CASS
Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 13/10/2025, n. 33678 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33678 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Composta da - Presidente - AR IA LM UP - 17/09/2025 R.G.N. 3992/2025 CO IT SENTENZA sul ricorso proposto da: AC AI, nato in [...] il giorno 6/7/1983 rappresentato ed assistito dall’avv. Marco Valerio Mazzatosta - di fiducia avverso la sentenza in data 26/9/2024 della Corte di Appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
preso atto che e stata richiesta la trattazione orale del procedimento;
letta la memoria difensiva nell'interesse dell’imputato pervenuta via PEC in data 22/4/2025; udita la relazione svolta dal consigliere Marco Maria Alma;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Gaspare Sturzo, che ha concluso riportandosi alla propria requisitoria scritta con la quale aveva chiesto disporsi l’annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla rideterminazione della pena con declaratoria di irrevocabilità della sentenza di condanna udito il difensore dell’imputato, avv. Eugenio Zini in sostituzione dell’avv. Marco Valerio Mazzatosta, che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso ed il conseguente annullamento con rinvio della sentenza impugnata. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza in data 26 settembre 2024 la Corte di Appello di Roma, in riforma della sentenza assolutoria pronunciata all’esito di giudizio abbreviato dal Tribunale di Viterbo in data 11 marzo 2024, appellata dal Pubblico Ministero, ha affermato la penale responsabilità di AI AC in relazione al contestato reato di rapina impropria (art. 628, comma 2, cod. pen.) di una borsetta di proprietà di BE NI, con conseguente condanna dell’imputato, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche valutate equivalenti alla contestata recidiva, operata la riduzione per il rito, a pena ritenuta di giustizia. Il reato in contestazione risulta commesso in Viterbo il 9 marzo 2024. 2. Ricorre per Cassazione avverso la predetta sentenza il difensore dell'imputato, deducendo:
2.1. Violazione di legge e vizi di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in ordine alla corretta configurabilità del contestato reato di rapina, difettando nel caso in esame gli elementi oggettivi della violenza e/o della minaccia nei confronti sia della persona offesa che di un soggetto terzo che cercò di bloccare l’imputato. Rileva al riguardo la difesa del ricorrente che l’imputato si sarebbe impossessato Penale Sent. Sez. 2 Num. 33678 Anno 2025 Presidente: GA IO Relatore: LM AR IA Data Udienza: 17/09/2025 della borsa della persona offesa senza usare alcuna violenza e che solo durante la fuga è intervenuta una terza persona (JO IV CA) che ha cercato di fermarlo. Il CA, peraltro, avrebbe comunque escluso l’uso di violenza nei suoi confronti limitandosi a riferire che il AC aveva solo cercato di liberarsi dalla sua presa. Conclude sul punto la difesa del ricorrente segnalando che nella vicenda l’unico soggetto che ha subito violenza è stato l’imputato e non la persona offesa od il terzo intervenuto.
2.2. Violazione di legge ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. per inosservanza ed erronea applicazione a seguito della statuizione della Corte costituzionale n. 86/2024 in quanto, tenuto conto delle modalità dell’agire e dall’assenza di violenza avrebbe potuto riconoscersi all’imputato la circostanza attenuante della lieve entità del fatto di cui alla citata sentenza della Corte costituzionale.
2.3. Con memoria trasmessa dalla difesa dell’imputato in data 22 aprile 2025 sono state ribadite le argomentazioni contenute nel ricorso originario. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo di ricorso è fondato nei limiti di quanto si dirà nel prosieguo. La Corte di appello nel procedere al ribaltamento della sentenza assolutoria emessa dal Tribunale si è limitata ad evidenziare che la violenza esercitata in un momento di “quasi flagranza” - «anche se contenuta ma pur sempre sussistente e comunque almeno in parte percepita de visu dagli stessi operanti prontamente intervenuti» - esercitata dall’imputato nei confronti della persona che sul luogo e nell’immediatezza dei fatti aveva cercato di impedirgli l’allontanamento successivo all’impossessamento di una borsa di proprietà della persona offesa e consistita nello «strattonamento reciproco», consente di configurare il reato di rapina in contestazione. Così operando si è però limitata a dissentire dalle diverse conclusioni alle quali era giunto il Tribunale senza approfondire adeguatamente, per confutarli, gli elementi evidenziati dai Giudici di primo grado con particolare riguardo all’esatta e concreta dinamica della colluttazione intervenuta tra l’odierno ricorrente e la persona che ebbe a bloccarlo immediatamente dopo la sottrazione della borsetta della persona offesa. Come è noto «Il giudice d'appello, in caso di riforma, in senso assolutorio della sentenza di condanna di primo grado, sulla base di una diversa valutazione del medesimo compendio probatorio, pur non essendo obbligato alla rinnovazione della istruttoria dibattimentale, è tenuto a strutturare la motivazione della propria decisione in maniera rafforzata, dando puntuale ragione delle difformi conclusioni assunte» (ex ceteris: Sez. 4, n. 24439 del 16/06/2021, Frigerio, Rv. 281404 – 01) condizione che nel caso in esame non appare rispettata alla luce della mera diversa lettura della dichiarazioni rese dal teste CA che appaiono meritevoli di ulteriori approfondimenti finalizzati ad individuare l’esatta dinamica della colluttazione e a stabilire se l’azione dell’imputato nel corso della colluttazione con il CA fu esclusivamente caratterizzata da un intento difensivo ovvero (anche) ad assicurarsi il possesso della cosa sottratta e/o a crearsi una via di fuga per procurarsi l’impunità.
