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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 24/10/2025, n. 702 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 702 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, II sezione civile, riunito in camera di consiglio in persona dei magistrati
Dott.ssa Vincenza Barbalucca Presidente Est.
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice
Dott.ssa Claudia Ummarino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al N. 1608/2025 R.G. avente ad oggetto la Separazione consensuale promosso da
nato ad [...] il [...], C.F.: Parte_1
, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv.to Sepe C.F._1
GI OR, dal quale è rappresentato e difeso e da
, nata a [...] il [...], Parte_2
C.F.: , elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Sepe C.F._2
GI OR, dal quale è rappresentata e difesa
- ricorrenti -
con l'intervento della
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nola
- interveniente necessario -
CONCLUSIONI
1 Le parti con note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. hanno congiuntamente richiesto la separazione alle condizioni indicate in ricorso.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
I coniugi e con ricorso congiunto iscritto a ruolo in Parte_1 Parte_2 data 18/06/2025, hanno proposto domanda di separazione a seguito del matrimonio concordatario contratto in data 21/06/2007, regolarmente trascritto nei registri di stato civile del Comune di Terzigno (al N. 22 , Parte II, serie B, anno 2007).
Hanno rilevato, infatti, che la comunione spirituale e materiale è fallita.
Premesso che dal matrimonio sono nati i figli (Torre del Greco 19.04.2008) e Per_1
(Torre del Greco 24.04.2012), le parti hanno indicato compiutamente nel Per_2 ricorso le intese raggiunte per addivenire alla richiesta pronuncia di separazione.
Si dà atto che il ricorso, sottoscritto dalle parti, è conforme alle indicazioni di cui agli articoli 473 bis.51, 473 bis.12 e 473 bis.51 comma 1 numeri 1, 2, 3 e 5 comma 2, richiamati dalla prima norma.
Risulta assicurata la partecipazione del pubblico ministero mediante la comunicazione degli atti ex art. 71 cpc.
La procedura veniva trattata in modalità cartolare ex art. 473 bis 51 e 127 ter c.p.c. e le parti nelle note scritte ex art. 127 ter del 24/07/2025 hanno confermato la volontà di non riconciliarsi, di volersi separare e di rinunciare alla comparizione personale.
In merito ai provvedimenti accessori, risulta conforme alle norme imperative, all'ordine pubblico ed al buon costume, l'accordo contenuto nel ricorso in esame, nell'interesse delle parti e dei figli minori.
Le parti, in particolare, hanno congiuntamente richiesto la pronuncia di separazione consensuale con l'accoglimento delle condizioni che di seguito si riportano testualmente:
“ - I coniugi vivranno, sin dalla sottoscrizione del presente atto, separati con il mutuo rispetto;
2 - La casa familiare sita in Terzigno (NA) al Corso Volta n. 63, di proprietà della madre del sig.
con i relativi arredi, verrà assegnata al sig. dove vi continuerà ad abitare Parte_1 Parte_1 con i figli e Per_2 Per_1
- La sig.ra trasferirà la propria residenza altrove;
Parte_2
- I figli, entrambi minorenni e non autosufficienti, e saranno affidati in maniera Per_2 Per_1 condivisa ad entrambi i genitori, secondo il disposto dell'art. 155, II e III comma c.c., e risiederanno presso il padre Parte_1
- La sig.ra potrà vedere i figli e ogni volta che vorrà anche Parte_2 Per_2 Per_1 con pernotto presso la sua prossima residenza;
- Il sig. e la sig.ra provvederanno economicamente a tutto quanto Parte_1 Parte_2 riguardi i figli e ivi comprensive le spese straordinarie. Per spese straordinarie, si Per_2 Per_1 intendono:
1. Spese mediche, sanitarie, odontoiatriche, farmaceutiche, psicoterapiche, ivi compresi i tickets, non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale. Le spese indicate dovranno essere comprovate da prescrizione medica e da indicazione del codice fiscale su ciascun scontrino;
2. Eventuali tasse d'iscrizione universitarie, eventuali libri di testo universitari, scuolabus o altro mezzo di trasporto, gite scolastiche e viaggi d'istruzione, ripetizioni.
- Entrambi i genitori si impegnano a trascorrere insieme ai propri figli e i giorni Per_2 Per_1 in cui ricorreranno i compleanni degli stessi;
- Il sig. non corrisponderà alla sig.ra alcuna cifra a titolo di Parte_1 Parte_2 mantenimento della stessa;
- I coniugi, in regime di separazione dei beni, dichiarano di avere già provveduto a regolamentare i loro rapporti patrimoniali.”.
