CASS
Sentenza 18 settembre 2023
Sentenza 18 settembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 18/09/2023, n. 38004 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38004 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: IM NO nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 17/03/2022 della CORTE APPELLO di BARI udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO;
lette/sen e le conclusioni del PG Penale Sent. Sez. 4 Num. 38004 Anno 2023 Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA Relatore: BRUNO MARIAROSARIA Data Udienza: 09/06/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 17/3/2022, la Corte di appello di Bari ha rigettato l'istanza di equa riparazione presentata da ON RI per la dedotta ingiusta detenzione sofferta in carcere dall'8/3/2002 al 10/4/2002, nell'ambito di un procedimento penale in cui era chiamato a rispondere dei reati di cui agli artt. 73 e 74 d.P.R. 309/90. Da tali fatti il richiedente era assolto con sentenza del Tribunale di Bari del 10/12/2014, irrevocabile il 23/12/2016. La Corte territoriale, nel rigettare la domanda, ha ritenuto di individuare in atti una causa ostativa alla concessione dell'indennizzo, ravvisando comportamenti gravemente colposi in capo al ricorrente, suscettibili di avere contribuito all'adozione ed al mantenimento della misura a suo carico. In proposito, ha valorizzato nella ordinanza aspetti riguardanti i precedenti penali specifici annoverati dal richiedente e le stesse parziali ammissioni rese dal ricorrente in sede di interrogatorio di garanzia. 2. Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'interessato, a mezzo di difensore, articolando i seguenti motivi di doglianza. Motivo unico: violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 314 cod. proc. pen. Il comportamento del richiedente non può essere ritenuto connotato da dolo o colpa grave, non avendo ON RI assunto alcun comportamento negligente o imprudente, tale da determinare, a ragione, un prevedibile intervento dell'Autorità giudiziaria con l'adozione di un provvedimento restrittivo a suo carico. Il G.i.p. presso il Tribunale di Bari ebbe ad applicare a carico dell'odierno ricorrente la misura della custodia cautelare in carcere per i reati di partecipazione ad un'associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, nonché per avere detenuto, acquistato e venduto sostanza stupefacente di diversa qualità con l'aggravante dell'ingente quantitativo. Nella parte motiva dell'ordinanza custodiale, il Giudice della cautela, nell'esaminare la posizione del ricorrente, poneva unicamente in evidenza il fatto che ON fosse stato raggiunto da plurime dichiarazioni accusatorie provenienti dai collaboratori di giustizia. Non erano considerati altri elementi, quali le frequentazioni con pregiudicati o attività di osservazione e pedinamento svolta dalla polizia giudiziaria. Le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia valorizzate nell'ordinanza custodiale all'esito del processo di merito non furono confermate da alcuni collaboratori. Nel corso del giudizio di primo grado i collaboratori esaminati non ricordavano chi fosse l'odierno ricorrente;
in virtù di ciò il Tribunale di Bari assolveva ON RI dai reati a lui contestati. Ove il G.i.p. avesse esaminato con maggiore senso critico il materiale indiziario offerto dal pubblico ministero a sostegno della richiesta cautelare egli non avrebbe dovuto applicare la misura cautelare in danno del ricorrente. La Corte di appello, nel rigettare la richiesta di riparazione per ingiusta detenzione avanzata dal ON, ha valorizzato elementi estranei al procedimento penale, che non erano stati presi in considerazione dal Giudice della cautela e dal Tribunale che ha provveduto all'assoluzione. Nel corpo dell'ordinanza non sono stati evidenziati comportamenti colposi tali da provocare l'arresto del ricorrente;
a tutto volere concedere, i precedenti penali valorizzati dalla Corte d'appello attestano che il ON svolgeva attività di spaccio, ma non attestano il suo coinvolgimento nel contesto associativo di cui si tratta, reato per il quale il ON veniva ingiustamente tratto in arresto. Le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia riportate nell'ordinanza di custodia cautelare, non confermate nel corso del processo, neanche in sede di contestazione, non possono essere assunte a fondamento di comportamenti colposi del ricorrente. Le propalazioni accusatorie di terzi andavano comunque riscontrate e non possono essere ritenute causa sinergica rispetto all'adozione della misura cautelare. È quindi evidente come la decisione assunta dalla Corte di appello di Bari meriti di essere censurata. Non vi è alcun elemento da cui trarre che il ON avesse frequentazioni con personaggi aventi ruolo associativo;
