Sentenza 15 ottobre 2004
Massime • 1
Nell'ipotesi di applicazione di pena detentiva congiunta a quella pecuniaria, ai fini del calcolo del termine quinquennale previsto per la riabilitazione, occorre avere riguardo non solo alla data di espiazione della pena detentiva, ma anche a quella di pagamento della pena pecuniaria, giacchè anche quest'ultima contribuisce, allo stesso titolo, a costituire la pena principale del reato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 15/10/2004, n. 47715 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 47715 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FAZZIOLI Edoardo - Presidente - del 15/10/2004
Dott. SANTACROCE Giorgio - Consigliere - SENTENZA
Dott. SILVESTRI Giovanni - Consigliere - N. 3944
Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - N. 048359/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) TO PA, N. IL 29/06/1960;
avverso ORDINANZA del 08/10/2003 TRIB. SORVEGLIANZA di REGGIO CALABRIA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SILVESTRI GIOVANNI;
lette le conclusioni del P.G. Dr. CONSOLO Santi che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.
OSSERVA
Con ordinanza dell'8.10.2003, il Tribunale di Sorveglianza di Reggio Calabria respingeva la domanda di riabilitazione presentata da EL GI, rilevando che non era ancora decorso il termine quinquennale dal pagamento della sanzione pecuniaria. Il difensore della condannata ha proposto ricorso per Cassazione denunciando violazione dell'art. 179 c.p. e manifesta illogicità della motivazione, sull'assunto che il tribunale di sorveglianza aveva erroneamente fatto riferimento, per il calcolo del termine quinquennale, alla data di pagamento della pena pecuniaria e non alla data di espiazione della pena detentiva.
Il ricorso non ha fondamento.
L'art. 179, comma 1, c.p. stabilisce che "la riabilitazione è conceduto quando siano decorsi cinque anni dal giorno in cui la pena principale sia stata eseguita o sia in altro modo estinta". Dal chiaro tenore letterale della disposizione emerge inequivocamente che, nell'ipotesi di applicazione di pena detentiva congiunta a quella pecuniaria, l'esecuzione della pena va necessariamente riferita non solo a quella detentiva, ma anche a quella pecuniaria, che contribuisce, allo stesso titolo, a costituire la pena principale.
Pertanto, deve condividersi il principio seguito dal tribunale di sorveglianza, il quale ha giustamente ritenuto non pertinente il precedente giurisprudenziale richiamato dal ricorrente (cfr. Cass., Sez. 1^, 19 giugno 1998, Polise, rv. 211423), in cui il mancato pagamento della pena pecuniaria è stato esaminato nella particolare prospettiva della verifica dell'effettivo ravvedimento del condannato.
In conclusione, poiché la motivazione del provvedimento impugnato è immune da vizi logici e giuridici, devono considerarsi inconsistenti le censure formulate col ricorso: questo deve essere, dunque, rigettato, con la condanna al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Sezione Prima Penale, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 15 ottobre 2004.
Depositato in Cancelleria il 9 dicembre 2004