2. Fondato è, poi, anche il secondo motivo di ricorso. Deve innanzitutto evidenziarsi che nella motivazione della sentenza impugnata, quanto al trattamento sanzionatorio, si legge testualmente «stimasi equo irrogare, previa concessione delle generiche equivalenti alla contestata recidiva, la pena di anni 3, mesi 4 di reclusione, ed euro 700,00 di multa, cui si perviene risultando la pena base, fissata nel minimo legale di anni 5 di reclusione (e di euro 1050,00 di multa) di 1/3 per le generiche» 2 Nel dispositivo della sentenza letto in udienza, sempre con riferimento al trattamento sanzionatorio si legge però «lo condanna alla pena di anni 3 e mesi 4 di reclusione ed uro 700,00 di multa». Tuttavia, detto dispositivo è stato oggetto in pari data di correzione di errore materiale attraverso l’integrazione «concesse le attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva». Nessuna menzione nella motivazione della sentenza impugnata si rinviene con riguardo alla riduzione per il rito abbreviato e non è dato comprendere se la stessa è stata comunque compiuta e se l’indicazione della riduzione di 1/3 sia frutto di un mero refuso. E’ comunque un dato di fatto che la prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla contestata recidiva, non era possibile al momento della pronuncia della sentenza impugnata ma oggi è divenuta possibile alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 117 del 21 luglio 2025 che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 69, quarto comma, del codice penale, nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza della circostanza attenuante del fatto di lieve entità, introdotta con sentenza n. 86 del 2024 della stessa Corte in relazione al delitto di rapina, sulla circostanza aggravante della recidiva reiterata di cui all’art. 99, quarto comma, cod. pen. Anche l’incertezza delle modalità di determinazione del trattamento sanzionatorio impone un nuovo esame da parte della Corte territoriale.
3. Per le considerazioni or ora esposte, la sentenza impugnata deve pertanto essere annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Roma per un nuovo giudizio in ordine ad entrambi i profili sopra evidenziati.
P.Q.M
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Roma. Così è deciso, 17/09/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente AR IA LM IO GA 3
preso atto che e stata richiesta la trattazione orale del procedimento;
letta la memoria difensiva nell'interesse dell’imputato pervenuta via PEC in data 22/4/2025; udita la relazione svolta dal consigliere Marco Maria Alma;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Gaspare Sturzo, che ha concluso riportandosi alla propria requisitoria scritta con la quale aveva chiesto disporsi l’annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla rideterminazione della pena con declaratoria di irrevocabilità della sentenza di condanna udito il difensore dell’imputato, avv. Eugenio Zini in sostituzione dell’avv. Marco Valerio Mazzatosta, che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso ed il conseguente annullamento con rinvio della sentenza impugnata. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza in data 26 settembre 2024 la Corte di Appello di Roma, in riforma della sentenza assolutoria pronunciata all’esito di giudizio abbreviato dal Tribunale di Viterbo in data 11 marzo 2024, appellata dal Pubblico Ministero, ha affermato la penale responsabilità di AI AC in relazione al contestato reato di rapina impropria (art. 628, comma 2, cod. pen.) di una borsetta di proprietà di BE NI, con conseguente condanna dell’imputato, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche valutate equivalenti alla contestata recidiva, operata la riduzione per il rito, a pena ritenuta di giustizia. Il reato in contestazione risulta commesso in Viterbo il 9 marzo 2024. 2. Ricorre per Cassazione avverso la predetta sentenza il difensore dell'imputato, deducendo:
2.1. Violazione di legge e vizi di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in ordine alla corretta configurabilità del contestato reato di rapina, difettando nel caso in esame gli elementi oggettivi della violenza e/o della minaccia nei confronti sia della persona offesa che di un soggetto terzo che cercò di bloccare l’imputato. Rileva al riguardo la difesa del ricorrente che l’imputato si sarebbe impossessato Penale Sent. Sez. 2 Num. 33678 Anno 2025 Presidente: GA IO Relatore: LM AR IA Data Udienza: 17/09/2025 della borsa della persona offesa senza usare alcuna violenza e che solo durante la fuga è intervenuta una terza persona (JO IV CA) che ha cercato di fermarlo. Il CA, peraltro, avrebbe comunque escluso l’uso di violenza nei suoi confronti limitandosi a riferire che il AC aveva solo cercato di liberarsi dalla sua presa. Conclude sul punto la difesa del ricorrente segnalando che nella vicenda l’unico soggetto che ha subito violenza è stato l’imputato e non la persona offesa od il terzo intervenuto.