Con note del 24/07/2025 le parti hanno altresì precisato che la sig.ra Parte_2 contribuirà al mantenimento dei figli minori versando la somma di € 600,00 ( € 300,00 per ciascuno figlio) entro il giorno 5 di ogni mese al sig. Parte_1
In merito alla bigenitorialità stando alle risultanze in atti si ritiene attuabile il regime di affido condiviso con diritto di visita come riportato in ricorso , non emergendo agli atti situazioni che facciano dubitare della idoneità dei genitori al ruolo e della capacità degli stessi ad assumere decisioni nell'interesse della prole in modalità adeguatamente partecipata .
Il Tribunale, dunque, preso atto delle intese raggiunte dalle parti, sopra testualmente riportate, ritiene che non vi siano motivi ostativi al loro recepimento nella presente sentenza.
3 Il pieno accordo delle parti in ordine alla richiesta di separazione consensuale alle condizioni accessorie giustifica, altresì, l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Nola, definitivamente pronunciando, così provvede:
- pronuncia la separazione dei coniugi nato ad [...] il Parte_1
10/11/1975, C.F.: e , nata C.F._1 Parte_2
a Castellammare Di TA (Na) il 21/12/1979, C.F.: che C.F._2 hanno contratto matrimonio a Boscoreale il 21/06/2007 (atto n. 22 , Parte
II, Serie B, anno 2007 );
- dispone affido condiviso dei minori con collocazione prevalente presso la residenza del padre e diritto di visita materno come da accordi;
- assegna la casa coniugale sita in Terzigno al sig. che vi vivrà con la Parte_1
prole;
- determina in € 600,00 ( € 300,00 per ciascun figlio) il contributo al mantenimento del figlio a carico della sig.ra da corrispondersi mediante Parte_2 contanti, vaglia postale o bonifico entro il giorno 5 di ogni mese, oltre alla rivalutazione annuale Istat e spese straordinarie al 50%
- omologa gli accordi intervenuti tra le parti di cui al ricorso;
- ordina all'Ufficiale di Stato civile competente di provvedere alle annotazioni di legge;
- compensa integralmente le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per la trasmissione del presente provvedimento all'Ufficiale predetto.
Così deciso il 21/10/2025
Il Presidente estensore
Dott.ssa Vincenza Barbalucca
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, II sezione civile, riunito in camera di consiglio in persona dei magistrati
Dott.ssa Vincenza Barbalucca Presidente Est.
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice
Dott.ssa Claudia Ummarino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al N. 1608/2025 R.G. avente ad oggetto la Separazione consensuale promosso da
nato ad [...] il [...], C.F.: Parte_1
, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv.to Sepe C.F._1
GI OR, dal quale è rappresentato e difeso e da
, nata a [...] il [...], Parte_2
C.F.: , elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Sepe C.F._2
GI OR, dal quale è rappresentata e difesa
- ricorrenti -
con l'intervento della
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nola
- interveniente necessario -
CONCLUSIONI
1 Le parti con note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. hanno congiuntamente richiesto la separazione alle condizioni indicate in ricorso.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
I coniugi e con ricorso congiunto iscritto a ruolo in Parte_1 Parte_2 data 18/06/2025, hanno proposto domanda di separazione a seguito del matrimonio concordatario contratto in data 21/06/2007, regolarmente trascritto nei registri di stato civile del Comune di Terzigno (al N. 22 , Parte II, serie B, anno 2007).
Hanno rilevato, infatti, che la comunione spirituale e materiale è fallita.
Premesso che dal matrimonio sono nati i figli (Torre del Greco 19.04.2008) e Per_1
(Torre del Greco 24.04.2012), le parti hanno indicato compiutamente nel Per_2 ricorso le intese raggiunte per addivenire alla richiesta pronuncia di separazione.
Si dà atto che il ricorso, sottoscritto dalle parti, è conforme alle indicazioni di cui agli articoli 473 bis.51, 473 bis.12 e 473 bis.51 comma 1 numeri 1, 2, 3 e 5 comma 2, richiamati dalla prima norma.
Risulta assicurata la partecipazione del pubblico ministero mediante la comunicazione degli atti ex art. 71 cpc.
La procedura veniva trattata in modalità cartolare ex art. 473 bis 51 e 127 ter c.p.c. e le parti nelle note scritte ex art. 127 ter del 24/07/2025 hanno confermato la volontà di non riconciliarsi, di volersi separare e di rinunciare alla comparizione personale.
