Sentenza 28 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 28/03/2001, n. 4466 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4466 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2001 |
Testo completo
MINORI LA CORTE SUP0446 6 /0 1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME POP LO ITALIA 1 SASSAZIONE Oggetto SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Vincenzo BALDASSARRE Presidente R.G.N. 12812/00 Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO - Rel. Consigliere 14548/00 9672 Dott. Maria Gabriella LUCCIOLI Consigliere Cron. Dott. Mario Rosario MORELLI Consigliere Rep. 1516 CELENTANO Consigliere Ud. 23/01/01 Dott. Walter ha pronunciato la seguente SENTENZA CORTE S P ADI CASSAZIONE sul ricorso proposto da: Richieste copia studio COMAI GIANFRANCO, elettivamente domiciliato in ROMA, del Sig. IL SOLE 24 ORE 3000 CIRCONVALLAZIONE CLODIA 29, presso l'avvocato PIETRO per diriti L 1-26 MHIL 2001 RICCI, che lo rappresenta e difende unitamente agli IL CAR ELLIERE avvocati VITTORIO MAZZOTTO, FRANCESCA MAGGIOLO, giusta CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE procura a margine del ricorso;
Richiesta copia studio dal Sig. D'AMATI ricorrente per diritti L. 00 contro 11 29-03-01 IL CANCELLIERE MORONI SUSANNA;
- intimata CANCELLERIA e sul 2° ricorso n° 14548/00 proposto da: 2001 MORONI SUSANNA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA V. PISANELLI 2, presso l'avvocato STEFANO DI MEO, che 164 -1- CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE U la rappresenta e difende, giusta procura a margine del Richiesta copia esecutiva dal Sig: DI KEO per diritili 1.24,000+6 controricorso;
GIU,2001 - controricorrente e ricorrente incidentale -> IL CANCELLIERE
contro
COMAI GIANFRANCO;
intimato UPAYO COPIEd'Appello di CORTE REMAR ADICASSAZIONE avversO il provvedimento della Corte VENEZIA Sezione minori, depositato il 17/04/00; Richiesta Copia studio dal Sig. Rieei 9.00, udita la relazione della causa svolta nella pubblica. per dirittiL. 2001 udienza del 23/01/2001 dal Consigliere Dott. Ugo IL CANCELLIERE Riccardo PANEBIANCO;
udito per il ricorrente l'Avvocato Ricci che ha chiesto l'accoglimento del ricorso principale ed il rigetto del ricorso incidentale;
udito per il resistente e ricorrente incidentale, 1 'Avvocato Di Meo che ha chiesto il rigetto del ricorso principale ed accoglimento del ricorso incidentale;
CANCELLERIA udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Rosario RUSSO che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso D0683762 principale ed accoglimento del ricorso incidentale. DIRITTI D -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato in data 14.10.1998 US ON, quale esercante la patria potestà sul minore figlio CE, chiedeva al Tribunale per i Minorenni di Venezia ai sensi dell'art. 274 C.C. la declaratoria di ammissibilità della domanda di riconoscimento giudiziale di paternità nei confronti di NF OM, sostenendo di aver intrattenuto con lui dalla primavera del 1992 al mese di Gennaio del 1993 una relazione sentimentale caratterizzata da rapporti sessuali completi. Si costituiva il OM, contestando la presunta paternità e deducendo che non ricorreva il presupposto dell'interesse del figlio ad un tale riconoscimento. Il Tribunale con decreto del 17.1.2000 dichiarava ammissibile l'azione. Proponeva reclamo il OM ed all'esito del giudizio, nel quale si costituiva la ON, la Corte d'Appello di Venezia sezione per minorenni lo rigettava, rilevando che non poteva escludersi l'interesse del minore al riconoscimento sulla base dell'ostinato rifiuto opposto dal padre in quanto tale interesse sussiste anche in relazione al maggior benessere economico di cui potrebbe godere 3 con riflessi sugli studi e sull'accesso al lavoro e che peraltro non risultano emersi elementi negativi (come maltrattamenti, abusi ecc.) tali da giustificare una prognosi negativa. Avverso tale decreto propone ricorso per cassazione NF OM, deducendo due motivi di censura. controricorso US ON che Resiste con ricorso incidentale affidato ad un propone anche unico motivo. MOTIVI DELLA DECISIONE Preliminarmente i due ricorsi, il principale e l'incidentale, vanno riuniti ai sensi dell'art. 335 C.P.C., riguardando la stessa sentenza. Con il primo motivo del ricorso principale NF OM denuncia violazione elo falsa applicazione dell'art.274 C.C.. Lamenta che la Corte d'Appello, al fine di valutare il concreto interesse del minore al riconoscimento della paternità, abbia ritenuto sufficienti le informazioni assunte presso la Questura sulla sua incensuratezza 0 tramite i Servizi Sociali di Verona sullo stato psicofisico del minore, senza tener conto del parere negativo espresso dallo specialista psicologo, dott. Mario Castelli, cui 4 egli, unitamente alla ON, si era rivolto nonché della possibilità che l'equilibrio del minore, inserito ottimamente in un contesto attualmente familiare, venga turbato a seguito del riconoscimento. Con il secondo motivo il ricorrente principale denuncia violazione di norme di diritto in relazione alla sentenza n.341/90 della Corte