stesso. L'accertamento ha tratto origine da una verifica della G. di F. di Avezzano, dalla quale era emerso che gli acquisti operati erano di tale entità da non poter riguardare i soli soci ed il solo consumo interno. Il RT ha impugnato l'avviso e la Commissione Tributaria Provinciale dell'Aquila ha rigettato il ricorso. Il RT ha appellato la sentenza e la Commissione Tributaria Regionale dell'Abruzzo ha accolto l'appello, così annullando l'avviso di accertamento, argomentando, sul piano probatorio, dalla sentenza, passata in giudicato, con la quale il Tribunale Penale di Avezzano, rilevato che non aveva trovato riscontro l'elemento della eccessività dell'importo delle fatture di acquisto delle merci rispetto al consumo interno dei soci (fatto, questo, da cui era scaturito l'accertamento ed oggetto anche del giudizio tributario) aveva assolto il RT con la più ampia formula dai reati ascrittigli. Avverso la decisione della Commissione Regionale il Ministero delle Finanze ha proposto ricorso per cassazione affidandolo ad un motivo: violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., nonché dell'art 2697 c.c., e omessa motivazione circa un punto decisivo della controversia. L'intimato non ha resistito con controricorso. Motivi della decisione Col motivo proposto il ricorrente ha dedotto che, esclusa l'efficacia di giudicato della sentenza del giudice penale per la mancata partecipazione dell'Amministrazione finanziaria al relativo giudizio, ex art.654 c.p.c., la Commissione Regionale aveva errato nel porre a fondamento della propria decisione l'esito dell'accertamento dei fatti materiali compiuto in tale giudizio senza sottoporre a vaglio critico l'accertamento stesso, cosi omettendo qualsiasi motivazione su un punto decisivo della controversia. La censura è insieme infondata e inammissibile. Come emerge dalla sentenza impugnata, la Commissione Regionale non ha attribuito alcuna efficacia vincolante alla sentenza di assoluzione, ma ha liberamente valutalo, secondo il suo prudente apprezzamento, il fatto maleriale oggetto del giudizio penale dal cui accertamento dipendeva il riconoscimento della pretesa tributaria, c dalla sua esclusione, da parte del giudice penale, ha ritenuto di desumere, anche per la mancanza di contrari elementi, argomento di prova per la propria decisione, sia pure facendo riferimento all'art. 115, anziché. più correttamente, all'art. 116 del c.p.c.; sicché la doglianza di omessa motivazione, peraltro generica, per non avere il ricorrente indicato alcun elemento dalla cui valutazione sarebbe potuta scaturire una diversa soluzione della controversia, finisce per risolversi in una critica all'apprezzamento dei fatti e delle prove compiuto dal giudice d'appello, non deducibile in sede di legittimità. Il ricorso va dunque respinto. Nulla per le spese in mancanza di attività difensiva dell'intimato. p.
4.m. la Corte rigetta il ricorso. Roma, 17.6.2002, il presidente/та il constest. شعار IL CANCELLIERE C1 Amaldo Casano welds DEPOSITATO IN CANCELLERIA Oggi - 6 FEB. 2003 CANCELLIERE C1 Casan A I E 6 5 R 8 N 9 . A 1 O N I / T - 4 Z U / A B 6 B 2 R I . T . L R S L R . I T A P . G . D E B R L A A E T I D A R 1 I D 3 E S 1 N T E E . T T A N N I E M A S E