egli, nel corso dell'interrogatorio di garanzia, diversamente da quanto indicato nella ordinanza, chiarì al giudice la sua posizione, evidenziando che si era allontanato da AV da circa 5 anni. In proposito la difesa ha documentato che il ON dal luglio del 1995 si trasferì a Belluno. Nel corso del giudizio di riparazione è stata prodotta una dichiarazione del CEIS di Belluno attestante che il ON è stato ospite di quella comunità ininterrottamente dal 16 luglio 1995, dichiarazione trasmessa tempestivamente al G.i.p. in occasione dell'interrogatorio di garanzia. Tali elementi avrebbero dovuto indurre il Giudice della cautela a valutare diversamente la gravità indiziaria, atteso che quelle dichiarazioni e la documentazione prodotta dalla difesa incidevano non soltanto sulle esigenze cautelari, ma sconfessavano le stesse accuse dei collaboratori, facendo venire meno la gravità indiziaria. Anche in tema di c.d. "ingiustizia formale", contemplata dall'articolo 314, comma 2, cod. proc. pen. l'apporto sinergico del detenuto, ostativo al diritto all'indennizzo, va accertato non soltanto in relazione alla genesi della misura, ma anche rispetto al suo mantenimento;
risultano quindi rilevanti nella prospettiva del giudice della riparazione gli elementi sopravvenuti che avrebbero potuto determinare e hanno di fatto determinato il venir meno delle condizioni della permanenza della misura. 3. Il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, con requisitoria scritta, ha concluso per il rigetto del ricorso. L'Avvocatura di Stato per il Ministero resistente, costituitasi nel giudizio innanzi a questa Corte, ha depositato memoria difensiva nella quale conclude per l'inammissibilità o il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato e deve essere accolto nei termini di seguito indicati. L'ordinanza, invero, non è sostenuta da adeguato apparato argomentativo, idoneo a sostenere il decisum. Sebbene il provvedimento contenga, nell'incipit, un corretto richiamo ai principi generali informatori della materia, non si è fatta corretta applicazione di essi in relazione alla concreta vicenda esaminata, mancando nella ordinanza la precisa indicazione di quelle condotte serbate dal ricorrente, connotate da dolo o colpa grave, suscettibili di avere indotto in errore l'Autorità procedente. Il Collegio evidenzia che il richiedente era stato raggiunto nel corso delle indagini dalle dichiarazioni accusatorie di molteplici collaboratori di giustizia. Alcuni di essi, escussi in dibattimento a distanza di circa 19 anni dai fatti, affermarono di non ricordarsi del ricorrente;
per tale motivo i giudici della cognizione, escludendo la valenza probatoria delle testimonianze, pervennero alla pronuncia assolutoria di ON RI. Si è però precisato nella ordinanza che in dibattimento non furono escussi tutti i collaboratori, non essendo stati esaminati OL NI, LI NI e LI RA. Costoro, si legge in motivazione, avevano confermato il ruolo di spacciatore rivestito all'interno del sodalizio dal ricorrente. Quanto alle ammissioni rese dal richiedente in interrogatorio, risulta dalla lettura della ordinanza che il ON ebbe a dichiarare di avere reciso i legami con ambienti criminali di AV in Puglia dopo il suo trasferimento in Belluno. Da tali elementi e dai precedenti penali annoverati dal ricorrente in materia di stupefacenti, la Corte di appello ha desunto che il richiedente avesse ammesso di essersi dedicato, prima di trasferirsi a Belluno, ad attività illecite che riguardavano il traffico di stupefacenti, concludendo che il ON doveva essere "ben consapevole, con quelle intense condotte di spaccio e le assidue frequentazioni di ambienti cittadini della criminalità organizzata, di rendere oggettivamente difficoltosa la ricostruzione esatta degli eventi e degli effettivi 4 ruoli dei singoli, anche alla luce dei suoi comportamenti, come tracciati dalle indicazioni dei collaboratori". 