2.2. Violazione di legge ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. per inosservanza ed erronea applicazione a seguito della statuizione della Corte costituzionale n. 86/2024 in quanto, tenuto conto delle modalità dell’agire e dall’assenza di violenza avrebbe potuto riconoscersi all’imputato la circostanza attenuante della lieve entità del fatto di cui alla citata sentenza della Corte costituzionale.
2.3. Con memoria trasmessa dalla difesa dell’imputato in data 22 aprile 2025 sono state ribadite le argomentazioni contenute nel ricorso originario. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo di ricorso è fondato nei limiti di quanto si dirà nel prosieguo. La Corte di appello nel procedere al ribaltamento della sentenza assolutoria emessa dal Tribunale si è limitata ad evidenziare che la violenza esercitata in un momento di “quasi flagranza” - «anche se contenuta ma pur sempre sussistente e comunque almeno in parte percepita de visu dagli stessi operanti prontamente intervenuti» - esercitata dall’imputato nei confronti della persona che sul luogo e nell’immediatezza dei fatti aveva cercato di impedirgli l’allontanamento successivo all’impossessamento di una borsa di proprietà della persona offesa e consistita nello «strattonamento reciproco», consente di configurare il reato di rapina in contestazione. Così operando si è però limitata a dissentire dalle diverse conclusioni alle quali era giunto il Tribunale senza approfondire adeguatamente, per confutarli, gli elementi evidenziati dai Giudici di primo grado con particolare riguardo all’esatta e concreta dinamica della colluttazione intervenuta tra l’odierno ricorrente e la persona che ebbe a bloccarlo immediatamente dopo la sottrazione della borsetta della persona offesa. Come è noto «Il giudice d'appello, in caso di riforma, in senso assolutorio della sentenza di condanna di primo grado, sulla base di una diversa valutazione del medesimo compendio probatorio, pur non essendo obbligato alla rinnovazione della istruttoria dibattimentale, è tenuto a strutturare la motivazione della propria decisione in maniera rafforzata, dando puntuale ragione delle difformi conclusioni assunte» (ex ceteris: Sez. 4, n. 24439 del 16/06/2021, Frigerio, Rv. 281404 – 01) condizione che nel caso in esame non appare rispettata alla luce della mera diversa lettura della dichiarazioni rese dal teste CA che appaiono meritevoli di ulteriori approfondimenti finalizzati ad individuare l’esatta dinamica della colluttazione e a stabilire se l’azione dell’imputato nel corso della colluttazione con il CA fu esclusivamente caratterizzata da un intento difensivo ovvero (anche) ad assicurarsi il possesso della cosa sottratta e/o a crearsi una via di fuga per procurarsi l’impunità.
2. Fondato è, poi, anche il secondo motivo di ricorso. Deve innanzitutto evidenziarsi che nella motivazione della sentenza impugnata, quanto al trattamento sanzionatorio, si legge testualmente «stimasi equo irrogare, previa concessione delle generiche equivalenti alla contestata recidiva, la pena di anni 3, mesi 4 di reclusione, ed euro 700,00 di multa, cui si perviene risultando la pena base, fissata nel minimo legale di anni 5 di reclusione (e di euro 1050,00 di multa) di 1/3 per le generiche» 2 Nel dispositivo della sentenza letto in udienza, sempre con riferimento al trattamento sanzionatorio si legge però «lo condanna alla pena di anni 3 e mesi 4 di reclusione ed uro 700,00 di multa». Tuttavia, detto dispositivo è stato oggetto in pari data di correzione di errore materiale attraverso l’integrazione «concesse le attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva». Nessuna menzione nella motivazione della sentenza impugnata si rinviene con riguardo alla riduzione per il rito abbreviato e non è dato comprendere se la stessa è stata comunque compiuta e se l’indicazione della riduzione di 1/3 sia frutto di un mero refuso. E’ comunque un dato di fatto che la prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla contestata recidiva, non era possibile al momento della pronuncia della sentenza impugnata ma oggi è divenuta possibile alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 117 del 21 luglio 2025 che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 69, quarto comma, del codice penale, nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza della circostanza attenuante del fatto di lieve entità, introdotta con sentenza n. 86 del 2024 della stessa Corte in relazione al delitto di rapina, sulla circostanza aggravante della recidiva reiterata di cui all’art. 99, quarto comma, cod. pen. Anche l’incertezza delle modalità di determinazione del trattamento sanzionatorio impone un nuovo esame da parte della Corte territoriale.
3. Per le considerazioni or ora esposte, la sentenza impugnata deve pertanto essere annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Roma per un nuovo giudizio in ordine ad entrambi i profili sopra evidenziati.
P.Q.M
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Roma. Così è deciso, 17/09/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente AR IA LM IO GA 3