Costituzionale nonché motivazione insufficiente, contraddittoria ed apparente. Sostiene la palese contraddittorietà della motivazione della Corte d'Appello rispetto a quella del Tribunale, avendo la Corte rilevato che 'comunque l'equilibrio " psicofisico del minore sarà turbato" quando il chiedersi perchè a differenza minore comincerà a dei suoi compagni egli non ha un padre vicino ed avendo invece il Tribunale evidenziato che il semplice accertamento della verità non turberà la sua serenità grazie alle persone che gli sono vicine. Entrambi i motivi di ricorso, da esaminarsi congiuntamente per la loro intima connessione logica e giuridica, sono inammissibili. camerale emesso dalla Corte Il decreto d'Appello in sede di reclamo avversO il S provvedimento del Tribunale per i Minorenni pronunciato ai sensi dell'art. 274 C.C. in ordine all'ammissibilità della domanda di riconoscimento giudiziale di paternità o di maternità naturale è cassazione solo aiimpugnabile con ricorso per sensi dell'art. 111 Cost. per violazione di legge in considerazione della sua natura decisoria e definitiva nonché del carattere contenzioso del procedimento. Il ricorso deve ritenersi pertanto inammissibile allorchè si facciano valere vizi non riconducibili in tale ambito. secondo motivo di ricorso viene espressamente 6 Orbene nell'ipotesi in esame, mentre con il con il primo il dedotto un difetto di motivazione, ricorrente, pur denunciando formalmente la violazione dell'art. 274 C.C., in realtà censura la motivazione del provvedimento che non avrebbe operato un'equilibrata valutazione delle risultanze emerse, privilegiandone alcune ed ignorandone altre. a suo avviso, ben più significative. In presenza di tali considerazioni, con le quali, più che dedurre un difetto di motivazione, il ricorrente tenta in realtà di sostituire sostanzialmente con la propria la valutazione di merito della Corte d'Appello, non v'è spazio per il 6 sindacato di legittimità non solo nell'ambito del richiamato art. 111 Cost. entro il quale, come stato sottolineato, è limitata la proponibilità del ricorso in esame, ma anche addirittura sotto l'ipotetico profilo dell'art. 360 n.5 C.P.C.. Né è ravvisabile un'assoluta mancanza di motivazione (con consequente proponibilità in questo caso del ricorso per cassazione, integrandosi sotto tale profilo una violazione di legge) cui il ricorrente sembra far riferimento con il richiamo all'ipotesi di "motivazione apparente" contenuta nell'intestazione del secondo motivo, configurandosi tale situazione allorchè le argomentazioni addotte non siano idonee a rivelare la "ratio decidendi" ed avendo invece la Corte d'Appello motivato il proprio convincimento in relazione all'interesse del minore al riconoscimento giudiziale della paternità, che ha individuato nel maggior benessere economico con riflessi sugli studi e sull'accesso al lavoro di cui potrebbe godere, sottolineando poi, da una parte, la mancanza di elementi idonei a una prognosi negativa nei confronti giustificare (abusi, maltrattamenti del padre ecc.) er l'irrilevanza del mero rifiuto del dall'altra, 7 padre. Con l'unico motivo del ricorso incidentale US ON denuncia violazione degli artt. 91 e 112 C.P.C., deducendo che la Corte d'Appello ha omesso di pronunciare in ordine alle spese del qiudizio. La censura è ammissibile e fondata. La regolamentazione delle spese processuali prevista dall'art. 91 C.P.C. è applicabile anche ai ? procedimenti in camera di consiglio relativi all'ammissibilità dell'azione per la dichiarazione giudiziale di paternità di maternità naturale pure nell'ipotesi in cui tale fase si sia conclusa con la declaratoria di ammissibilità a seguito del rigetto del reclamo avversO il provvedimento del Tribunale per i Minorenni (in tal senso Cass. 7946/97). La mancata pronuncia sul punto si traduce quindi in una violazione di legge, con la consequenza che il ricorso avverso il provvedimento della Corte d'Appello che non ha pronunciato sulle spese deve ritenersi, oltre che ammissibile, anche fondato. Potendo provvedere nel merito, si ritiene però di compensarle ricorrendo giusti motivi. 8 Le spese del presente giudizio di cassazione, da liquidarsi come in dispositivo, vanno poste però a carico del soccombente, attesa l'inammissibilità del ricorso principale.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 60000 Riunisce i ricorsi. Dichiara inammissibile il 310000 e, provvedendo principale. Accoglie l'incidentale nel merito sul punto delle spese, compensa quelle del giudizio di appello. Condanna il ricorrente principale al pagamento dell'onorario del giudizio di cassazione che liquida in £ 3.000.000, oltre 173.109- alle spese liquidate in £ Roma, 23.1.2001 Il Consigliere est. Il Presidente Vinay Bala n Mgo Ricando Par tiallyви номи IL CANCELLIERE ria Di DEPOSITATA IN CANCELLERIA 28 MAR 2001 Oggi, IL CANCELLIERE Maria Di Muzzo UFFICIO DELLE ENTRATE ROMA 2 До 17 MAG. 2001 Serie 4 Registrato in acid ain 83442 versate £. 310.000 trecentoalecimita - Klire p. 11 Dirigente Are Servizi (Dott.ssa Mae Grizie FILIPPO Il Responsabile Serviz i Giudiziari (Dr. M. RICCICHINH