2. Occorre rammentare che, in tema di riparazione per ingiusta detenzione, il giudice, per valutare se chi l'ha patita vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve apprezzare, in modo autonomo e completo, tutti gli elementi probatori disponibili, con particolare riferimento alla sussistenza di condotte che rivelino eclatante o macroscopica negligenza, imprudenza o violazione di leggi o regolamenti, fornendo del convincimento conseguito una motivazione che, se adeguata e congrua, è incensurabile in sede di legittimità. Al riguardo, il giudice deve fondare la sua deliberazione su fatti concreti e precisi, esaminando la condotta tenuta dal richiedente sia prima che dopo la perdita della libertà personale, al fine di stabilire, con valutazione "ex ante" - e secondo un iter logico motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito - non se tale condotta integri estremi di reato ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale, dando luogo alla detenzione con rapporto di "causa ad effetto" (Sez. U, n. 34559 de126/06/2002, De Benedictis, Rv. 222263). Deve pure rimarcarsi come il giudice della riparazione non possa ritenere accertate circostanze escluse nell'ambito del giudizio di cognizione. Cost tuisce, infatti, principio di diritto costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità quello secondo cui "l'autonomia del giudice della riparazione rispetto a quello della cognizione incontra il solo limite del non poter ritenere accertati fatti esclusi in sede di cognizione od escludere circostanze in tale sede riconosciute. Infatti il giudizio per la riparazione dell'ingiusta detenzione è del tutto autonomo rispetto al giudizio penale di cognizione, impegnando piani di indagine diversi e che possono portare a conclusioni del tutto differenti sulla base dello stesso materiale probatorio acquisito agli atti" (cfr., ex multis, Sez. 4, n. 12228 del 10/1/2017, Rv. 270039, che richiama Sez. 4, n. 11150 del 19/12/2014, Patanella, Rv. 262957). Tutto ciò premesso, occorre rilevare come nella ordinanza impugnata non vi sia una compiuta analisi del materiale istruttorio riversato in atti e degli elementi che hanno formato il convincimento del giudice della cautela. Nella ordinanza di rigetto manca ogni indicazione riguardante il contesto nel quale si inserivano le vicende da cui sono scaturite le incolpazioni a carico del richiedente ed ogni riferimento a comportamenti dolosi o gravemente colposi dallo stesso serbati, suscettibili di avere contribuito ad indurre in errore il giudice della cautela con riferimento ai fatti per i quali era stato emesso l titolo cautelare. 5 Il Consigliere estensore Il Presi nte Il breve riferimento alle dichiarazioni dei collaboratori non esaminati in dibattimento non è accompagnato dalla illustrazione di più pregnanti indicazioni circa il loro contenuto e la esistenza di eventuali riscontri. Le valutazioni tratte dagli altri elementi rappresentati (precedenti penali del richiedente e dichiarazioni rese nell'interrogatorio di garanzia) non contengono alcuna indicazione in ordine al profilo della incidenza causale rispetto alle precipue accuse elevate a carico del richiedente nel procedimento che aveva dato luogo all'applicazione della misura. Quanto alle "assidue frequentazioni" con soggetti della criminalità organizzata, il riferimento risulta del tutto generico e privo di elementi a sostegno. Occorre rammentare come le frequentazioni ambigue con soggetti imputati nel medesimo procedimento possono costituire una causa ostativa al riconoscimento dell'indennizzo, purché il giudice della riparazione fornisca adeguata motivazione della loro oggettiva idoneità ad essere interpretate come indizi di complicità, in rapporto al tipo e alla qualità dei collegamenti con tali persone, così da essere poste quanto meno in una relazione di concausalità con il provvedimento restrittivo adottato (cfr. Sez. 4, n. 53361 del 21/11/2018, Puro, Rv. 274498). In conclusione, le argomentazioni contenute nella ordinanza non risultano supportate da un'attenta disamina del materiale probatorio ed indiziario in atti, dei comportamenti serbati dal ricorrente e del contesto nel quale costui era inserito, apparendo del tutto avulse da elementi fattuali della vicenda che, invece, come detto in precedenza, rivestono carattere di centralità nell'ambito del giudizio di riparazione. 3. Si impone pertanto l'annullamento della impugnata ordinanza con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Bari cui è rimessa anche la regolamentazione delle spese tra le parti di questo giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio alla Corte di appello di Bari cui rimette anche la regolamentazione delle spese tra le parti di questo giudizio di legittimità. Così deciso in data 9 giugno 2023