In merito ai provvedimenti accessori, risulta conforme alle norme imperative, all'ordine pubblico ed al buon costume, l'accordo contenuto nel ricorso in esame, nell'interesse delle parti e dei figli minori.
Le parti, in particolare, hanno congiuntamente richiesto la pronuncia di separazione consensuale con l'accoglimento delle condizioni che di seguito si riportano testualmente:
“ - I coniugi vivranno, sin dalla sottoscrizione del presente atto, separati con il mutuo rispetto;
2 - La casa familiare sita in Terzigno (NA) al Corso Volta n. 63, di proprietà della madre del sig.
con i relativi arredi, verrà assegnata al sig. dove vi continuerà ad abitare Parte_1 Parte_1 con i figli e Per_2 Per_1
- La sig.ra trasferirà la propria residenza altrove;
Parte_2
- I figli, entrambi minorenni e non autosufficienti, e saranno affidati in maniera Per_2 Per_1 condivisa ad entrambi i genitori, secondo il disposto dell'art. 155, II e III comma c.c., e risiederanno presso il padre Parte_1
- La sig.ra potrà vedere i figli e ogni volta che vorrà anche Parte_2 Per_2 Per_1 con pernotto presso la sua prossima residenza;
- Il sig. e la sig.ra provvederanno economicamente a tutto quanto Parte_1 Parte_2 riguardi i figli e ivi comprensive le spese straordinarie. Per spese straordinarie, si Per_2 Per_1 intendono:
1. Spese mediche, sanitarie, odontoiatriche, farmaceutiche, psicoterapiche, ivi compresi i tickets, non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale. Le spese indicate dovranno essere comprovate da prescrizione medica e da indicazione del codice fiscale su ciascun scontrino;
2. Eventuali tasse d'iscrizione universitarie, eventuali libri di testo universitari, scuolabus o altro mezzo di trasporto, gite scolastiche e viaggi d'istruzione, ripetizioni.
- Entrambi i genitori si impegnano a trascorrere insieme ai propri figli e i giorni Per_2 Per_1 in cui ricorreranno i compleanni degli stessi;
- Il sig. non corrisponderà alla sig.ra alcuna cifra a titolo di Parte_1 Parte_2 mantenimento della stessa;
- I coniugi, in regime di separazione dei beni, dichiarano di avere già provveduto a regolamentare i loro rapporti patrimoniali.”.
Con note del 24/07/2025 le parti hanno altresì precisato che la sig.ra Parte_2 contribuirà al mantenimento dei figli minori versando la somma di € 600,00 ( € 300,00 per ciascuno figlio) entro il giorno 5 di ogni mese al sig. Parte_1
In merito alla bigenitorialità stando alle risultanze in atti si ritiene attuabile il regime di affido condiviso con diritto di visita come riportato in ricorso , non emergendo agli atti situazioni che facciano dubitare della idoneità dei genitori al ruolo e della capacità degli stessi ad assumere decisioni nell'interesse della prole in modalità adeguatamente partecipata .
Il Tribunale, dunque, preso atto delle intese raggiunte dalle parti, sopra testualmente riportate, ritiene che non vi siano motivi ostativi al loro recepimento nella presente sentenza.
3 Il pieno accordo delle parti in ordine alla richiesta di separazione consensuale alle condizioni accessorie giustifica, altresì, l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Nola, definitivamente pronunciando, così provvede:
- pronuncia la separazione dei coniugi nato ad [...] il Parte_1
10/11/1975, C.F.: e , nata C.F._1 Parte_2
a Castellammare Di TA (Na) il 21/12/1979, C.F.: che C.F._2 hanno contratto matrimonio a Boscoreale il 21/06/2007 (atto n. 22 , Parte
II, Serie B, anno 2007 );
- dispone affido condiviso dei minori con collocazione prevalente presso la residenza del padre e diritto di visita materno come da accordi;
- assegna la casa coniugale sita in Terzigno al sig. che vi vivrà con la Parte_1
prole;
- determina in € 600,00 ( € 300,00 per ciascun figlio) il contributo al mantenimento del figlio a carico della sig.ra da corrispondersi mediante Parte_2 contanti, vaglia postale o bonifico entro il giorno 5 di ogni mese, oltre alla rivalutazione annuale Istat e spese straordinarie al 50%
- omologa gli accordi intervenuti tra le parti di cui al ricorso;
- ordina all'Ufficiale di Stato civile competente di provvedere alle annotazioni di legge;
- compensa integralmente le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per la trasmissione del presente provvedimento all'Ufficiale predetto.
Così deciso il 21/10/2025
Il Presidente estensore
Dott.ssa Vincenza Barbalucca
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