Sentenza 10 marzo 1999
Massime • 1
La controversia con cui il direttore amministrativo di un'azienda sanitaria locale impugni l'atto con cui l'incarico gli sia stato revocato a causa dell'allegato svolgimento di attività incompatibili, e chieda il risarcimento dei danni consequenziali, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, in relazione alla natura privatistica del contratto di lavoro di durata quinquennale, stipulato a norma dell'art. 3, comma sesto del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502, e della causale delle risoluzione presupponente non già l'esercizio di poteri autoritativi discrezionali - come quelli inerenti alla conferma o risoluzione dell'incarico al termine del primo anno dalla nomina, sulla base dei risultati amministrativi e di gestione, ai sensi dell'art. 1, comma sesto del D.L. 27 luglio 1994 n. 512 - ma l'esercizio di un potere operante su un piano paritetico e basato sull'accertamento di specifici inadempimenti, che dà luogo non ad interessi legittimi ma a veri e propri diritti soggettivi. (Fattispecie anteriore al 1 luglio 1998).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 10/03/1999, n. 114 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 114 |
| Data del deposito : | 10 marzo 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Aldo VESSIA - Primo Presidente F.F -
Dott. Manfredo GROSSI - Presidente di Sezione -
Dott. Francesco AMIRANTE - Presidente di Sezione -
Dott. Giuseppe IANNIRUBERTO - Consigliere -
Dott. Francesco CRISTARELLA ORESTANO - Consigliere -
Dott. Erminio RAVAGNANI - Consigliere -
Dott. Giovanni PAOLINI - Consigliere -
Dott. Francesco SABATINI - Consigliere -
Dott. Ettore GIANNANTONIO - Rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
AZIENDA SANITARIA LOCALE SA/3, in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLA BALDUINA 66, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE SPAGNUOLO, che la rappresenta e difende, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
SA CE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA A. RISTORI 22, presso lo studio dell'avvocato ALFONSO DE FILIPPO, che lo rappresenta e difende giusta delega a margine del controricorso;
- controricorrente -
per regolamento preventivo di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n. 1882/96 del Pretore di VALLO DELLA LUCANIA;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/10/98 dal Consigliere Dott. Ettore GIANNANTONIO;
udito l'Avvocato Mario Paolo GINELLI, per delega dell'avvocato Giuseppe SPAGNUOLO, per la ricorrente;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Paolo DETTORI che ha concluso per il dichiararsi la giurisdizione dell'A.G.O..
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 21 ottobre 1996 il dott. NC PA conveniva in giudizio dinanzi al Pretore di Vallo della Lucania, quale giudice del lavoro, l'Azienda sanitaria locale SA/3, in persona del direttore generale dott. Ennio Logatto. Esponeva che, in data 11 gennaio 1995, aveva stipulato con l'Azienda convenuta un contratto di diritto privato di durata quinquennale per la regolamentazione del rapporto di lavoro connesso con lo svolgimento dell'attività di Direttore amministrativo dell'Azienda convenuta, ai sensi dell'art. 3, comma 6, del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502, così come modificato dal decreto legislativo 517/93; e che,
con atto del 20 settembre 1995, l'Azienda gli aveva revocato l'incarico per presunta incompatibilità con altri incarichi professionali. Chiedeva che il Pretore dichiarasse illegittima la revoca dell'incarico e condannasse l'Azienda al risarcimento del danno.
Costituitasi in giudizio, l'Azienda convenuta propone ricorso illustrato con memoria per regolamento preventivo di giurisdizione ex art. 41 cod. proc. civ. e chiede che sia dichiarata la giurisdizione dell'autorità giudiziaria amministrativa.
Il dott. PA resiste con controricorso;
chiede che il ricorso sia rigettato perché inammissibile e infondato e che sia dichiarata la giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria. MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve innanzitutto essere rigettata l'eccezione di inammissibilità del regolamento sollevata dal dott. PA. Difatti, a prescindere dalla regolarità o arte meno della notificazione del ricorso, la costituzione in giudizio della controparte sana ogni eventuale irregolarità della notificazione ai sensi del principio di convalida enunciato in linea generale dall'ultimo comma dell'art. 156 del codice di procedura civile e di cui è applicazione specifica il secondo comma dell'art. 164 dello stesso codice.
Nel merito va dichiarata la giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria.
L'art. 3, sesto comma del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, così come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993 n. 517, dispone che i rapporti di lavoro del direttore generale, del direttore amministrativo e del direttore sanitario delle unità sanitarie locali sono regolati da contratti di diritto privato di durata quinquennale.
La natura privata del rapporto comporta che le parti sono su un piano paritetico e che le situazioni giuridiche attive costituiscono diritti soggettivi e non interessi legittimi;
di conseguenza, come ha già affermato questa Corte a Sezioni unite, le controversie in materia sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario (Cass.24 febbraio 1996 n. 1470 e numerose altre).
La natura privata del rapporto di lavoro non comporta tuttavia che il procedimento con il quale la Pubblica Amministrazione costituisce o estingue il rapporto sia necessariamente di diritto privato.