lette/sen e le conclusioni del PG Penale Sent. Sez. 4 Num. 38004 Anno 2023 Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA Relatore: BRUNO MARIAROSARIA Data Udienza: 09/06/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 17/3/2022, la Corte di appello di Bari ha rigettato l'istanza di equa riparazione presentata da ON RI per la dedotta ingiusta detenzione sofferta in carcere dall'8/3/2002 al 10/4/2002, nell'ambito di un procedimento penale in cui era chiamato a rispondere dei reati di cui agli artt. 73 e 74 d.P.R. 309/90. Da tali fatti il richiedente era assolto con sentenza del Tribunale di Bari del 10/12/2014, irrevocabile il 23/12/2016. La Corte territoriale, nel rigettare la domanda, ha ritenuto di individuare in atti una causa ostativa alla concessione dell'indennizzo, ravvisando comportamenti gravemente colposi in capo al ricorrente, suscettibili di avere contribuito all'adozione ed al mantenimento della misura a suo carico. In proposito, ha valorizzato nella ordinanza aspetti riguardanti i precedenti penali specifici annoverati dal richiedente e le stesse parziali ammissioni rese dal ricorrente in sede di interrogatorio di garanzia. 2. Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'interessato, a mezzo di difensore, articolando i seguenti motivi di doglianza. Motivo unico: violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 314 cod. proc. pen. Il comportamento del richiedente non può essere ritenuto connotato da dolo o colpa grave, non avendo ON RI assunto alcun comportamento negligente o imprudente, tale da determinare, a ragione, un prevedibile intervento dell'Autorità giudiziaria con l'adozione di un provvedimento restrittivo a suo carico. Il G.i.p. presso il Tribunale di Bari ebbe ad applicare a carico dell'odierno ricorrente la misura della custodia cautelare in carcere per i reati di partecipazione ad un'associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, nonché per avere detenuto, acquistato e venduto sostanza stupefacente di diversa qualità con l'aggravante dell'ingente quantitativo. Nella parte motiva dell'ordinanza custodiale, il Giudice della cautela, nell'esaminare la posizione del ricorrente, poneva unicamente in evidenza il fatto che ON fosse stato raggiunto da plurime dichiarazioni accusatorie provenienti dai collaboratori di giustizia. Non erano considerati altri elementi, quali le frequentazioni con pregiudicati o attività di osservazione e pedinamento svolta dalla polizia giudiziaria. Le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia valorizzate nell'ordinanza custodiale all'esito del processo di merito non furono confermate da alcuni collaboratori. Nel corso del giudizio di primo grado i collaboratori esaminati non ricordavano chi fosse l'odierno ricorrente;
in virtù di ciò il Tribunale di Bari assolveva ON RI dai reati a lui contestati. Ove il G.i.p. avesse esaminato con maggiore senso critico il materiale indiziario offerto dal pubblico ministero a sostegno della richiesta cautelare egli non avrebbe dovuto applicare la misura cautelare in danno del ricorrente. La Corte di appello, nel rigettare la richiesta di riparazione per ingiusta detenzione avanzata dal ON, ha valorizzato elementi estranei al procedimento penale, che non erano stati presi in considerazione dal Giudice della cautela e dal Tribunale che ha provveduto all'assoluzione. Nel corpo dell'ordinanza non sono stati evidenziati comportamenti colposi tali da provocare l'arresto del ricorrente;
a tutto volere concedere, i precedenti penali valorizzati dalla Corte d'appello attestano che il ON svolgeva attività di spaccio, ma non attestano il suo coinvolgimento nel contesto associativo di cui si tratta, reato per il quale il ON veniva ingiustamente tratto in arresto. Le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia riportate nell'ordinanza di custodia cautelare, non confermate nel corso del processo, neanche in sede di contestazione, non possono essere assunte a fondamento di comportamenti colposi del ricorrente. Le propalazioni accusatorie di terzi andavano comunque riscontrate e non possono essere ritenute causa sinergica rispetto all'adozione della misura cautelare. È quindi evidente come la decisione assunta dalla Corte di appello di Bari meriti di essere censurata. Non vi è alcun elemento da cui trarre che il ON avesse frequentazioni con personaggi aventi ruolo associativo;
egli, nel corso dell'interrogatorio di garanzia, diversamente da quanto indicato nella ordinanza, chiarì al giudice la sua posizione, evidenziando che si era allontanato da AV da circa 5 anni. In proposito la difesa ha documentato che il ON dal luglio del 1995 si trasferì a Belluno. Nel corso del giudizio di riparazione è stata prodotta una dichiarazione del CEIS di Belluno attestante che il ON è stato ospite di quella comunità ininterrottamente dal 16 luglio 1995, dichiarazione trasmessa tempestivamente al G.i.p. in occasione dell'interrogatorio di garanzia. Tali elementi avrebbero dovuto indurre il Giudice della cautela a valutare diversamente la gravità indiziaria, atteso che quelle dichiarazioni e la documentazione prodotta dalla difesa incidevano non soltanto sulle esigenze cautelari, ma sconfessavano le stesse accuse dei collaboratori, facendo venire meno la gravità indiziaria. Anche in tema di c.d. "ingiustizia formale", contemplata dall'articolo 314, comma 2, cod. proc. pen. l'apporto sinergico del detenuto, ostativo al diritto all'indennizzo, va accertato non soltanto in relazione alla genesi della misura, ma anche rispetto al suo mantenimento;
risultano quindi rilevanti nella prospettiva del giudice della riparazione gli elementi sopravvenuti che avrebbero potuto determinare e hanno di fatto determinato il venir meno delle condizioni della permanenza della misura. 3. Il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, con requisitoria scritta, ha concluso per il rigetto del ricorso. L'Avvocatura di Stato per il Ministero resistente, costituitasi nel giudizio innanzi a questa Corte, ha depositato memoria difensiva nella quale conclude per l'inammissibilità o il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato e deve essere accolto nei termini di seguito indicati. L'ordinanza, invero, non è sostenuta da adeguato apparato argomentativo, idoneo a sostenere il decisum. Sebbene il provvedimento contenga, nell'incipit, un corretto richiamo ai principi generali informatori della materia, non si è fatta corretta applicazione di essi in relazione alla concreta vicenda esaminata, mancando nella ordinanza la precisa indicazione di quelle condotte serbate dal ricorrente, connotate da dolo o colpa grave, suscettibili di avere indotto in errore l'Autorità procedente. Il Collegio evidenzia che il richiedente era stato raggiunto nel corso delle indagini dalle dichiarazioni accusatorie di molteplici collaboratori di giustizia. Alcuni di essi, escussi in dibattimento a distanza di circa 19 anni dai fatti, affermarono di non ricordarsi del ricorrente;
per tale motivo i giudici della cognizione, escludendo la valenza probatoria delle testimonianze, pervennero alla pronuncia assolutoria di ON RI. Si è però precisato nella ordinanza che in dibattimento non furono escussi tutti i collaboratori, non essendo stati esaminati OL NI, LI NI e LI RA. Costoro, si legge in motivazione, avevano confermato il ruolo di spacciatore rivestito all'interno del sodalizio dal ricorrente. Quanto alle ammissioni rese dal richiedente in interrogatorio, risulta dalla lettura della ordinanza che il ON ebbe a dichiarare di avere reciso i legami con ambienti criminali di AV in Puglia dopo il suo trasferimento in Belluno. Da tali elementi e dai precedenti penali annoverati dal ricorrente in materia di stupefacenti, la Corte di appello ha desunto che il richiedente avesse ammesso di essersi dedicato, prima di trasferirsi a Belluno, ad attività illecite che riguardavano il traffico di stupefacenti, concludendo che il ON doveva essere "ben consapevole, con quelle intense condotte di spaccio e le assidue frequentazioni di ambienti cittadini della criminalità organizzata, di rendere oggettivamente difficoltosa la ricostruzione esatta degli eventi e degli effettivi 4 ruoli dei singoli, anche alla luce dei suoi comportamenti, come tracciati dalle indicazioni dei collaboratori". 