In particolare per quanto riguarda il procedimento di nomina non vi è dubbio che si tratti di un procedimento pubblicistico in cui la pubblica amministrazione persegue fini di interesse pubblico con l'esercizio di un potere discrezionale. Difatti, in base al disposto dell'art. 1 del d.l. 512/94, che ha modificato sotto questo aspetto l'art. 3 del decreto 502/92, le Regioni e le Province autonome effettuano la scelta in base ai requisiti predeterminati (precedenti esperienze almeno quinquennali coerenti rispetto alle funzioni da svolgere) il cui accertamento richiede una valutazione discrezionale, anche se motivata, e nei cui confronti possono essere fatti valere solo interessi legittimi.
Per quanto riguarda invece il procedimento di estinzione occorre distinguere i casi in cui il provvedimento abbia carattere discrezionale e persegua interessi pubblici, dai casi in cui abbia natura di recesso privato, determinato dalla violazione di precisi impegni contrattuali.
Nel primo caso il privato può far valere soltanto una posizione di interesse legittimo, nel secondo caso vi possono essere vere e proprie violazioni di diritti soggettivi.
Nel caso in esame l'Azienda, dopo la conclusione del contratto e nel corso del rapporto di lavoro di diritto privato, ha accertato che il dott. PA svolgeva altre attività professionali (era componente della Commissione Tributaria di Vello della Lucania e Commissario liquidatore della ex USIL 60 di Agropoli, confluita nella stessa ASL SA/3), incompatibili con il suo incarico di direttore amministrativo e che, quindi, aveva violato gli obblighi di cui all'art. 4 del contratto.
Il provvedimento dell'Azienda non comporta quindi alcun potere discrezionale, ma l'accertamento di specifici inadempimenti di un contratto di diritto privato. Si pone quindi non su un piano autoritario, ma su un piano paritetico;
non crea interessi legittimi, ma veri e propri diritti soggettivi;
e deve considerarsi quindi di competenza dell'Autorità giudiziaria ordinaria e non amministrativa. D'altra parte non possono essere invocate, in senso contrario, le decisioni di questa Corte che hanno affermato la giurisdizione dell'autorità giudiziaria amministrativa nelle controversie relative ai provvedimenti di decadenza dei direttori generali delle unità sanitarie locali in quanto si tratta di decisioni che si riferiscono a diverse situazioni normative.
Difatti per quanto riguarda i direttori generali, l'art. 1, comma 6 del d.l. 30 dicembre 1992 n. 502 dispone che, trascorso un anno dalla nomina di ciascun direttore generale, la Regione e le Province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alla verifica dei risultati amministrativi e di gestione ottenuti secondo i principi indicati dalla normativa vigente e dispongono, con provvedimento motivato, la conferma dell'incarico o la risoluzione del relativo contratto (art. 1 comma 6 del d.l. citato).
In relazione a questa particolare disciplina normativa la Corte ha affermato che il rapporto di lavoro del direttore generale delle Unità sanitarie locali deve essere qualificato come rapporto di diritto privato di lavoro autonomo;
che tuttavia sia il procedimento di nomina, sia il procedimento di conferma o di risoluzione del contratto non si svolgono su un piano paritetico, ma comportano una valutazione discrezionale rispetto alla quale i soggetti interessati possono far valere posizioni di interesse legittimo e non di diritto soggettivo (Cass. 23 aprile 1998 n. 4214; Cass. 16 aprile 1998 n. 3882). In particolare, per quanto riguarda il potere di conferma o di risoluzione dell'incarico, è stato osservato che le circostanze che la Regione deve valutare (risultati amministrativi e gestionali ottenuti secondo i criteri e i principi recati dalla normativa vigente) non attengono a specifiche inadempienze del direttore generale, bensì ai risultati da lui ottenuti e sono suscettibili di apprezzamento largamente discrezionale.
Il potere di conferma o di risoluzione è dunque un potere discrezionale della pubblica amministrazione che si conclude con un provvedimento amministrativo motivato. Le eventuali illegittimità di tale provvedimento non comportano lesioni di diritti soggettivi, ma di interessi legittimi e debbono come tali essere fatti valere dinanzi all'Autorità giudiziaria amministrativa. La disciplina del provvedimento di mancata conferma del direttore generale della USL ha quindi natura del tutto diversa da quella del provvedimento di revoca del direttore sanitario dell'Azienda per accertate attività incompatibili: il primo è provvedimento discrezionale e autoritario, ed è oggetto della giurisdizione dell'autorità giudiziaria amministrativa;
il secondo invece è provvedimento paritetico di accertamento di un inadempimento di precise norme contrattuali ed è quindi oggetto della giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria. Nel caso in esame va pertanto dichiarata la giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria.
Si ritiene equo dichiarare integralmente compensate tra le parti le spese di questo regolamento di giurisdizione.
P. Q. M.
la Corte dichiara la giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria. Dichiara compensate le spese di questo regolamento di giurisdizione.
Così deciso in Roma, il 22 ottobre 1998.
Depositato in Cancelleria il 10 marzo 1999