2. Occorre rammentare che, in tema di riparazione per ingiusta detenzione, il giudice, per valutare se chi l'ha patita vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve apprezzare, in modo autonomo e completo, tutti gli elementi probatori disponibili, con particolare riferimento alla sussistenza di condotte che rivelino eclatante o macroscopica negligenza, imprudenza o violazione di leggi o regolamenti, fornendo del convincimento conseguito una motivazione che, se adeguata e congrua, è incensurabile in sede di legittimità. Al riguardo, il giudice deve fondare la sua deliberazione su fatti concreti e precisi, esaminando la condotta tenuta dal richiedente sia prima che dopo la perdita della libertà personale, al fine di stabilire, con valutazione "ex ante" - e secondo un iter logico motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito - non se tale condotta integri estremi di reato ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale, dando luogo alla detenzione con rapporto di "causa ad effetto" (Sez. U, n. 34559 de126/06/2002, De Benedictis, Rv. 222263). Deve pure rimarcarsi come il giudice della riparazione non possa ritenere accertate circostanze escluse nell'ambito del giudizio di cognizione. Cost tuisce, infatti, principio di diritto costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità quello secondo cui "l'autonomia del giudice della riparazione rispetto a quello della cognizione incontra il solo limite del non poter ritenere accertati fatti esclusi in sede di cognizione od escludere circostanze in tale sede riconosciute. Infatti il giudizio per la riparazione dell'ingiusta detenzione è del tutto autonomo rispetto al giudizio penale di cognizione, impegnando piani di indagine diversi e che possono portare a conclusioni del tutto differenti sulla base dello stesso materiale probatorio acquisito agli atti" (cfr., ex multis, Sez. 4, n. 12228 del 10/1/2017, Rv. 270039, che richiama Sez. 4, n. 11150 del 19/12/2014, Patanella, Rv. 262957). Tutto ciò premesso, occorre rilevare come nella ordinanza impugnata non vi sia una compiuta analisi del materiale istruttorio riversato in atti e degli elementi che hanno formato il convincimento del giudice della cautela. Nella ordinanza di rigetto manca ogni indicazione riguardante il contesto nel quale si inserivano le vicende da cui sono scaturite le incolpazioni a carico del richiedente ed ogni riferimento a comportamenti dolosi o gravemente colposi dallo stesso serbati, suscettibili di avere contribuito ad indurre in errore il giudice della cautela con riferimento ai fatti per i quali era stato emesso l titolo cautelare. 5 Il Consigliere estensore Il Presi nte Il breve riferimento alle dichiarazioni dei collaboratori non esaminati in dibattimento non è accompagnato dalla illustrazione di più pregnanti indicazioni circa il loro contenuto e la esistenza di eventuali riscontri. Le valutazioni tratte dagli altri elementi rappresentati (precedenti penali del richiedente e dichiarazioni rese nell'interrogatorio di garanzia) non contengono alcuna indicazione in ordine al profilo della incidenza causale rispetto alle precipue accuse elevate a carico del richiedente nel procedimento che aveva dato luogo all'applicazione della misura. Quanto alle "assidue frequentazioni" con soggetti della criminalità organizzata, il riferimento risulta del tutto generico e privo di elementi a sostegno. Occorre rammentare come le frequentazioni ambigue con soggetti imputati nel medesimo procedimento possono costituire una causa ostativa al riconoscimento dell'indennizzo, purché il giudice della riparazione fornisca adeguata motivazione della loro oggettiva idoneità ad essere interpretate come indizi di complicità, in rapporto al tipo e alla qualità dei collegamenti con tali persone, così da essere poste quanto meno in una relazione di concausalità con il provvedimento restrittivo adottato (cfr. Sez. 4, n. 53361 del 21/11/2018, Puro, Rv. 274498). In conclusione, le argomentazioni contenute nella ordinanza non risultano supportate da un'attenta disamina del materiale probatorio ed indiziario in atti, dei comportamenti serbati dal ricorrente e del contesto nel quale costui era inserito, apparendo del tutto avulse da elementi fattuali della vicenda che, invece, come detto in precedenza, rivestono carattere di centralità nell'ambito del giudizio di riparazione. 3. Si impone pertanto l'annullamento della impugnata ordinanza con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Bari cui è rimessa anche la regolamentazione delle spese tra le parti di questo giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio alla Corte di appello di Bari cui rimette anche la regolamentazione delle spese tra le parti di questo giudizio di legittimità. Così deciso in data 9 giugno 2023